L’errore materiale nel dispositivo, quando altera l’indicazione della parte vittoriosa e di quella soccombente, non può essere considerato irrilevante. Se l’errore incide sulla comprensione concreta della decisione, la parte può attendere la correzione ufficiale prima di proporre impugnazione o riassumere il giudizio. In questi casi il termine processuale decorre dalla correzione e non dalla pubblicazione originaria della sentenza. Corte di Cassazione tributaria, con ordinanza 14941 del 2026, chiarisce...
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