Rassegne di Giurisprudenza

La conflittualità tra genitori separati non preclude l'affidamento condiviso

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Famiglia - Separazione e divorzio - Affido condiviso - Conflittualità tra i genitori - Ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso - Preclusione - Esclusione - Limiti.
L'affidamento condiviso è da ritenersi il regime ordinario, anche nel caso in cui i genitori abbiano cessato il rapporto di convivenza, ed il grave conflitto fra gli stessi non è, di per sé solo, idoneo ad escluderlo; la mera conflittualità, infatti, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse.
• Corte di cassazione, sezione 1 civile, ordinanza 5 luglio 2022, n. 21312

Famiglia e filiazione - Filiazione naturale - Affido condiviso - Deroga in caso di pregiudizio per il minore - Motivazione - Valutazione delle carenze genitoriali dell'altro coniuge - Necessità. (Cc, articoli 155, 316 e 317).
In tema di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore.
• Corte di cassazione, sezione 1 civile, sentenza 6 marzo 2019, n. 6535

Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Effetti - Provvedimenti per i figli - Affidamento dei figli - Affidamento condiviso - Conflittualità tra i coniugi - Rilevanza ai fini dell'affidamento esclusivo - Condizioni - Limiti.
In tema di separazione personale, la mera conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti separatizi, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre assume connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse.
• Corte di cassazione, sezione 1 civile, sentenza 29 marzo 2012, n. 5108

Famiglia maternità ed infanzia - Separazione - Separazione (in genere)
In tema di separazione dei coniugi, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa dell'altro, e che l'affidamento condiviso non può ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti un'applicazione solo residuale.
• Corte di cassazione, sezione 1 civile, sentenza 18 giugno 2008, n. 16593