CIRCOLAZIONE STRADALE

OMISSIONE DI SOCCORSO

Omissione di soccorso - Assenza di consapevolezza del sinistro - Lieve entità - Assenza di dolo.

In tema di omissione di soccorso in un sinistro stradale, non è configurabile il dolo, neppure nella forma del dolo eventuale, per i reati di cui all'art. 189, commi 6 e 7 del Codice della Strada, qualora l'imputato non si è avveduto dell'accaduto a causa della pochezza del contatto fra i due veicoli e le modalità del sinistro non permettano di immaginare che ciò che è accaduto avesse in qualche modo arrecato danni fisici alla controparte. Nel caso di specie, infatti il conducente imputato non si era avveduto del sinistro lieve che aveva causato e di talché proseguiva il proprio tragitto, verosimile tale assenza di consapevolezza dal momento che neppure il pedone che stava attraversando la strada si è accorto del sinistro.

IMMIGRAZIONE

PERMESSO DI SOGGIORNO

Convivenza - Permesso di soggiorno e nullità insanabile del contratto di convivenza stipulato in costanza di vincolo matrimoniale di uno dei contraenti.

In tema di permesso di soggiorno per coesione familiare ai sensi del D.Lgs. n. 30 del 2007, il contratto di convivenza ex art. 1, commi 36 ss., l. n. 76 del 2016, stipulato quando uno dei contraenti è ancora vincolato da matrimonio con un terzo, è affetto da nullità insanabile e non può costituire documentazione idonea ad attestare una relazione stabile, né può essere considerato atto a efficacia differita o sottoposto a termine o condizione, essendo tali modalità espressamente escluse dalla legge.

MISURE CAUTELARI

ALLONTANAMENTO DALLA CASA FAMILIARE

Violazione del divieto di avvicinamento - Reiterazione - Condanna per inosservanza di misura cautelare - Tutela di vittime di violenza domestica.

Integra il delitto di violazione degli obblighi e dei divieti imposti con le misure cautelari, aggravato dalla recidiva specifica e reiterata nonché dalla continuazione, la condotta del soggetto sottoposto alla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, con divieto di avvicinamento alle persone offese, in particolare ex coniuge e figli, e ai luoghi da esse frequentati, che reiteratamente trasgredisca tali prescrizioni, avvicinandosi ai luoghi di lavoro delle vittime, sostando nei pressi dell'abitazione dell'ex coniuge o incontrando i figli in violazione dei divieti imposti. La condotta configura il reato anche quando l'avvicinamento ai luoghi o alle persone protette sia motivato da ragioni apparentemente lecite, come la volontà di assistere il figlio minore nello svolgimento dell'attività lavorativa, trattandosi comunque di violazione consapevole delle prescrizioni cautelari e di pregiudizio all'efficacia della misura.

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

CIRCONVENZIONE DI INCAPACE

Circonvenzione d'incapace - Requisiti - Condizioni di salute della p.o. - Non necessario stato morboso - Indebolimento funzione volitiva.

In tema di circonvenzione di persone incapaci, di cui all'art. 643 c.p., ai fini dell'integrazione del reato non sono necessarie né la completa abolizione della capacità di intendere e di volere, né uno stato di interdizione legale o una perdurante mancanza di lucidità, è invece sufficiente la presenza di forme pur non morbose di uno stato di indebolimento della funzione volitiva o affettiva, di un sostanziale abbassamento intellettuale e, in genere, di menomazione del potere di critica tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione e induzione.

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

TRUFFA

Truffa - Artificio o raggiro - Condotta del soggetto passivo - Negligenza o superficialità della vittima - Irrilevanza della negligenza o superficialità della vittima ai fini della configurabilità della truffa.

Nel reato di truffa è irrilevante l'eventuale negligenza o superficialità del soggetto passivo nell'accertare circostanze che, se conosciute impiegando la dovuta diligenza, avrebbero svelato l'artificio o il raggiro.

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

FURTO

Furto in abitazione - Ingresso in casa della vittima - Sottrazione dei beni - Assenza di atto dispositivo della vittima.

La condotta di chi prospetta alla vittima la necessità di consegnare preziosi o somme di danaro per evitare a un suo prossimo congiunto un danno grave inesistente, se la consegna sei beni avviene direttamente dalla vittima al soggetto agente che ha avuto accesso alla sua abitazione è integrata la fattispecie criminosa di truffa, mentre è integrato il furto in abitazione, di cui all'art. 624 bis, nel caso in cui il soggetto agente si impossessi degli stessi contro la volontà della vittima o, addirittura, spossessandola. Nel caso di specie, dopo una telefonata con la quale si richiedeva alla vittima somma di denaro o dazione di beni per evitare un danno grave inesistente ad un proprio congiunto, il soggetto agente, complice di chi aveva effettuato la telefonata, è entrato in casa della vittima fingendosi un carabiniere, ha prelevato repentinamente i preziosi già pronti sulla bilancia senza che si fosse verificato alcun atto di disposizione patrimoniale da parte della donna e prima che la stessa avesse la possibilità di parlare o di indicargli i gioielli.

REATI CONTRO LA FAMIGLIA

MALTRATTAMENTI

Maltrattamenti in famiglia - Vittimizzazione secondaria - Valutazioni durante il processo - Le caratteristiche della p.o. - Le scelte della p.o. - Non diminuiscono la responsabilità dell'imputato.

La vittimizzazione secondaria è la recrudescenza, durante il processo, delle condizioni di sofferenza della vittima di reato, mediante l'attività delle istituzioni e l'impiego di espressioni, dalla spendita di valutazioni inquinate da una visione pregiudiziale e stereotipata di una delle parti del processo, non fondata su elementi oggettivi e tendente a presentare la vittima come corresponsabile lato sensu delle condotte criminose altrui. Infatti, nel caso di specie in tema di maltrattamenti in famiglia, le scelte di vita, sessuali e familiari della persona offesa dal reato, la sua personalità e il complesso delle sue relazioni non possono in nessun caso essere stigmatizzate per minarne la credibilità, né per giustificare o diminuire la responsabilità del suo aggressore.

REATI CONTRO LA PERSONA

DIFFAMAZIONE

Diffamazione - Espressioni incontrollate - Limite di continenza - Fattispecie aggravata - Mezzo di pubblicità - Potenzialità dell'offesa.

Espressioni che trasmodino in un'incontrollata aggressione verbale del soggetto criticato e si concretizzino nell'utilizzo di termini gravemente infamanti e inutilmente umilianti superano il limite della continenza nell'esercizio del diritto di critica, andando ad integrare il reato di diffamazione. La diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca Facebook o Instagram, integra un'ipotesi aggravata di diffamazione ai sensi dell'art. 595, comma terzo, cod. pen., sotto il profilo dell'offesa arrecata con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, diverso dalla stampa, in quanto tale condotta per come realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone.

REATI CONTRO LA PERSONA

DELITTI CONTRO L'INVIOLABILITÀ DEI SEGRETI

Reati contro la persona - Delitti contro l'inviolabilità dei segreti - Cognizione fraudolenta del contenuto di conversazioni telefoniche tra i figli minori e l'altro genitore - Potere di vigilanza genitoriale - Esimente dell'esercizio di un diritto o adempimento di un dovere - Limiti funzionali.

Nel delitto previsto dall'art. 617 c.p., la presa di cognizione fraudolenta di un genitore del contenuto delle conversazioni telefoniche tra i suoi figli minori e l'altro genitore, non è scriminata ai sensi dell'art. 51 c.p. quando il diritto/dovere di vigilanza sulle comunicazioni del minore, che giustifica l'intrusione nella sfera di riservatezza del fanciullo solo se determinata, da una effettiva necessità, non viene esercitato in maniera funzionale al perseguimento delle finalità per cui il potere è conferito.

REATI CONTRO LA PERSONA

STALKING

Stalking - Controllo mediante GPS - Rilevanza delle condotte intrusive reiterate e valore probatorio delle dichiarazioni della persona offesa.

Integra il delitto di atti persecutori di cui all'art. 612-bis c.p. la condotta dell'ex coniuge che, anche dopo la cessazione della convivenza, ponga in essere una pluralità di comportamenti reiterati e intrusivi - consistenti in minacce, ingiurie, pedinamenti, appostamenti presso l'abitazione e il luogo di lavoro della persona offesa, nonché nel monitoraggio dei suoi spostamenti mediante l'installazione di un dispositivo GPS sull'autovettura - idonei a determinare nella vittima un perdurante stato di ansia e timore e l'alterazione delle abitudini di vita, a nulla rilevando che tali condotte siano giustificate dall'agente come finalizzate al recupero del rapporto familiare o al controllo dei figli. Le dichiarazioni della persona offesa, ove intrinsecamente coerenti e sorrette da adeguata motivazione sulla loro attendibilità soggettiva e oggettiva, possono legittimamente fondare da sole l'affermazione di responsabilità penale, anche in assenza di violenze fisiche, specie quando trovino riscontro in elementi oggettivi quali messaggi, testimonianze di prossimi congiunti e documentazione audiovisiva.

REATI CONTRO LA PERSONA

ATTI PERSECUTORI

Atti persecutori - Molestie - Distinzione delle condotte - Effetti della condotta - Alterazioni della vita della p.o. - Condotte reiterate - Biasimevole motivo - Modifica dello stile di vita.

La distinzione tra il reato di atti persecutori, di cui all'art. 612 bis c.p., e quello di molestia o disturbo alle persone, di cui all'art. 660 c.p., risiede nel diverso atteggiarsi delle conseguenze della condotta. Si configura il delitto di cui all'art. 612 bis c.p. qualora le condotte molestatrici siano idonee a cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia ovvero l'alterazione delle proprie abitudini di vita, mentre sussiste il reato di cui all'art. 660 c.p. ove le molestie si limitino ad infastidire la vittima del reato. Nel caso di specie l'imputato ha posto in essere reiterati comportamenti, connotati dal requisito della petulanza e dal biasimevole motivo di indurre la sua ex convivente a non frequentare altri uomini; pertanto alla luce della finalità delle condotte poste in essere dal prevenuto esso è responsabile del reato di atti persecutori.

REATI CONTRO LA PERSONA

OMICIDIO STRADALE

Omicidio stradale - Nesso di causalità - Limiti di velocità - Condotta abnorme - Inevitabilità dell'evento.

In materia di omicidio stradale, la mera violazione del limite di velocità da parte di uno dei conducenti coinvolti non è sufficiente, di per sé, a fondare la sussistenza del nesso causale tra la condotta e l'evento mortale. L'accertamento del rapporto di causalità richiede una verifica controfattuale, da compiersi sostituendo mentalmente la condotta illecita con quella conforme alla legge, al fine di stabilire se l'evento si sarebbe comunque verificato nelle medesime modalità. Qualora emerga che il sinistro si sarebbe ugualmente prodotto anche in presenza di una velocità consentita, deve escludersi l'efficacia causale della condotta contestata. In particolare, quando l'evento risulti integralmente riconducibile alla condotta abnorme ed eccezionale dell'altro conducente - che abbia impegnato l'incrocio con luce rossa e a velocità elevata - e la dinamica del fatto evidenzi l'inevitabilità dell'impatto per la reciproca assenza di visibilità e per un tempo di reazione inferiore a quello psicotecnico ordinario, l'eccesso di velocità dell'imputato degrada a mera occasione dell'evento, imponendo l'assoluzione per insussistenza del fatto.

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