CARCERI E SISTEMA PENITENZIARIO
DETENZIONE DOMICILIARE
Detenzione domiciliare - Detenuto affetto da patologie - Valutazione singolo caso - Ammissione.
In tema di richiesta della detenzione domiciliare da part del detenuto affetto da patologie, anche nel caso in cui egli non presenti un'acuzie delle patologie tale da rendere la vita incompatibile con lo stato di detenzione, alla luce dello stato di sovraffollamento delle carceri e dell'impegno che la detenzione di un soggetto affetto da gravi patologie comporta, sia dal punto di vista economico che di impegno di personale, è opportuno procedere alla valutazione di ogni singolo caso. Nel caso di specie, pur non essendo il soggetto in condizioni di salute tali da essere incompatibili con la vita carceraria ed essendosi egli reso responsabile di reati gravi, alla luce della condotta tenuta e della dimostrata consapevolezza dei divieti imposti, è possibile (sussistendone i presupposti per la pena residua) concedere la detenzione domiciliare.
CARCERI E SISTEMA PENITENZIARIO
GIUDIZIO DI SORVEGLIANZA
Questione costituzionale - Magistrato di sorveglianza - Liberazione anticipata - Lavori di pubblica utilità - Giudice dell'esecuzione.
Il principio di diritto in base al quale è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale è: gli articoli 69 e 69 bis della legge 26 luglio 1975 n. 354, che affermano la competenza del magistrato di sorveglianza a concedere la liberazione anticipata a qualsivoglia tipo di condannato che si trovi in esecuzione di qualsivoglia tipo di pena anche dei lavori di pubblica utilità (i cui adempimenti relativi di qualsivoglia natura sono rimessi al Giudice dell'esecuzione), fanno dubitare della costituzionalità per violazione degli articoli 3, principio di ragionevolezza, e 27 comma 3 ultima parte, funzione rieducativa della pena della Costituzione. Il dubbio si fonda nella parte in cui tali norme non prevedono la competenza del giudice dell'esecuzione a valutare la liberazione anticipata nei confronti del condannato alla pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, previsto dall'art. 20 bis del codice penale.
MISURE DI SICUREZZA
CONFISCA
Confisca strumentale - Distinzione dalla confisca del profitto - Natura sanzionatoria della confisca - Funzione punitiva - Ablazione di beni leciti - Deminutio patrimoniale - Esclusione della funzione ripristinatoria dello status quo ante - Qualificazione della confisca come pena di carattere patrimoniale.
La confisca strumentale, diversamente da quella avente ad oggetto il profitto, che ha una funzione meramente ripristinatoria della situazione patrimoniale precedente alla commissione del fatto in capo all'autore, presenta invece una natura schiettamente sanzionatorio-punitiva, desumibile dal fatto che, comportando l'ablazione di beni preesistenti al reato (conseguiti normalmente anche in modo lecito), dà luogo ad una deminutio della situazione patrimoniale del reo - tipico effetto delle sanzioni -, il che senz'altro esclude che tale misura possa avere una natura meramente ripristinatoria dello status quo ante e impone invece di qualificarla alla stregua di vera e propria pena di carattere patrimoniale, che si aggiunge alle altre sanzioni principali previste in conseguenza della commissione di ciascun reato.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO
RICETTAZIONE
Ricettazione - Reato presupposto - Acquisto - Vendita.
In materia di ricettazione, il reato si configura quando l'acquisto o la ricezione di beni con marchi contraffatti o alterati non richiede che sia provata avvenuta registrazione dei marchi, condizione essenziale per affermare l'esistenza del delitto presupposto, quando si tratta di marchi di largo uso e di incontestata utilizzazione da parte delle società produttrici.
REATI CONTRO LA FAMIGLIA
MALTRATTAMENTI
Reati contro la famiglia - Maltrattamenti - La convivenza necessaria per l'integrazione del reato di maltrattamenti.
In tema di maltrattamenti contro il convivente, integra il delitto di cui all'articolo 572 del codice penale una pluralità di condotte vessatorie, fisiche e morali, reiterate nel tempo e riconducibili a un medesimo disegno prevaricatorio, poste in essere nell'ambito di una relazione affettiva connotata da stabile convivenza more uxorio, ancorché non caratterizzata da coabitazione continuativa e ininterrotta, ove risulti accertata una radicata progettualità di vita comune. La convivenza rilevante ai fini della configurabilità del reato non richiede una presenza materiale costante né l'assenza di temporanee interruzioni, quando tali allontanamenti siano espressione delle stesse dinamiche vessatorie e non escludano la stabilità del legame affettivo. Il delitto di maltrattamenti è configurabile anche quando i singoli episodi, considerati isolatamente, non integrino autonomi reati, purché emerga l'abitualità delle condotte, la loro idoneità a determinare un regime di vita mortificante e penoso per la vittima e la consapevole volontà dell'agente di sottoporla a sofferenze fisiche e morali continuative. Le dichiarazioni della persona offesa, ove intrinsecamente attendibili e riscontrate da elementi esterni anche non costituenti prova autonoma dei singoli fatti, possono fondare da sole l'affermazione di responsabilità, senza necessità di riscontri individualizzanti per ciascun episodio.
REATI CONTRO LA FAMIGLIA
VIOLAZIONE OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE
Violazione degli obblighi di mantenimento - Responsabilità penale del genitore separato.
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione integra la fattispecie di cui all'art. 570 c.p., sulla base della presunzione che il minore sia incapace di produrre reddito proprio. L'aiuto economico fornito da terzi (familiari o Stato) non esclude lo stato di bisogno, né fa venir meno l'obbligo del genitore. L'incapacità economica dell'obbligato rileva solo se assoluta, persistente, oggettiva e incolpevole, non essendo sufficiente la mera disoccupazione formale o la scelta volontaria di non lavorare. La reiterazione della condotta e l'assenza di cause di giustificazione aggravano la responsabilità penale. Nel caso in esame, l'imputato, genitore separato, era obbligato a versare 300 euro mensili per il mantenimento dei figli minori e il 50% delle spese straordinarie, come stabilito dal Tribunale civile. Nonostante le reiterate pronunce civili e penali, l'imputato non ha mai adempiuto agli obblighi di mantenimento, né ha partecipato alle visite protette con i figli. La situazione economica della famiglia era precaria e la madre dei minori viveva grazie al sostegno dei propri genitori e a sussidi pubblici. Le indagini patrimoniali hanno escluso l'esistenza di impedimenti oggettivi al lavoro per l'imputato, che ha svolto solo lavori saltuari e ha rifiutato opportunità lavorative. Il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità penale dell'imputato per violazione degli obblighi di assistenza familiare, condannandolo a 4 mesi di reclusione, 400 euro di multa, al risarcimento dei danni (7.100 euro) e al rimborso delle spese legali.
REATI CONTRO LA FAMIGLIA
VIOLAZIONE OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE
Diritto penale - Omissione del mantenimento del figlio minore - Irrilevanza delle difficoltà economiche non assolute - Riduzione della provvisionale in appello.
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, integra il reato di cui all'articolo 570-bis del cp la protratta omissione del versamento dell'assegno di mantenimento in favore del figlio minore, anche in presenza di difficoltà economiche dell'obbligato, ove non sia dimostrata una condizione di assoluta, persistente e incolpevole impossibilità di adempiere; la mera riduzione delle entrate o lo stato di disoccupazione formale non escludono la responsabilità penale, gravando sull'obbligato il dovere di attivarsi per reperire risorse anche mediante attività lavorative alternative. È legittima l'applicazione dell'articolo 570-bis del c.p. a condotte omissive iniziate prima della sua entrata in vigore e protrattesi successivamente, trattandosi di reato permanente e di disciplina sanzionatoria più favorevole rispetto a quella prevista dall'art. 570, comma 2, c.p. La determinazione della provvisionale può essere ridotta in sede penale e rimessa, per la quantificazione complessiva del danno patrimoniale, alla competente sede civile, specie in presenza di azioni esecutive già pendenti.
REATI CONTRO LA FAMIGLIA
MALTRATTAMENTI
Maltrattamenti - Cessazione della convivenza e riqualificazione dei maltrattamenti in stalking.
In tema di reati contro la famiglia, il delitto di maltrattamenti ex articolo 572 del cp non è configurabile quando, al momento delle condotte vessatorie, sia cessata la convivenza tra i coniugi, non essendo sufficiente, ai fini della sussistenza del rapporto familiare rilevante, la mera genitorialità condivisa in assenza di una stabile comunanza di vita e di affetti; in tal caso, le reiterate condotte di minaccia, ingiuria, molestia e violenza poste in essere dall'ex coniuge nei confronti della persona offesa integrano il diverso reato di atti persecutori ex articolo 612-bis, comma 2, del cp, qualora siano idonee a cagionare un perdurante stato di ansia o di paura. Ne consegue che le lesioni personali commesse nel contesto della condotta persecutoria restano autonomamente punibili e risultano aggravate ai sensi dell'articolo 576, comma 1, n. 5.1, del cp, anche a seguito della riqualificazione giuridica del reato presupposto.
REATI CONTRO LA PERSONA
VIOLENZA SESSUALE
Violenza sessuale - Violenza sessuale fra coniugi e consenso viziato.
In tema di violenza sessuale, integra il delitto di cui all'articolo 609-bis del cp anche il rapporto sessuale formalmente "accettato" dalla persona offesa quando il consenso risulti viziato o invalido perché maturato in un contesto di violenza fisica, minaccia, intimidazione o profonda prostrazione psicologica, tale da comprimere o annullare la libertà di autodeterminazione della vittima, ancorché tra coniugi e in costanza di convivenza. La successiva ripresa dei rapporti, l'invio di messaggi o immagini a contenuto erotico e i tentativi di riappacificazione non valgono di per sé a escludere l'illiceità dell'atto, ove risulti che il rapporto sessuale sia stato imposto come strumento punitivo o di dominio, né incidono sulla valutazione della validità del consenso nel momento della condotta incriminata. Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice può pervenire a una riforma della sentenza assolutoria qualora, attraverso un diverso e più rigoroso percorso argomentativo e la valorizzazione di elementi probatori in precedenza trascurati, superi in modo completo e logico i dubbi posti a fondamento dell'assoluzione, nel rispetto del principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio".
REATI CONTRO LA PERSONA
DIFFUSIONE ILLECITA DI IMMAGINI O VIDEO SESSUALMENTE ESPLICITI
Diffusione illecita di immagini - Parziale nudità - Contenuto sessualmente esplicito - Valutazione complessiva - Immagine - Parti erogene - Evocazione - Sessualità - Insussistenza reato - Assoluzione.
Non integra il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti ex art. 612-ter c.p. l'invio, senza consenso, di una fotografia che ritrae la persona offesa in condizioni di parziale nudità, qualora l'immagine, valutata nel suo complesso, non raffiguri atti sessuali, organi genitali né parti erogene in modo tale da evocare in maniera chiara ed esplicita la sessualità, risultando insufficiente una mera esposizione corporea assimilabile a quella comunemente accettata in contesti sociali ordinari.
REATI CONTRO LA PERSONA
RESPONSABILITÀ PER DISASTRO FUNIVIARIO
Disastro funiviario - Responsabilità - Responsabili dell'impianto - Coinvolgimento.
Per la responsabilità per disastri funiviari, la posizione di garanzia e l'obbligo di protezione nei confronti degli utenti sono configurabili esclusivamente in capo ai soggetti che l'ordinamento di settore individua come responsabili dell'impianto, Esercente, Capo servizio e Direttore di Esercizio, in quanto figure specificamente abilitate dall'autorità pubblica di sorveglianza sulla base di una verifica puntuale delle competenze e dell'idoneità. Tale attribuzione normativa di ruoli "pare escludere in radice la possibilità di un coinvolgimento di soggetti diversi", non potendo un accordo tra privati derogare a norme di legge di carattere imperativo né esautorare un pubblico ufficiale, in qualità di Direttore di Esercizio, dalle proprie funzioni autoritative e certificative.
REATI CONTRO LA FAMIGLIA
VIOLAZIONE OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE
Violazione degli obblighi di assistenza familiare - Art. 570 comma 1, c.p. - Art. 570 comma 2, n. 2 c.p. - Fattispecie autonome di reato - Assenza di progressione criminosa - Diversità dei fatti - Distinte strategie difensive sul piano processuale.
L'art. 570 c.p. (commi 1 e 2) e l'art. 570-bis c.p. disciplinano ipotesi autonome di reato, non in rapporto di progressione criminosa, con oggetti e presupposti diversi. Il primo comma dell'art. 570 c.p. riguarda la violazione degli obblighi di assistenza morale, mentre il secondo comma si riferisce agli obblighi di assistenza materiale. L'art. 570-bis c.p., invece, punisce il mero inadempimento degli obblighi economici derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria in materia di separazione o divorzio, senza necessità di accertare lo stato di bisogno del beneficiario. La testimonianza della persona offesa, soprattutto se parte civile, deve essere sottoposta a un esame più rigoroso rispetto a quella di un testimone terzo, valutando attentamente l'attendibilità intrinseca e confrontandola con altri elementi probatori disponibili. Tuttavia, non si deve partire da una preconcetta sfiducia verso la persona offesa, ma occorre un'analisi critica e comparativa con il resto delle prove. Nella vicenda affrontata dal Tribunale nolano, l'imputato era accusato di non aver versato l'assegno di mantenimento stabilito dal Tribunale civile di Nola in favore della ex moglie e dei tre figli minori, ed era stato citato a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 570-bis c.p. (inadempimento degli obblighi di mantenimento), nonché degli artt. 570 co. 1 e 2 c.p. (violazione degli obblighi di assistenza familiare). La prova principale era costituita dalle dichiarazioni della persona offesa (ex moglie) e dalla documentazione prodotta, tra cui il provvedimento di separazione. Il giudice ha assolto l'uomo dai reati di cui all'art. 570 co. 1 e 2 c.p. perché il fatto non sussiste, ritenendo che mancassero gli elementi oggettivi e soggettivi richiesti dalla legge per la configurabilità dei reati contestati, ma lo ha ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 570-bis c.p., condannandolo a una multa di 600 euro, al pagamento delle spese processuali, al risarcimento del danno (da liquidarsi in separata sede) e al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di 5.000 euro in favore della parte civile.
CARCERI E SISTEMA PENITENZIARIO
LIBERAZIONE ANTICIPATA
Questioni di legittimità costituzionale - Liberazione anticipata - Strumenti rieducativi - Valutazione dei requisiti - Reinserimento sociale.
È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 69-bis, commi 1, 2, e 3 dell'ordinamento penitenziario, in riferimento agli articoli 3 e 27, comma 3, della Costituzione. Invero, la valutazione della progressione trattamentale dei detenuti deve essere possibile su base semestrale, come stabilito dalla giurisprudenza precedente e dalla ratio dell'istituto della liberazione anticipata. La normativa che subordina la valutazione a requisiti stringenti (come l'istanza di misure alternative, il raggiungimento di determinate soglie di pena o l'indicazione di un "interesse specifico") senza prevedere un'ipotesi residuale di valutazione semestrale per tutti i condannati, viola gli articoli 3 (principio di uguaglianza) e 27, comma 3 (funzione rieducativa della pena) della Costituzione. Questo approccio, infatti, trasforma la liberazione anticipata da strumento rieducativo a mero calcolo aritmetico, penalizzando soprattutto i condannati a pene lunghe che dimostrano un attivo impegno nel percorso di reinserimento sociale.


