Un partito politico non può utilizzare un marchio notorio all’interno della propria campagna elettorale contro la volontà del titolare, a meno che dimostri che la sua libertà di espressione prevale sui diritti e interessi di tale titolare.

Il giusto motivo

Il caso riguarda il noto marchio Ikea e un partito politico belga, che aveva presentato pubblicamente un programma concernente la riforma della politica di asilo e di immigrazione in Belgio, facendo uso dei marchi notori del colosso svedese per rafforzare il proprio messaggio. Per giustificare tale uso, detto partito politico invoca la propria libertà di espressione.

Nella sua sentenza la Corte di giustizia rileva che, per determinare se detto uso sia riconducibile ad un «giusto motivo», il giudice nazionale deve operare un bilanciamento tra, da un lato, il diritto di proprietà del titolare del marchio e i suoi interessi e, dall’altro, il diritto alla libertà di espressione invocato dal terzo e i suoi interessi, fermo restando che nessuno di questi due diritti è assoluto.

Il caso a quo

La Corte constata tuttavia che, nel caso di specie, l’uso dei summenzionati marchi IKEA può arrecare un danno significativo alla notorietà di tali marchi e agli interessi del loro titolare. Ciò premesso non risulta che l’uso dei marchi IKEA, effettuato al solo scopo di trarre vantaggio dalla loro notorietà per rafforzare un messaggio politico e aumentarne la diffusione, prevalga sui diritti e interessi del titolare di detti marchi, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare.

Nel 2022, il partito politico Vlaams Belang ha presentato pubblicamente, nel corso di una conferenza stampa, il proprio programma politico intitolato «IKEA-PLAN – Immigratie Kan Echt Anders» («Piano IKEA –l’Immigrazione può davvero andare diversamente»), finalizzato alla riforma della politica di asilo e di immigrazione in Belgio. Tali proposte erano accompagnate da illustrazioni contenenti segni corrispondenti ai marchi IKEA, nonché da personaggi simili a quelli che compaiono nelle istruzioni di montaggio dei prodotti dell’impresa IKEA. La conferenza stampa è stata trasmessa sui social media. La Inter IKEA, titolare dei suddetti marchi, ha intentato dinanzi ai giudici belgi un’azione per contraffazione nei confronti dell’associazione Vrijheidsfonds, che ha condotto la campagna del Vlaams Belang.

Dinanzi al giudice nazionale il Vrijheidsfonds ha riconosciuto di aver utilizzato i marchi IKEA senza il consenso del loro titolare, ma sostiene di aver sfruttato la notorietà di tali marchi per rafforzare il proprio messaggio, argomentando che ciò costituisce un «giusto motivo», ai sensi della normativa dell’Unione, che tutelerebbe in tal modo la libertà di espressione, compresa la libertà di esprimere opinioni politiche e la parodia politica . Ritenendo che si tratti di un conflitto tra diritti fondamentali di pari rango, vale a dire il diritto di proprietà e il diritto alla libertà di espressione, il giudice nazionale ha sottoposto la questione alla Corte di giustizia.

La nozione interpretata dalla Cgue

Nella sua sentenza, la Corte rileva innanzitutto che la normativa dell’UE non contiene precisazioni riguardo alla nozione di «giusto motivo». Nei considerando di tale normativa il Legislatore ha però sottolineato la necessità di applicarla in modo da garantire il pieno rispetto delle libertà e dei diritti fondamentali, in particolare della libertà di espressione.

Tuttavia, il semplice richiamo al diritto alla libertà di espressione non è sufficiente per dimostrare un giusto motivo. Un terzo, che utilizzi un segno identico o simile a un marchio notorio, deve esporre i motivi concreti di tale uso connessi all’esercizio della sua libertà di espressione e dimostrare che tali motivi prevalgono sui diritti e interessi del titolare del marchio di cui trattasi.

Il giudice nazionale, chiamato a determinare se l’uso da parte di un terzo sia riconducibile a un giusto motivo, deve operare un bilanciamento tra, da un lato, il diritto di proprietà del titolare del marchio notorio e i suoi interessi e, dall’altro, il diritto alla libertà di espressione invocato dal terzo e gli interessi di quest’ultimo, fermo restando che nessuno di questi due diritti è assoluto.

In tale contesto, il giudice nazionale deve determinare se l’uso da parte del terzo del marchio notorio sia avvenuto in buona fede. Ciò si verifica segnatamente quando tale uso è finalizzato a veicolare un’idea o un’opinione che sia in relazione con il marchio in quanto tale, con il titolare di tale marchio, con le sue pratiche commerciali, con i suoi prodotti o con i suoi servizi. Altri elementi pertinenti sono se l’uso del marchio contribuisca a un dibattito di interesse generale, nonché le conseguenze che l’uso del marchio da parte del terzo può comportare per il titolare dello stesso. In particolare, non si può imporre a quest’ultimo di tollerare un uso atto a causargli un pregiudizio sproporzionato, o addirittura tale da ledere la sostanza stessa del diritto esclusivo conferito dalla registrazione di detto marchio.

Rileva l’intensità dell’uso

In tale contesto, occorre tener conto dell’intensità dell’uso da parte del terzo del marchio notorio, della portata di tale uso e delle modalità prescelte a tal fine, nonché del fatto che l’uso da parte del terzo possa dare l’impressione che il titolare del marchio di cui trattasi aderisca al messaggio politico trasmesso o alle idee politiche promosse, o addirittura li sostenga in qualche modo, sebbene i valori promossi da tale titolare si basino sulla neutralità nei confronti di qualsiasi partito politico o siano incompatibili con tale messaggio politico.

La Corte constata a tal riguardo che, nel caso di specie, l’uso dei marchi IKEA può arrecare un danno significativo alla notorietà di tali marchi e agli interessi del loro titolare. Ciò posto, non risulta che l’uso dei marchi IKEA, effettuato dal Vrijheidsfonds al solo scopo di trarre vantaggio dalla loro notorietà per rafforzare il proprio messaggio politico e aumentarne la diffusione, prevalga sui diritti e interessi del titolare di tali marchi, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare.

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