Civile

La Ctu esclude la proposta di conciliazione

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di Antonino Porracciolo

Il giudice non può più formulare la proposta conciliativa prevista dall'articolo 185-bis del Codice di procedura civile quando la fase istruttoria si è chiusa. Lo afferma il Tribunale di Caltanissetta (giudice Calogero Cammarata) in un'ordinanza pronunciata all'udienza dello scorso 20 gennaio.

Dopo che il giudice siciliano aveva assunto i mezzi istruttori richiesti dalle parti e disposto una consulenza tecnica d'ufficio, un difensore aveva chiesto al magistrato di formulare una proposta conciliativa ai sensi dell'articolo 185-bis del Codice di rito civile. Articolo per il quale «il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione, formula alle parti (…) una proposta transattiva o conciliativa»; tale proposta - prevede il Codice - va avanzata solo «ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto». Un legale aveva aderito alla richiesta, mentre un altro si era opposto, sostenendo che non ne ricorrevano i presupposti dal momento che «l'attività istruttoria si (era) esaurita».

Nel respingere l'istanza, il Tribunale afferma di ritenere che non sussistano gli estremi per formulare la proposta; ciò perché si era ormai completata l'istruzione probatoria e si era «già definito sia il thema decidendum che il thema probandum». Di conseguenza, un'eventuale proposta conciliativa «finirebbe - si legge nell'ordinanza - con il costituire una anticipazione di giudizio». Peraltro, l'udienza per la precisazione delle conclusioni era stata fissata a breve, sicché non si sono ravvisati neppure «i presupposti per mandare utilmente le parti in conciliazione». L'istanza è stata quindi rigettata e la causa è stata rinviata all'udienza del 23 marzo di quest'anno per le conclusioni delle parti.

L'ordinanza del giudice nisseno è conforme a una decisione del Tribunale di Milano del 4 luglio 2013. Il giudice lombardo aveva affermato innanzitutto che la norma contenuta nell'articolo 185-bis del Codice di rito civile, mancando una disciplina transitoria, è applicabile anche ai processi pendenti al momento della sua entrata in vigore (avvenuta il 22 giugno 2013). Ha quindi aggiunto che il giudice è tenuto a formulare la proposta nella fase della trattazione (prima udienza) o in quella dell'istruzione, e dunque prima della chiusura dell'istruttoria. Infatti - affermava il Tribunale di Milano - una proposta formulata quando la causa è matura per la decisione significherebbe imporre al giudice di anticipare, esplicitando il contenuto della proposta, la sua probabile decisione finale; e ciò senza che agli atti del processo possa comunque sopravvenire alcun nuovo elemento istruttorio utilizzabile per la sentenza.

Tribunale di Caltanissetta, ordinanza 20 gennaio 2016

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