La Cassazione conferma che il gruppo Luxottica non fosse tenuto ad applicare, in veste di sostituto d'imposta, l'addizionale del 10% sulle stock options distribuite ai propri dirigenti, per il valore che eccede il triplo della parte fissa della retribuzione.

Infatti, la sentenza n. 3913/2022 depositata dalla Cassazione, esclude che i dirigenti delle holding industriali, quale Luxottica, rientrino nella categoria del settore finanziario, che è il presupposto che fa scattare la trattenuta prevista dall'articolo 33 del Dl 78/2010.

La Cassazione, interpretando la norma, ne esclude l'applicabilità alle holding industriali che pur posseggano partecipazioni in società del gruppo operanti nel settore finanziario.
Viene così respinto il ricorso del Fisco e vengono confermate le due decisioni di merito favorevoli a Luxottica, Da cui consegue l'affermazione secondo cui il prelievo addizionale scatta solo per i dirigenti di imprese che svolgono attività finanziarie "rivolte al pubblico".

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