La Corte di cassazione penale - con la decisione n. 36172/2026 - ha annullato per carente motivazione l’ordinanza con cui al ricorrente detenuto - affetto da carcinoma renale - fosse stata negata per motivi di salute la detenzione domiciliare o la differimento della pena correlata ai domiciliari. Il Tribunale di sorveglianza di fatto ha disatteso l’istanza sul punto della non imminenza di un rischio di morte nel proseguire la carcerazione.

Ma l’ordinanza ora annullata aveva però mancato di considerare un aspetto centrale della materia posta all’attenzione del giudice, ossia la possibilità che il trattamento concretamente riservato al detenuto possa divenire inumano o degradante se si appalesi non solo lesivo del diritto costituzionale alla salute ma anche violativo del divieto di trattamenti contrari al senso di umanità.

L’insufficienza dell’assenza di rischio di morte

Nel caso concreto il Tribunale di sorveglianza si era arrestato alla constatazione che il carcinoma renale e tutte le ulteriori patologie da cui era pacificamente affetto l’istante non costituivano un rischio attuale per la sua vita, deducendo da ciò che la scarcerazione non fosse necessità impellente.

L’inesistenza del dedotto pericolo di vita si fondava sull’asserzione apodittica che le patologie venissero adeguatamente fronteggiate in ambiente carcerario.

L’illogicità dell’affermazione, fa rilevare la Suprema Corte, sta nel non aver considerato come la valutazione afferente alla condizione sanitaria debba essere compiuta rebus sic stantibus, stante la natura intrinsecamente mutevole di tale condizione che esclude la validità di una sua valutazione “statica”.

Va quindi affermato che il giudice deve in tale materia necessariamente prendere in considerazione – anche al fine di respingere la domanda - anche la possibilità (e non solo la ricorrenza attuale) di modifiche del quadro clinico o di suoi aggravamenti, rispetto a una pregressa e già valutata situazione clinica, tenuto soprattutto conto della natura ingravescente della malattia oncologica.

Il pregresso miglioramento non conta ex se

Infine, neanche la considerazione dell’avvenuta risoluzione in carcere di alcune complicanze correlate alla neoplasia appare sufficientemente dirimente per escludere l’insorgere di un trattamento inumano e degradante a seguito della permanenza in carcere della persona malata. Non risulta chiarito, dice la Cassazione, in che senso sia stato scongiurato un peggioramento delle condizioni di salute del condannato e se le cure già praticate (con successo) abbiano efficacemente agito sulla fonte oncologica delle complicanze oppure solo ed esclusivamente sull’epifenomeno a esse correlato.

La Cassazione boccia come tautologica l’affermazione del giudice e quindi non integrante una piena e completa motivazione. E, infine, risulta che illegittimamente il giudice di sorveglianza abbia mancato di fornire adeguate risposte sulla consulenza tecnica di parte anche al solo fine di contraddirla, essendosi invece limitato a disattenderla de plano.

L’individualizzazione del giudizio

Tutto ciò si risolve nell’evidente necessità che il giudizio sull’istanza di scarcerazione per motivi di salute non è un ragionamento incasellato in base al numero di patologie o alla possibilità di essere curati comunque in ambito carcerario bensì una valutazione delle condizioni del detenuto al fine di escludere il rischio di trattamenti inumani o degradanti per lo stesso in caso di proseguimento della detenzione penitenziaria.

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