Legittima la restrizione imposta sulle domande di ottenimento della cittadinanza italiana proposte dopo il 27 marzo 2025 da discendenti (nati all’estero e in possesso di altra cittadinanza) di cittadini italiani. Limitazione che prevede l’automatico riconoscimento della cittadinanza italiana richiesta solo fino alla seconda generazione (ossia figli e nipoti di cittadino italiano) mentre impone la prova di un legame effettivo da parte di richiedenti appartenenti a generazioni successive alla seconda, quali ad esempio la residenza in Italia e la conoscenza della lingua italiana.
In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale ha diffuso oggi un comunicato al fine di informare che sono state respinte in quanto non fondate o inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Torino contro il disposto dell’articolo 1 del Dl 36/2025, convertito nella legge 74/2025, recante «Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza».
Le novità che passano il vaglio costituzionale
Tale decreto stabilisce che, in deroga alle norme previgenti che prevedono la trasmissione illimitata iure sanguinis della cittadinanza, «è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza».
A meno che ricorra una delle seguenti condizioni:
a) lo stato di cittadino è riconosciuto (in via amministrativa o giudiziale) a seguito di domanda presentata entro le ore 23:59 del 27 marzo 2025;
b) un genitore o un nonno possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
c) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.
La Corte ha dichiarato non fondate le censure con le quali il Tribunale di Torino, invocando l’articolo 3 della Costituzione, denunciava, da un lato, l’arbitrarietà della distinzione tra coloro che hanno chiesto l’accertamento della cittadinanza prima del 28 marzo 2025 e coloro che l’hanno chiesto dopo, dall’altro, la lesione dei diritti quesiti, ritenendo che la norma in esame determinerebbe una «revoca implicita della cittadinanza con efficacia retroattiva e senza alcuna previsione di diritto intertemporale».
Le norme invocate dal giudice rimettente
La Corte ha dichiarato non fondata anche la questione sollevata per violazione dell’articolo 9 del Trattato sull’Unione europea (Tue) e dell’articolo 20 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue), che attribuiscono la cittadinanza dell’Unione a chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro.
La Corte ha altresì dichiarato inammissibile la questione sollevata per violazione dell’articolo 15, comma 2, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948, secondo il quale «[n]essun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza».
Infine, è stata dichiarata inammissibile la questione sollevata per violazione dell’articolo 3, comma 2, del quarto protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Cedu), secondo il quale «[n]essuno può essere privato del diritto di entrare nel territorio dello Stato di cui è cittadino».

