Con la sentenza sulla causa C-232/25 la Corte di giustizia dell’Unione europea ha affermato il perimetro che individua le norme sulla competenza giurisdizionale in caso di lesione dei diritti della personalità derivante dalla trasmissione di una serie in televisione in più Stati membri e su Internet.

Il caso a quo

Un ex membro di un’organizzazione militare clandestina polacca attiva durante la Seconda Guerra mondiale nonché un’associazione che riunisce ex combattenti di tale formazione hanno intentato un’azione dinanzi ai giudici polacchi nei confronti dei coproduttori tedeschi di una serie televisiva trasmessa in più Stati membri e disponibile su Internet. Ritenendo che alcune scene della serie ledano i loro diritti della personalità, in quanto presentano i soldati di tale formazione militare come antisemiti e complici dell’Olocausto, essi chiedono in particolare la pubblicazione di scuse sui canali televisivi e sui siti Internet in questione, nonché un risarcimento del danno morale che l’ex soldato ritiene di aver subito. In tale contesto, la Corte Suprema polacca ha chiesto alla Corte di giustizia se i giudici polacchi siano competenti a conoscere di un’azione di risarcimento dell’intero danno subito a seguito della trasmissione della serie in più Stati membri, sia in televisione sia online.

Il principio affermato dalla Cgue

La Cgue nel risolvere la questione della competenza parte dal presupposto di fatto per cui la trasmissione televisiva in più Stati membri deve essere distinta dalla trasmissione su Internet. Infatti, la messa in rete di contenuti su un sito Internet si distingue, in linea di principio, dalla trasmissione circoscritta territorialmente di un mezzo di comunicazione in quanto riguarda, in linea di principio, l’ubiquità di detti contenuti. Questi ultimi sono, in linea di principio, consultabili istantaneamente da un numero indefinito di utenti ovunque nel mondo. Per contro, la trasmissione in televisione non è in linea di principio disponibile nella stessa misura, ma è circoscritta territorialmente, limitata all’area geografica di ricezione del segnale televisivo.

Fatta tale premessa la Cgue risponde al rinvio pregiudiziale affermando che una persona fisica o giuridica che si ritenga lesa da un contenuto trasmesso in televisione non può adire i giudici dello Stato membro in cui si trova il centro dei suoi interessi per ottenere il risarcimento dell’intero danno lamentato. Essa può agire dinanzi ai giudici di ciascuno Stato membro in cui il programma è stato trasmesso e dove ritiene che la sua reputazione sia stata lesa. Tuttavia, la loro competenza è limitata al risarcimento del solo danno causato nel territorio dello Stato membro interessato. Il risarcimento dell’intero danno può, al contrario, essere chiesto dinanzi ai giudici dello Stato membro dove è domiciliato il convenuto o di quello dove i produttori della serie sono residenti.


Trattandosi di un contenuto audiovisivo trasmesso su Internet, la Corte ricorda che i giudici dello Stato membro in cui si trova il centro degli interessi della persona fisica o giuridica che si asserisce lesa possono conoscere di una domanda volta a ottenere il risarcimento dell’intero danno lamentato solo se tale contenuto consente di identificare, direttamente o indirettamente, detta persona in quanto individuo.

Conseguenze nel caso concreto

Ebbene, tale criterio non sembra soddisfatto per l’ex soldato della formazione militare in questione, poiché la serie non consente la sua identificazione, nemmeno indiretta, in quanto individuo. Il fatto che egli abbia fatto parte di tale formazione non è sufficiente al riguardo.

Diverso è il caso dell’associazione la cui missione principale è quella di difendere la dignità e la memoria di tale formazione militare e dei suoi membri. Secondo la Corte, essa può adire i giudici dello Stato membro in cui si trova il centro dei suoi interessi per chiedere il risarcimento dell’intero danno lamentato, qualora il contenuto audiovisivo trasmesso online riguardi specificamente tale formazione e consenta di identificarla direttamente.
Inoltre, la Corte precisa che i giudici di uno Stato membro competenti a conoscere del solo danno subito nel loro territorio possono essere aditi con domande volte sia ad ottenere il risarcimento del danno morale sia a far cessare o prevenire la lesione dei diritti della personalità, purché tali domande si limitino al territorio di tale Stato membro.

Al contrario, tali giudici non sono competenti a disporre la rettifica dei dati di tale serie messi online.

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