È illegittima la sanzione disciplinare irrogata al lavoratore per messaggi inviati all’interno di un gruppo WhatsApp privato, composto esclusivamente da colleghi di reparto, benché tali messaggi siano denigratori nei confronti del datore di lavoro: tali messaggi hanno natura di corrispondenza privata, e dunque, chiusa e inviolabile ai sensi dell’articolo 15 della Costituzione.

La Corte d’appello di Ancona, con la recente sentenza del 12 febbraio 2026, decide una controversia che riporta un caso particolarmente insidioso e ricorrente nella pratica quotidiana, quello dell’impiego di chat WhatsApp sui luoghi di lavoro. Utilizzato come strumento di comunicazione informale, sempre più spesso finisce per assumere rilievo giuridico nonostante la scarsa consapevolezza che ne accompagna il largo impiego.

Non si tratta, dunque, di un caso isolato o eccezionale, bensì dell’ennesima manifestazione di un conflitto che nasce nell’ambito delle relazioni lavorative ma che origina da abitudini di vita consolidate in molti altri ambiti e che denotano una progressiva commistione tra sfera personale e lavorativa. Si tratta indubbiamente di un caso “di ordinaria quotidianità” ma proprio in tale ordinarietà risiede la rilevanza della decisione, che vuole mettere in guardia verso quell’abitudine alla pratica della tecnologia che spesso porta a trascurare la rilevanza giuridica che le relazioni interpersonali conservano anche nella dimensione digitale.

Il caso, in estrema sintesi, riguarda un addebito disciplinare fondato su messaggi gravemente offensivi rivolti sia all’organizzazione aziendale sia ai prodotti posti in vendita dall’azienda, nonché su frasi apertamente ingiuriose indirizzate ai superiori gerarchici. Il dato dirimente, come rilevato nel corso del giudizio, sta nella circostanza che la chat WhatsApp all’interno della quale erano stati inviati i messaggi contestati non aveva natura aziendale, anzi era un gruppo privato tra colleghi di reparto, al quale non partecipavano dirigenti o preposti del datore di lavoro. In tale contesto, le conversazioni debbono qualificarsi come sostanzialmente segrete.

Puntuale al riguardo il rilievo della Corte di appello, secondo cui «la comunicazione realizzata attraverso una chat “chiusa” su piattaforma WhatsApp, cui accedono solo soggetti previamente selezionati, integra una forma di corrispondenza privata, attratta nella sfera di protezione dell’art.15 Cost., che tutela la libertà e la segretezza delle comunicazioni, indipendentemente dal mezzo tecnico utilizzato».

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di chiarire che i messaggi scambiati all’interno di una chat WhatsApp composta esclusivamente da colleghi di lavoro, diretti a destinatari determinati e caratterizzati dall’intento di mantenere riservato il contenuto della comunicazione, non sono assimilabili a forme di comunicazione pubblica e devono essere considerati alla stregua di corrispondenza privata, chiusa e inviolabile (Cass. n. 21965/2018, Cass. n. 5936/2025).

Anche la Corte costituzionale è intervenuta sull’argomento. Le moderne forme di comunicazione digitale, inclusi i sistemi di messaggistica istantanea, non mutano né riducono la tutela apprestata dall’art. 15 Cost. la cui applicazione deve prescindere dal mezzo tecnico utilizzato. I messaggi WhatsApp sono equiparati a lettere o biglietti chiusi, dacchè il carattere di riservatezza deriva dal fatto che tali comunicazioni sono accessibili esclusivamente a soggetti determinati e mediante dispositivi protetti da codici di accesso personali (Corte cost. n. 170/2023).

Ebbene, la decisione della Corte d’appello non pare esporsi a critiche quanto al profilo che l’esercizio di libertà costituzionali vada garantito anche nel contesto delle tecnologie digitali. In effetti, la chat WhatsApp non è uno spazio neutro e non è uno spazio privo di regole: si tratta di una dimensione in cui è proiettata la vita delle persone e in cui, come tale, le persone restano assistite dalle garanzie costituzionali e ordinarie.

La portata della decisione può esser letta certamente nella sua capacità di dare una risposta giuridica a un caso “ordinarioma, soprattutto, perché essa ci mette in guardia circa l’effetto “placebo” che può derivare dalla diffusione capillare di strumenti tecnologici. In altre parole, l’uso pervasivo della tecnologia, divenuta abitudine che tocca molteplici ambiti della vita e una moltitudine di persone, rischia di generare una falsa sensazione di sicurezza e di offuscare la rilevanza del diritto quale strumento di regolazione delle relazioni interpersonali.

Il mezzo impiegato non solo non è idoneo a sottrarre la comunicazione interpersonale alla logica del diritto ma, semmai, è proprio la larga diffusione del mezzo a rendere ancora più urgente una rigorosa ricognizione del diritto applicabile. In definitiva, la decisione della Corte può esser letta come un monito chiaro e inequivoco: la quotidianità digitale, proprio in quanto pervasiva e informale, tende a generare una pericolosa assuefazione, idonea a offuscare la piena consapevolezza della rilevanza dei diritti. Anche nei messaggi veloci, nei gruppi di lavoro, nelle comunicazioni apparentemente effimere, si costruiscono relazioni giuridiche, i cui valori e interessi restano sotto la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali.

Indubbiamente, nel contesto della società attuale la segretezza della manifestazione del pensiero può apparire un valore marginale, poco spesso reclamato, considerate le interazioni quotidiane che si svolgono sempre più frequentemente su piattaforme che favoriscono rapidità e condivisione massima dei contenuti. Tuttavia, proprio questa trasformazione rende la segretezza un valore ancor più essenziale: essa continua a garantire che le persone possano comunicare liberamente, senza timore di controlli, sanzioni o indebite ingerenze, preservando uno spazio di autonomia individuale che la dimensione digitale rende più vulnerabile.

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*Gianluca Fasano, Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR – ISTC)

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