AMBIENTE E TERRITORIO

Abbandono di rifiuti

Abbandono di rifiuti - Accertamento della condotta materiale - Responsabilità del titolare - Negligenza - Condotta omissiva.

In tema di contravvenzione in materia di abbandono di rifiuti, anche se non è stato accertato chi abbia materialmente eseguito la condotta attiva di abbandono dei rifiuti, gravavano sul titolare dell'impresa individuale nella quale la condotta è stata posta in essere, obblighi di vigilanza in relazione al corretto espletamento del ciclo digestione dei predetti rifiuti sin dal momento in cui ne aveva acquisito la disponibilità, pertanto egli rispondere del reato contestato anche nella forma di una negligente condotta omissiva sotto il profilo dell'omesso controllo sull'adozione delle misure necessarie a evitare l'illecito abbandono.

PROCESSO PENALE

Accertamenti tecnici irripetibili

Processo penale - Accertamenti tecnici irripetibili - Omissione dell'avviso all'indagato - Nullità di ordine generale a regime intermedio - Tempestività dell'eccezione - Preclusione dell'eccezione nelle fasi successive del procedimento.

È legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni confessorie, accusatorie da chiamate in correità e testimoniali, quando le parti del narrato ritenute veritiere reggano alla verifica giudiziale del riscontro, ove necessario, e non sussista interferenza fattuale e logica, ossia un rapporto di causalità necessaria o di imprescindibile antecedenza logica, con quelle giudicate inattendibili, tale da minare la credibilità complessiva e la plausibilità dell'intero racconto.

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

Furto

Furto aggravato - Violenza sulle cose - Tentativo - Rottura della vetrata - Sussistenza.

In tema di furto, sussiste l'aggravante della violenza sulle cose ogniqualvolta il soggetto, per commettere il reato, fa uso di energia fisica diretta a vincere, anche solo immutandone la destinazione, la resistenza che la natura o la mano dell'uomo hanno posto a riparo o difesa della cosa altrui. Nel caso di specie il tentativo di furto aggravato è stato realizzato dal prevenuto mediante l'effrazione della vetrata posta a protezione del locale-magazzino ed il danneggiamento dei sistemi di chiusura e pertanto è integrato il tentativo di furto aggravato dalla violenza sulle cose.

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

Calunnia

Calunnia - Falsa dichiarazione - Denuncia di smarrimento assegno - Soggetto identificabile - Portatore dell'assegno - Reato di pericolo - Idoneità.

La falsa dichiarazione di avere smarrito un assegno, consegnato invece in pagamento ad un altro soggetto, integra il reato di calunnia in quanto simula ai danni del prenditore del titolo il reato di furto o di ricettazione. Nel caso di specie, la denuncia di smarrimento di un assegno fatta dal prevenuto nei confronti di soggetto univocamente e agevolmente identificabile in quanto portatore del medesimo titolo, pur se non individuato nominativamente nella denuncia, è condotta idonea che avrebbero potuto far scaturire, nei confronti del prenditore dell'assegno, l'apertura di un procedimento penale. Tale sia pure ipotetica evenienza, dal momento che il reato di calunnia è un reato di mero pericolo, è sufficiente al fine di ritenere integrato il delitto di cui all'art. 368 c.p.

REATI CONTRO LA FAMIGLIA

Maltrattamenti

Reati contro la famiglia - Maltrattamenti contro familiari o conviventi - Mera litigiosità reciproca tra i partner - Configurabilità del reato - Esclusione - Condotte abituali di sopraffazione idonee ad annullare la personalità e la libertà di espressione della vittima - Sussistenza.

In tema di maltrattamenti in famiglia, possono considerarsi espressione di "litigiosità familiare" e penalmente irrilevanti le condotte tra parti che si confrontano su un piano paritario, ancorché veementemente, ma riconoscendosi reciprocamente il diritto di esprimere il proprio punto di vista, mentre è configurabile il delitto nel caso in cui un soggetto impedisce all'altro, mediante reiterate azioni violente o offensive, persino di esternare il suo autonomo pensiero.

REATI CONTRO LA FAMIGLIA

Violazione degli obblighi di assistenza familiare

Violazione obblighi assistenza familiare - Estensione della tutela - Assenza di formale matrimonio - Sussistenza.

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la tutela si estende anche alla violazione di detti obblighi in assenza del vincolo formale del matrimonio e non per dare tutela all'autorità della decisione giudiziaria, che rappresenta solo il presupposto di fatto richiesto per l'integrazione della fattispecie di reato, senza alcun contenuto di maggiore o diversa offensività rispetto al reato di cui all'art. 570 c.p.

REATI CONTRO LA FAMIGLIA

Maltrattamenti

Reati contro la famiglia - Maltrattamenti contro familiari o conviventi - Reato abituale - Pluralità di condotte vessatorie, delittuose o non delittuose - Sufficienza - Sistematica sopraffazione della vittima - Esclusione - Limitato arco temporale delle condotte e presenza di periodi di apparente normalità o pacificazione - Irrilevanza - Sofferenze fisiche o morali della persona offesa.

Ai fini dell'integrazione del delitto di maltrattamenti in famiglia, non è richiesta la "sistematica sopraffazione", atteso che il reato di cui all'art. 572 c.p. è consumato allorché siano compiuti, anche in un limitato contesto temporale e nonostante periodi pacifici, vista la ciclicità che connota questo delitto, più atti, delittuosi o meno, di natura vessatoria, finalizzati a determinare sofferenze fisiche o morali della vittima.

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

Falsa attestazione inerente ad una qualità personale

Falsa dichiarazione - Detenzione abusiva di armi - Dolo - Armi clandestine.

Il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull'identità, sullo stato o su altre qualità proprie o altrui, di cui all'art. 495 c.p., risulta conclamato in quanto nel delitto di falsa attestazione inerente ad una qualità personale del dichiarante non si richiede il dolo specifico, non essendo rilevante il fine perseguito dall'autore della falsità, ma è sufficiente la coscienza e volontà della condotta delittuosa, consumandosi il reato nel momento in cui la dichiarazione perviene al pubblico ufficiale, indipendentemente dalla sua riproduzione in un atto pubblico. Mentre, il reato di detenzione abusiva di armi o munizioni, di cui all'art. 697 c.p., l'omessa denuncia della detenzione di cartucce costituenti, per calibro e numero, il possibile munizionamento di un'arma comune da sparo clandestina è integrato dalla clandestinità dell'arma, in assoluto non detenibile, impedisce di ritenere penalmente irrilevante la mancata denuncia delle relative munizioni. Nel caso di specie apparendo provato oltre ogni ragionevole dubbio che il prevenuto abbia dichiarato una falsa identità e detenesse in maniera abusiva di armi e munizioni, e non sussistendo incertezze sulla compiuta identificazione del prevenuto, si dovrà ritenere accertata la penale responsabilità dello stesso per entrambi i reati.

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

Atti persecutori

Atti persecutori - Versione della p.o. - Genuinità delle dichiarazioni - Timore crescente.

Il delitto previsto dall'art. 612-bis c.p., è reato abituale e di danno, è integrato dalla necessaria reiterazione dei comportamenti descritti dalla norma incriminatrice e dal loro effettivo inserimento nella sequenza causale che porta alla determinazione dell'evento. Ciò che rileva non è la datazione dei singoli atti, quanto la loro identificabilità quali segmenti di una condotta unitaria, causalmente orientata alla produzione dell'evento. Nel caso di specie la ricostruzione anche sequenziale della vicenda nella sua complessiva estrinsecazione concreta, costellata di numerose condotte poste in essere dal prevenuto ai suoi danni, con una intensificazione delle condotte che ha spinto la p.o. a sporgere querela, rilevando anche la genuinità delle sue dichiarazioni. Le dichiarazioni della p.o. nel caso di specie sono risultate univoche, precise e coerenti e non risultano motivi per dubitare della credibilità soggettiva della vittima stessa, la quale presenta la querela per i fatti oggetto del presente processo e a segnalare la trasgressione della misura cautelare percependo sempre maggiore il senso di ansia e timore e l'esposizione ai contegni sempre più frequenti ed incalzanti attuati dal prevenuto in conseguenza proprio degli atti ripetuti in maniera costante e sempre più pressanti.

REATI CONTRO LA PERSONA

Pedopornografia

Diritto penale - Detenzione di materiale pedopornografico, dolo e insufficienza del solo rinvenimento dei file.

In tema di tentata violenza privata commessa mediante minaccia di diffusione di immagini a contenuto sessuale tramite social network, il reato è dichiarato estinto ai sensi dell'art. 162-ter c.p. qualora l'imputato abbia integralmente risarcito il danno prima dell'apertura del giudizio e la persona offesa abbia accettato la somma offerta, ricorrendone tutti i presupposti applicativi. Quanto al reato di detenzione di materiale pedopornografico, il mero rinvenimento di file illeciti all'interno di dispositivi informatici, in assenza di prova di una consapevole attività di selezione, manipolazione o gestione del materiale, non è sufficiente a dimostrare il dolo richiesto dall'art. 600-quater c.p., imponendo pertanto una pronuncia assolutoria per difetto dell'elemento soggettivo.

REATI CONTRO LA PERSONA

Diffamazione

Diffamazione aggravata - A mezzo Facebook - Diritto di critica - Non sussiste - Utilizzo del termine mafioso - Offensivo - Assenza di condotte illecite della p.o.

La diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca Facebook integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, co. 3, c.p., sotto il profilo dell'offesa arrecata con qualsiasi altro mezzo di pubblicità diverso dalla stampa, poiché la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone. Nel caso di specie, è esclusa la riconducibilità della condotta del prevenuto all'esercizio del diritto di critica, dal momento che la p.o., in quanto persona, è stata definito malavitoso senza alcuna precisazione in ordine a eventuali condotte illecite tenute dallo stesso, a parte un riferimento a presunte cattive frequentazioni e minacce a mezzo del telefono talmente generico da non consentire al lettore di poter verificare la veridicità o meno della notizia. Invero, la parola mafioso, presentante un significato affine a quello di malavitoso, assume carattere offensivo e infamante e, laddove comunicata a più persone per definire il comportamento di taluno, in assenza di qualsiasi elemento che ne suffraghi la veridicità, integra il delitto di diffamazione, sostanziandosi nella mera aggressione verbale del soggetto criticato.

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Resistenza a pubblico ufficiale

Resistenza a pubblico ufficiale - Identificazione del reo - Operato legittimo della P.G. - Violenza contro gli operanti - Attività di pubblica sicurezza.

Sussiste la responsabilità per resistenza a pubblico ufficiale dell'imputato che, al fine di impedire la sua identificazione ed il controllo sulla regolarità della sua posizione sul territorio italiano, durante l'operato legittimo della P.G., usava a più riprese violenza verso appartenenti alla polizia municipale, che tentavano di fermarlo mentre si stava dando alla fuga, divincolandosi e scalciando contro gli stessi, e poi anche verso appartenenti alla Polizia di Stato, intervenuti in ausilio, continuando a scalciare all'interno dell'autovettura di servizio danneggiandola. Continuando la condotta oppositiva all'interno degli uffici della Questura presso i quali era stato condotto, dove rifiutava di entrare all'interno della cella di sicurezza opponendo resistenza, al punto da provocare la caduta a terra di un operante, proseguendo poi all'interno della camera di sicurezza, colpendo porte e pareti con calci e pugni, sputando a terra ed orinando. La descritta violenza, dunque, è stata posta in essere dall'imputato proprio al fine di sottrarsi ai controlli di rito e dunque proprio per ostacolare il compimento di un atto di ufficio da parte dei pubblici ufficiali. Sussiste infine l'aggravante di cui all'art. 337 co. 2 c.p., avendo l'imputato agito contro ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza per opporsi ad atti del loro ufficio.

REATI FALLIMENTARI

Bancarotta documentale

Bancarotta documentale - Amministratore di fatto - Responsabilità - Obbligo di controllo - Responsabilità per colpa - Tenuità del fatto.

In tema di bancarotta documentale semplice, la circostanza che il prevenuto abbia rivestito solo sul piano formale la qualifica di titolare dell'impresa, di fatto e sostanzialmente gestita da un terzo, non vale ad escludere la sua responsabilità, dal momento che, pur essendosi rimasto di fatto estraneo alla amministrazione dell'impresa, l'amministratore di fatto era comunque titolare, non solo del diritto, ma anche del dovere di amministrare l'attività, sicche il tenersi volontariamente estranea alla amministrazione ha costituito violazione di un preciso dovere e, quindi, colpa. Nel caso di specie, le circostanze sottese all'omessa tenuta delle scritture contabili da parte dell'imputata consentano di ricondurre il fatto nell'ipotesi di cui all'art. 131 bis c.p.

REATI FALLIMENTARI

Bancarotta fraudolenta documentale

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta documentale - Parziale omissione del dovere annotativo - Irregolare tenuta delle scritture contabili - Elemento soggettivo - Dolo generico - Consapevolezza dell'impossibilità o difficoltà di ricostruzione delle vicende patrimoniali dell'impresa.

In tema di reati fallimentari, la parziale omissione del dovere annotativo, integrante la fattispecie di cui alla seconda ipotesi dell'art. 216, comma 1, n. 2), L.F., è punita a titolo di dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà della irregolare tenuta delle scritture con la consapevolezza che ciò renda difficoltosa o impossibile la ricostruzione delle vicende patrimoniali dell'impresa.

STUPEFACENTI

Lieve entità dello spaccio

Spaccio di sostanze stupefacenti - Applicabilità della lieve entità - Quantitativo della sostanza - Predisposizione di zona di spaccio - Precedenti - Inapplicabilità della tenuità.

In tema di sostanze stupefacenti, il quantitativo di droga detenuto dal prevenuto nel caso di specie non risultando modesto, ed essendo emerso che lo stesso aveva adibito l'abitazione della nonna deceduta, di cui aveva la piena disponibilità, a centro di spaccio noto ai tossicodipendenti locali, evidenziando così una certa pericolosità della condotta complessiva che esclude la configurabilità dell'ipotesi di cui al comma quinto dell'art. 73, DPR 309/90 per la lieve entità della condotta; vieppiù se si considera che il giudicabile ha un precedente penale specifico che conferma la propensione all'esplicazione di traffici illeciti di stupefacente.

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