L’atto d’accusa

Un avvocato ha portato in tribunale una «conversazione con ChatGPT» come prova documentale. Il giudice l’ha definita tamquam non esset - come se non esistesse. Non prova atipica. Non elemento indiziario. Niente di niente.

Il documento non c’era. Cancellato dal mondo giuridico con tre parole latine e un’ordinanza di quattro pagine firmata dal giudice Cocca del Tribunale di Ferrara il 20 febbraio 2026. Un testo che vale più di qualsiasi corso di aggiornamento professionale sull’intelligenza artificiale.

Perché non parla dell’IA. Parla di chi ha smesso di pensare e ha chiamato questo gesto «usare gli strumenti moderni».

Ferrara, 20 febbraio 2026: la scena del crimine

Un incidente stradale mortale. Gennaio 2021, nebbia fitta sull’autostrada nel territorio di Poggio Renatico, provincia di Ferrara. Un uomo muore. La famiglia decide di lottare, sostenendo che il gestore autostradale non avesse segnalato adeguatamente il pericolo: incolonnamento, visibilità ridotta, pannelli a messaggio variabile che - secondo il ricorrente - non erano stati attivati o non erano presenti.

Fin qui, una storia ordinaria di dolore e contenzioso civile. Poi arriva il documento numero 10, prodotto dalla parte ricorrente come supporto alle proprie pretese: una «conversazione con ChatGPT». Il giudice legge. Chiede spiegazioni. L’avvocato non risponde nel merito. Insiste per l’accoglimento.

• «Non si comprende, all’interno del delineato quadro, quale rilevanza probatoria possa assumere, a sostegno delle pretese di parte ricorrente, il contenuto del doc. 10».

Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Le spese di lite - 1.780 euro per compensi professionali, più forfettarie e IVA . a carico del ricorrente. La famiglia di una persona morta paga perché qualcuno ha usato male un chatbot.

Tre ragioni. Nessuna riguarda davvero la tecnologia.

Il Tribunale costruisce il rigetto su tre pilastri. Leggeteli con attenzione, perché nessuno dei tre è un problema di intelligenza artificiale.

  • Primo pilastro: il documento era parziale. Mancava il prompt - la domanda rivolta al chatbot. Senza il quesito, non si capisce il contesto. Un’AI risponde in modo radicalmente diverso a seconda di come viene interrogata: chiedete a ChatGPT «chi ha torto in un incidente con nebbia?» e otterrete una risposta; chiedete «come si dimostra la responsabilità di un gestore autostradale?» e ne otterrete un’altra. Produrre la risposta senza la domanda equivale a citare una frase strappata da un contratto: può significare l’opposto di ciò che intendeva chi scriveva.
  • Secondo pilastro: i precedenti citati erano inconferenti. La sentenza n. 3890/2016? Materia di opposizione agli atti esecutivi. La n. 17685/2019? Uno scontro tra veicoli, ma con contenuto non pertinente al caso di specie. ChatGPT aveva costruito un’architettura di autorità giuridica fasulla che sarebbe crollata al primo contatto con qualsiasi banca dati legale. Il fenomeno ha un nome: allucinazioni. Il Tribunale di Ferrara cita espressamente quello di Firenze, ordinanza del 14 marzo 2025, che aveva già descritto il meccanismo: l’IA «inventa risultati inesistenti ma che, anche a seguito di una seconda interrogazione, vengono confermati come veritieri».
  • Terzo pilastro - e questo è il colpo che fa davvero male: nessuno aveva verificato. L’avvocato aveva ricevuto una lista di precedenti da uno strumento che li poteva avere inventati, e non ne aveva controllato uno. Non aveva aperto una sentenza. Non aveva cercato sulle banca dati giuridiche. Aveva delegato la ricerca giuridica a un sistema che, per sua natura tecnica, non distingue tra una sentenza vera e una plausibile.

• Questo non è un errore tecnologico. È una negligenza professionale di prima grandezza, con conseguenze reali su una famiglia in lutto.

La legge che nessuno ha letto

L’ordinanza non si ferma al caso concreto. Compie un salto sistematico che la rende rilevante ben oltre le mura del Palazzo di Giustizia di Ferrara.

Il giudice Cocca cita espressamente il Regolamento UE n. 2024/1689 - l’AI Act - e i suoi principi di supervisione umana (human oversight) e approccio responsabile all’intelligenza artificiale. Non come ornamento retorico, ma come fondamento giuridico dell’argomentazione. Poi cita la Legge italiana n. 132/2025, che ha recepito nell’ordinamento nazionale i nuovi obblighi per i professionisti intellettuali.

E qui segnala un dettaglio che è in realtà tutto il problema: nell’atto di procura conferita dal ricorrente mancava l’informativa prevista dall’articolo 13, comma 2, della stessa legge. Ovvero: l’avvocato aveva l’obbligo di informare il proprio cliente del fatto che stava utilizzando sistemi di intelligenza artificiale. Non lo ha fatto. Almeno, non risulta dalla procura depositata.

Siamo nel febbraio 2026. È in vigore una legge che impone a ogni professionista intellettuale di dichiarare al proprio cliente quando usa l’IA. Un obbligo concreto, sanzionabile, non una raccomandazione etica da convegno. E un professionista lo ha ignorato, producendo in giudizio un documento generato da un chatbot senza nemmeno flaggare l’utilizzo dello strumento al cliente che rappresentava.

Non è fantascienza distopica. È un’udienza in un tribunale italiano nel 2026.

Il precedente che nessuno vuole davvero guardare

L’ordinanza ferrarese non nasce nel vuoto. Cita e costruisce su una giurisprudenza crescente che sta erigendo, mattone dopo mattone, un muro contro l’uso negligente dell’IA in ambito legale.

Il TAR Lazio, sentenza n. 4546 del 3 marzo 2025, si era già espresso. Il Tribunale di Latina, con le sentenze nn. 1034 e 1035 del 24 settembre 2025, aveva condannato ai sensi dell’articolo 96 del codice di procedura civile - responsabilità aggravata per lite temeraria - deducendo l’uso improprio di sistemi di intelligenza artificiale «dalla gestione del procedimento, ma soprattutto dalla scarsa qualità degli scritti difensivi e dalla totale mancanza di pertinenza o rilevanza degli argomenti utilizzati». Il Tribunale di Torino, sentenza n. 2120 del 16 settembre 2025, aveva tracciato lo stesso percorso.

Eppure la vicenda di Ferrara è accaduta lo stesso. Il che dice qualcosa non sulla tecnologia, ma sulla velocità con cui il sistema formativo delle professioni legali sta assorbendo questo cambiamento. Risposta: lentamente. Troppo lentamente.

Il vero problema ha un nome: delega cognitiva

Non è un termine tecnico inventato per questo articolo. È la descrizione di un comportamento umano antico travestito da modernità.

L’IA non ha scritto un ricorso sbagliato. Ha fatto esattamente quello che fa sempre: ha generato testo statisticamente plausibile in risposta a un input. Non sapeva che sarebbe finito in un’aula di tribunale. Non sa nulla, nel senso pieno che noi attribuiamo a quella parola. È uno strumento probabilistico che produce output verosimili - e la verosimiglianza non è la verità. Mai.

Il professionista che ha preso quell’output e lo ha depositato come documento probatorio senza verificarlo è il soggetto che ha commesso un errore. Non l’IA. L’IA non può essere negligente. Non ha un dovere deontologico. Non ha una tessera dell’ordine che può essere sospesa. Gli esseri umani sì.

Il meccanismo è identico a quello che si osserva in tutti i settori dove l’IA viene adottata in fretta, senza cultura, senza processo critico: qualcuno decide che lo strumento sa fare il lavoro meglio di loro, smette di pensare, e poi si sorprende quando le cose vanno storte. A volte il prezzo è una brutta figura in una riunione. A volte è un cliente che perde la causa, e paga anche le spese.

L’ordinanza di Ferrara si chiude con una frase che dovrebbe essere affissa in ogni studio legale: «I chatbot, ad oggi, restano strumenti al servizio delle persone che intendano utilizzarli. Salvo che, in un futuro, le intelligenze artificiali raggiungano livelli di sviluppo più avanzati in ambito giuridico, non è ammissibile che le loro risposte assurgano a prova - nemmeno atipica - di un fumus di fondatezza della pretesa azionata in giudizio».

Quella clausola condizionale è tutto. «Salvo che, in un futuro...» Il giudice sta dicendo che le regole cambieranno. Non se. Quando. E che chi stabilirà i criteri di ammissibilità dell’IA in tribunale non sarà probabilmente un solo giudice di una città emiliana, ma un processo normativo molto più grande, già in corso.

Negli Stati Uniti, almeno tre corti federali hanno già adottato regolamenti specifici che impongono agli avvocati di certificare che ogni contenuto generato da IA sia stato verificato da un essere umano. La Northern District of Texas, il Southern District di New York, la Corte Suprema dello Stato della Florida. Approcci diversi, stessa direzione: la responsabilità umana come condizione irrinunciabile dell’ammissibilità.

Un giudice di Ferrara ha scritto che le risposte di un chatbot non sono prove. Ha avuto ragione. E la giurisprudenza italiana, nel suo incedere lento e prudente, sta costruendo una diga.

Ma la domanda che rimane aperta - quella che il diritto non ha ancora affrontato davvero - è un’altra. Quando l’IA raggiungerà quei «livelli di sviluppo più avanzati in ambito giuridico» di cui parla lo stesso giudice, chi deciderà i criteri? Chi valuterà l’affidabilità di un sistema di AI legale? Un giudice? Un legislatore? Un ente di certificazione? O, più probabilmente, le stesse aziende che producono quei sistemi, sedute ai tavoli dove vengono scritti gli standard tecnici che poi diventano legge?

La risposta non è ancora scritta. Ma qualcuno la sta scrivendo. E con ogni probabilità non è un avvocato che apre i massimari di notte.

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*Avv. Alberto Bozzo, DPO e CAIO, Referente Enia per la Regione Veneto

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