Società

La Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano elabora tre massime contenenti interpretazioni che agevolano la ricapitalizzazione delle imprese - (PARTE I)

di Angela Currarini


Come noto, subito dopo l'approvazione della legge che ha attribuito ai notai il controllo sugli atti societari, precedentemente demandato al Tribunale, il Consiglio Notarile di Milano, nel novembre del 2000, ha istituito la Commissione per l'elaborazione dei principi uniformi in tema di società, con l'intento dichiarato di elaborare indicazioni per i casi di difficile interpretazione e di fissare principi a cui i notai sono invitati ad uniformarsi nel giudizio sulla iscrivibilità degli atti societari a loro affidati nel Registro delle Imprese.


Le oltre 200 massime così elaborate nel corso degli anni, hanno assunto nella prassi il valore di autorevole orientamento non solo per i notai ma anche per gli operatori del diritto societario e, in generale, per le imprese.


Anche per questo, assumono particolare rilievo le tre massime pubblicate dalla Commissione Società in data 16 giugno 2020 che forniscono un'interpretazione che di fatto facilita la patrimonializzazione delle società di capitali ed anche delle cooperative, in relazione a diversi profili connessi al tema del capitale sociale, in quanto contenenti l'enunciazione di principi favorevoli alla legittimità: di clausole statutarie che consentono a S.p.A. e S.r.l. di prevedere la creazione di particolari categorie di azioni o quote (massime 189 e 190); di deliberazioni di aumento di capitale a pagamento assunte tra il 9 aprile 2020 e il 31 dicembre 2020 anche se non precedute dalla riduzione del capitale sociale a copertura delle perdite, ed anche qualora ad esito dell'aumento di capitale il patrimonio netto della società permanga inferiore ai due terzi del capitale sociale (artt. 2446 e 2482-bis cod. civ.) o al minimo legale (artt. 2447 e 2482-ter cod. civ.), legittimità estesa a tutte le altre operazioni sul capitale o con effetti sul capitale sociale che richiederebbero il rispetto delle disposizioni in tema di riduzione obbligatoria del capitale sociale, ove applicabili (massima 191).


Nella prima parte che segue una breve analisi delle massime 189 e 190; nella seconda parte (in pubblicazione nei prossimi giorni) verrà approfondita la massima 191, di particolare importanza sia per l'argomento sia per il contrasto dottrinale e giurisprudenziale cui ha dato luogo il testo della disposizione "temporanea" introdotta dall'art. 6, d.l. n. 23/2020 (conv. in l. n. 40/2020, c.d. "Decreto Liquidità") per fronteggiare l'emergenza COVID-19 da cui tale massima ha preso le mosse.


MASSIME 189 E 190
AZIONI E QUOTE SPECIALI: "TETTO MASSIMO" AGLI UTILI E AZIONI O QUOTE "AUTO-ESTINGUIBILI"


Le massime 189-190 affermano la legittimità di clausole statutarie di S.p.A. o di S.r.l. aventi ad oggetto particolari categorie di azioni o quote, la cui emissione potrebbe incentivare l'iniezione di nuova liquidità a favore delle imprese in difficoltà (situazione ancora più probabile in conseguenza della crisi dovuta all'emergenza COVID-19).


La massima 189 ritiene infatti legittime le clausole statutarie che pongono un "tetto massimo" al diritto agli utili, disponendo limiti che possono essere espressi:


(i) in misura assoluta, esercizio per esercizio;
(ii) in misura relativa (assumendo quindi come parametro un dato variabile, quale ad esempio il capitale sociale o il patrimonio netto);
(iii) in relazione al solo dato temporale (ad esempio prevedendo che gli utili correlati ad una categoria di azioni o quote spettino solo a decorrere da una determinata data).


La Commissione Società specifica che qualora siffatte clausole siano tali da configurare, a decorrere da una certa data, azioni o quote del tutto prive del diritto all'utile per l'intera durata residua della società, la legittimità delle clausole stesse è subordinata al fatto che ai soci titolari di tali azioni o quote siano comunque attribuiti altri diritti patrimoniali (quali il diritto alla distribuzione di riserve e/o alla distribuzione del residuo attivo di liquidazione), e ciò all'evidente fine di evitare di incorrere nel divieto di patto di patto leonino che punisce con la nullità qualunque patto – sia statutario sia parasociale - con il quale uno o più soci siano esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite (art. 2265 cod. civ.).


La massima 190 definisce poi legittime le clausole statutarie che prevedono le azioni o quote c.d. "auto-estinguibili", destinate ad estinguersi automaticamente, e senza che si dia necessariamente luogo alla liquidazione in favore del socio titolare, al decorrere di un termine o al verificarsi di una condizione (quale, ad esempio, il raggiungimento di un ammontare complessivo di utili liquidati al titolare entro un determinato termine, a decorrere da una determinata data).


Vengono poi precisate le conseguenze dell'auto-estinzione, in base alle diverse caratteristiche dei titoli:


(i) in caso di azioni prive di indicazione del valore nominale o di quote di S.r.l., ed in caso di mancata previsione di diritto alla liquidazione a favore del socio titolare, l'estinzione avviene automaticamente e non comporta alcuna modifica del capitale sociale (fatta salva la modifica statutaria concernente il numero delle azioni in circolazione, con conseguente obbligo di deposito dello Statuto aggiornato);
(ii) in caso di azioni con indicazione del valore nominale, l'auto-estinzione comporta o la riduzione del capitale sociale (subordinatamente al rispetto dei limiti e delle condizioni fissate dall'art. 2445 cod. civ.) o l'incremento proporzionale del valore nominale di tutte le altre azioni (con gli arrotondamenti del caso);
(iii) in caso di auto-estinzione che dia luogo al diritto alla liquidazione (in natura o in denaro) a favore dei soci titolari, l'esecuzione della liquidazione è subordinata al rispetto delle disposizioni che disciplinano le distribuzioni ai soci, in dipendenza della natura e della composizione delle voci del patrimonio netto della società.


La possibilità di sottoscrivere quote o azioni che al raggiungimento di un determinato limite, al decorrere di un determinato termine, al verificarsi di una determinata condizione, sopravvivano senza più partecipare agli utili o si "auto-estinguano" senza diritto alla liquidazione permette di fornire all'impresa in difficoltà un sostegno finanziario, senza peraltro costringere l'impresa stessa a sopportare un'alterazione permanente degli assetti proprietari e assicurando comunque ai soggetti che siano interessati al salvataggio dell'impresa in difficoltà (ad esempio all'interno di una filiera produttiva, od eventualmente anche in relazione ad un fornitore esterno) un ritorno dell'investimento effettuato e, dunque, incentivandoli a fornire un'iniezione di nuova liquidità.

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Avvocato Angela Currarini, Studio Legale De André

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