ARMI

PORTO ABUSIVO DI ARMI

Porto abusivo di armi - Reato di natura contravvenzionale - Termine di prescrizione - Quinquennale - Conseguenze in caso di intervenuta prescrizione - Sentenza ex art. 129 c.p.p.

In tema di porto abusivo di armi, va osservato che trattasi reato di natura contravvenzionale, il cui termine di prescrizione massimo, ex artt. 157 e 161, primo comma, c.p., è di cinque anni. Pertanto, in caso di intervenuta prescrizione andrà pronunciata sentenza di non doversi procedere ex art. 129 c.p.p.

CIRCOLAZIONE STRADALE

GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE

Guida in stato di alterazione - Sostanze stupefacenti - Sostanze psicotrope - Assunzione - Veicolo.

L’art. 187 del Codice della Strada punisce chiunque si pone alla guida “in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope”. Lo stato di alterazione è previsto, cioè, come imprescindibile elemento costitutivo del reato in questione, per la cui configurabilità non è, quindi, sufficiente che l’agente si sia posto alla guida del veicolo subito dopo aver assunto droghe, ma è necessario che egli abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione. Tale complessità probatoria si impone a garanzia dell’imputato, in quanto le tracce degli stupefacenti permangono nel tempo, sicché l’esame tecnico potrebbe avere un esito positivo in relazione ad un soggetto che ha assunto la sostanza giorni addietro e che, pertanto, non si trova al momento del fatto in stato di alterazione.

REATI FALLIMENTARI

BANCAROTTA SEMPLICE

Bancarotta semplice - Responsabilità amministratore - Mancata tempestiva richiesta dichiarazione di fallimento - Punibilità - Colpa grave - Provata e consapevole omissione.

Nel reato di bancarotta semplice, la mancata tempestiva richiesta di dichiarazione di fallimento da parte dell’amministratore (anche di fatto) della società è punibile se dovuta a colpa grave che può essere desunta, non sulla base del mero ritardo nella richiesta di fallimento, ma in concreto, da una provata e consapevole omissione.

REATI FALLIMENTARI

BANCAROTTA FRAUDOLENTA DOCUMENTALE

Bancarotta fraudolenta documentale - Interesse tutelato - Impresa - Conoscenza documentata e giuridicamente utile - Vicende patrimoniali e contabili - Circostanze rilevanti - Integrazione reato - Ricostruzione impossibile - Patrimonio e movimento affari fallito - Accertamenti organi fallimentari.

Nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale l’interesse tutelato non è circoscritto ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili della impresa, ma concerne una loro conoscenza documentata e giuridicamente utile, sicché il delitto sussiste, non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza.

REATO / DELITTO

MALTRATTAMENTO DI ANIMALI

Maltrattamento di animali - Crudeltà - Inflizione all’animale di gravi sofferenze per brutalità - Necessità - Situazione di necessità che comporta l’uccisione dell’animale onde evitare un pericolo imminente ovvero un aggravamento di un danno - Inevitabilità del danno.

In tema di maltrattamento di animali, la crudeltà si identifica con l’inflizione all’animale di gravi sofferenze per mera brutalità, mentre la necessità si riferisce ad ogni situazione che induca all’uccisione dell’animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno a sé o ad altri o ai propri beni, quando tale danno l’agente ritenga non altrimenti evitabile.

REATO / DELITTO

REATI ALIMENTARI

Detenzione di prodotti alimentari - Somministrazione di alimenti - Conformità alla normativa - Fatti illeciti - Responsabilità - Legale rappresentante.

In caso di società o impresa, il legale rappresentante è responsabile a titolo di colpa della detenzione o somministrazione di prodotti alimentari non conformi alla normativa, salvo che il fatto illecito non sia riconducibile in via esclusiva ai compiti di un preposto appositamente delegato.

REATO

RECIDIVA

Reato - Recidiva - Applicazione - Condizioni - Principi di rieducazione e di proporzionalità - Applicazione - Valutazione oggettiva - Prevalenza - Conseguenze - Accertamento giudiziale - Contenuto - Maggiore capacità a delinquere e più intensa pericolosità - Necessità. (Cp, articolo 99; Costituzione, articoli 3 e 27; CFUE, articolo 49).

In tema di recidiva, ogni statuizione adottata nei confronti del reo deve ispirarsi ai principi di rieducazione e di proporzionalità della pena imposti dall’articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE e dagli articoli 3 e 27 della Costituzione, sicché la risposta sanzionatoria deve essere principalmente calibrata sul dato oggettivo, in maniera quanto più possibile aderente alla concreta portata offensiva delle condotte realizzate dall’agente e alla reale gravità del reato effettivamente perfezionato, dovendosi prediligere questo aspetto rispetto alla colpevolezza ed alla pericolosità del soggetto. Ne consegue che l’applicazione della recidiva non consegue in via automatica in ragione della semplice constatazione che ricorrono una sequenza di precedenti cronologicamente ravvicinati, essendo necessario un preventivo accertamento che consenta di appurare se il fatto sia espressione di un’immutata indifferenza verso le regole del vivere comune in guisa tale da delineare non solo una maggiore capacità a delinquere, ma anche una più intensa pericolosità sociale in capo al reo.

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

TRUFFA

Truffa contrattuale - Menzogna - Artifizi - Raggiri - Induzione in errore - Silenzio serbato.

In relazione alla c.d. “truffa contrattuale”, la nuda menzogna è punibile penalmente perché è considerata elemento costitutivo del raggiro in quanto crea una suggestione tendente a convincere la persona offesa di una situazione che non ha riscontro nella realtà inducendola in errore ravvisando nella specie una menzogna concretamente dotata di un apprezzabile carica offensiva che si concretizza in un vero e proprio raggiro. Inoltre, gli artifizi o i raggiri richiesti per la sussistenza del reato di truffa contrattuale possono consistere anche nel silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze da parte di chi abbia il dovere di farle conoscere, indipendentemente dal fallo che dette circostanze siano conoscibili dalla controparte con ordinaria diligenza.

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

FURTO

Furto aggravato - Tentativo - Distributore di bevande - Pubblica fede.

La condotta di chi forza il pannello anteriore del vano bicchieri di un distributore automatico, al fine di accedere alla gettoniera ed impossessarvi del denaro ivi contenuto, integra un’ipotesi di tentato furto aggravato, poiché il distributore automatico di bevande è un bene che, per sua natura e per la sua destinazione economica, deve essere lasciato esposto alla mercé della pubblica fede.

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

RICETTAZIONE

Ricettazione - Valore del bene - Attenuante speciale - Particolare tenuità del fatto - Consistenza economica del bene.

In tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell’attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è particolarmente lieve, deve sempre escludersi la tenuità del fatto, mentre se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può procedersi alla verifica della sussistenza degli ulteriori elementi, desumibili dall’art 133 c. p., che consentono di configurare l’attenuante “de qua”, e che va, al contrario, esclusa quando emergano elementi negativi, sia sotto il profilo strettamente obbiettivo (quale l’entità del profitto), sia sotto il profilo soggettivo della capacità a delinquere dell’agente.

REATI CONTRO LA FAMIGLIA

MALTRATTAMENTI

Maltrattamenti in famiglia - lesione integrità fisica - Lesione del patrimonio morale - Sofferenze morali - Avvilimento - Lesione al decoro e alla dignità.

Nella nozione di “maltrattamenti” rientrano i fatti lesivi dell’integrità fisica e del patrimonio morale del soggetto passivo, che rendano abitualmente dolorose le relazioni familiari, e manifestantisi mediante le sofferenze morali che determinano uno stato di avvilimento o con atti o parole che offendono il decoro e la dignità della persona, ovvero con violenze capaci di produrre sensazioni dolorose ancorché tali da non lasciare traccia.

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

MARCHI E SEGNI DISTINTIVI

Commercio di prodotti recanti marchio contraffatto o alterato - Delitti contro la fede pubblica - Affidamento nei marchi o segni distintivi che individuano le opere dell’ingegno o i prodotti industriali - Reato di pericolo - Assenza di necessità della realizzazione dell’inganno.

La fattispecie di cui all’art. 474 c.p. è volta a tutelare non la libera determinazione dell’acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi che individuano le opere dell’ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione, sicché costituisce un reato di pericolo, per la cui configurazione non è necessaria l’avvenuta realizzazione dell’inganno.

REATI CONTRO LA PERSONA

VIOLENZA SESSUALE

Violenza sessuale - Elemento soggettivo - Elemento oggettivo - Reato - Configurabilità.

Ai fini dell’integrazione dell’elemento soggettivo del reato di violenza sessuale è sufficiente che l’agente abbia la consapevolezza del fatto che non sia stato chiaramente manifestato il consenso da parte del soggetto passivo al compimento degli atti sessuali a suo carico; l’elemento oggettivo della violenza può estrinsecarsi, nel reato di violenza sessuale, oltre che in una sopraffazione fisica, anche nel compimento insidiosamente rapido dell’azione criminosa (quale contestato dal P.M. nel capo di imputazione), tale da sorprendere la vittima (come nel caso di specie, posto che veniva palpeggiata da dietro) e da superare la sua contraria volontà, così ponendola nell’impossibilità di difendersi. Pertanto, nel caso in esame, l’episodio narrato dalla vittima, la rapidità dell’azione (anche rispetto al contesto in cui gli atti avvenivano) e le modalità di realizzazione (considerato che il palpeggiamento avveniva da dietro) rendono integrato l’elemento della violenza e, considerate anche le frasi pronunciate nella immediatezza da parte dell’agente (con espressioni quali “eh sei una bella ragazza”) in assenza di consenso della vittima, è altresì provato il dolo dell’atto invasivo della sua libertà personale.

REATI CONTRO LA PERSONA

VIOLENZA PRIVATA

Violenza privata - Violenza - Minaccia - Perdita libertà di azione - Principio di offensività - Compressione della libertà di azione - Limitazione della libertà morale.

Ai fini dell’integrazione del delitto di violenza privata è necessario che la violenza o la minaccia realizzino la perdita o comunque la significativa compressione della libertà di azione o della capacità di autodeterminazione del soggetto passivo, rimanendo penalmente irrilevanti, in virtù del principio di offensività, i soli comportamenti che, pur astrattamente condizionanti, si rivelino in concreto del tutto idonei a limitare la libertà morale e a coartare il processo di formazione della volontà altrui.

REATI CONTRO LA PERSONA

MINACCIA

Minaccia - Prospettazione di un male - Danno futuro - Azione ingiusta - Omissione ingiusta - Modalità della condotta.

In relazione al delitto di minaccia, la materialità tipica della fattispecie risiede nella prospettazione di un male ovvero di un danno futuro e avente come destinatario il soggetto passivo del reto o un terzo, a questi legato da particolari rapporti di parentela o affettivi; risiede, inoltre, nella prospettazione della dipendenza del male dalla volontà dell’agente, che può consistere in un’azione o omissione ingiusta. Circa le modalità, la minaccia può essere espressa in tutte le forme e i mezzi psicologicamente idonei a incutere timore, cioè a turbare la tranquillità psichica della persona.

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMINISTRAZIONE

RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE

Resistenza a pubblico ufficiale - Comportamento oppositivo - Pregiudizio all’attività della Pubblica Amministrazione - Libertà di azione del pubblico ufficiale - Condotta - Violenza - Minaccia.

L’art. 337 c.p. sanziona il comportamento oppositivo che costituisce un ostacolo all’esercizio del pubblico ufficio con conseguente pregiudizio per la continuità dell’attività della Pubblica Amministrazione. Non è necessario che sia impedita in concreto la libertà di azione del pubblico ufficiale, essendo sufficiente che si usi violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto di ufficio o di servizio, indipendentemente dall’esito positivo o negativo di tale azione e dall’effettivo verificarsi di un ostacolo al compimento degli atti predetti.

REATI EDILIZI

LAVORI IN ZONA SISMICA

Reati edilizi - Omessa autorizzazione all’inizio dei lavori in zona sismica - Estensione della disciplina non solo agli edifici - Applicazione della disciplina ad ogni opera che in astratto è idonea a mettere in pericolo la pubblica incolumità - Impiego di elementi strutturali meno solidi e duraturi rispetto alla muratura e al cemento armato.

In tema di omessa autorizzazione all’inizio degli interventi edilizi in zona sismica senza adempiere le prescrizioni contenute nell’art. 94 del D.P.R. n. 380/2001, la fattispecie prevista dall’art. 95 del T.U. in materia edilizia non è limitata agli edifici, ma si estende ad ogni opera in grado di esporre in astratto a pericolo la pubblica incolumità, anche quando si impieghino per la realizzazione delle opere elementi strutturali meno solidi e duraturi rispetto alla muratura e al cemento armato.

SICUREZZA PUBBLICA E FORZE DI POLIZIA

DASPO URBANO

Daspo urbano - Tutela di luoghi - Divieto di accesso e stazionamento - Scuole - Sedi universitarie - Locali pubblici - Pubblici esercizi - Vendita o cessione di sostanze stupefacenti.

Il c.d. daspo urbano mira a salvaguardare una serie di luoghi ritenuti particolarmente sensibili a condotte lesive del decoro pubblico e della libera fruibilità degli stessi. A seguito della riforma apportata con il D.L. n. 130/2020 (conv. con mod. nella L. n. 173/2020), il legislatore ha inserito specifiche disposizioni in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico intrattenimento, modificando l’art. 13 del D.L. n. 14/2017. In particolare, viene riconosciuto al Questore il potere di disporre, sulla base degli accertamenti di polizia e dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria, il divieto di accesso e stazionamento nelle immediate vicinanze di scuole, plessi scolastici, sedi universitarie, locali pubblici o aperti al pubblico, pubblici esercizi, nei confronti delle persone che abbiano riportato una o più denunzie o siano state condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi tre anni per vendita o cessione di sostanze stupefacenti, per fatti commessi all’interno o nelle immediate vicinanze di tali luoghi.

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