Nel complesso, la legge di conversione del decreto legge 24 febbraio 2026 n. 23 (Dl sicurezza del 2026) si configura quale intervento di forte impatto sistemico, destinato a incidere non soltanto sull'assetto normativo, bensì pure sulle prassi applicative e sull'equilibrio tra esigenze di sicurezza e tutela dei diritti, ponendo le basi per un intenso confronto dottrinale e giurisprudenziale nei prossimi anni.
Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale
La conversione del decreto sicurezza (Dl n. 23/2026) e la successiva approvazione del decreto rimpatri (Dl n. 55/2026 - per il testo del provvedimento si veda pagina 23) evidenzia le tensioni emerse nell'uso della decretazione d'urgenza in materia di immigrazione. L'intervento correttivo adottato prima dell'entrata in vigore del primo decreto, con la soppressione dell'articolo 36-bis, ha ridimensionato l'impianto originario, riaffermando i confini tra funzione amministrativa e ruolo difensivo dell'avvocatura. In sintesi, la previsione più controversa sulla collaborazione dell'avvocatura nei rimpatri incentivati è stata successivamente soppressa con un intervento normativo d'urgenza (Dl 24 aprile 2026, n. 55), prima dell'entrata in vigore della legge di conversione. Non è la prima volta che si sopprime una norma nel periodo di vacatio legis. Vent'anni fa, infatti, nel 2006, fu l'allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano a esprimere tutto il suo disappunto per un emendamento relativo alla giustizia contabile (si veda G. Negri, «Il decreto correggi-decreto non è un inedito», «Il Sole 24Ore» del 25 aprile 2026, pagina 14).


