Civile

La decorrenza dei termini per le memorie integrative nel nuovo rito civile ordinario ex art. 171 bis c.p.c.

Problemi attuali e soluzioni prospettiche: il “correttivo” alla Riforma Cartabia

Aged lawyer working in the courthouse

di Silvia Morandi e Filippo Perelli*

La riforma cd. “Cartabia” ha profondamento innovato il rito civile ordinario. Una delle modifiche più significative riguarda senz’altro la fase di trattazione, in cui, a differenza del vecchio rito, le parti sono chiamate a stabilire il thema decidendum in un momento antecedente la prima udienza ex art. 183 c.p.c.; ciò, attraverso il deposito di memorie la cui funzione è sostanzialmente speculare a quella dellevecchie” memorie istruttorie (cfr. art. 183 comma 6 c.p.c., precedente formulazione).

L’individuazione del dies a quo di decorrenza dei termini per il deposito di dette memorie costituisce - ad oggi – uno dei principali temi di dibattito, dovuto alla non chiara formulazione della norma in commento.

In particolare, l’art. 171 bis c.p.c. prevede che il Giudice, entro i 15 giorni successivi al termine concesso al convenuto per il deposito della comparsa di risposta e all’esito delle “verifiche preliminari” , fissi una nuova udienza (comma 2) o confermi o comunque differisca (comma 3) l’udienza indicata in citazione con apposito provvedimento. Rispetto alla data di tale udienza decorrono a ritroso i termini di quaranta, venti e dieci giorni per il deposito delle memorie integrative.

Se l’ipotesi in cui il Giudice provveda tempestivamente alla fissazione della data d’udienza non crea alcun inconveniente, ci si chiede se, in caso contrario, i termini per il deposito delle memorie comincino ugualmente a decorrere dalla data d’udienza indicata in citazione o se questi comincino a decorrere solo una volta emesso il menzionato provvedimento, dalla data d’udienza confermata, differita o fissata nuovamente: essendo il termine per l’emissione del provvedimento pacificamente ordinatorio, non è inverosimile – anzi è molto frequente - l’ipotesi in cui il Giudice non provveda affatto, o provveda solo a ridosso della data d’udienza indicata in citazione (che, in astratto, potrebbe anche essere confermata).

Il problema non è di poco conto, nella misura in cui i termini di cui all’art. 171 ter c.p.c. sono posti a pena di decadenza per fondamentali attività difensive: là dove detti termini cominciassero comunque a decorrere, la parte che invece di depositare le memorie decida di attendere il provvedimento del Giudice potrebbe ritrovarsi decaduta da ognuna delle menzionate attività difensive. Viceversa, là dove detti termini cominciassero a decorrere solo a seguito dell’emissione del provvedimento ex art. 171 bis c.p.c., la parte che comunque depositi le memorie corre il rischio discoprire” in anticipo le proprie “carte, con pregiudizio per la strategia difensiva in ipotesi adottata e onere di rinnovazione del deposito una volta adottato il provvedimento (conseguenza astrattamente meno grave della decadenza, ma pur sempre pregiudizievole in termini assoluti, in quanto comporta un appesantimento del processo inutilmente ed ulteriori oneri a carico delle parti e dei relativi avvocati).

A valle dell’entrata in vigore della riforma, la tendenza dei Tribunali era quella di ritenere la mancata emissione del provvedimento ex art. 171 bis c.p.c. come ostativa al decorso dei termini (oltre alle linee guida e protocolli adottati da alcuni Tribunali, tra cui, ad esempio, quello di Pistoia, si vedano: Trib. Piacenza 1° maggio 2023; Trib. Bologna, sez. III, 23 giugno 2023; Trib. Treviso 25 gennaio 2024. In dottrina v. A. DIDONE – F. DE SANTIS, Il processo civile dopo la riforma Cartabia, CEDAM, 2023). A tale visione si è fin da subito contrapposta quella contraria, sostenuta anche dalla dottrina maggioritaria (in dottrina, v. ex multis B. CAPPONI, Note sulla fase introduttiva del nuovo rito ordinario di cognizione, in www.giustiziacivile.com. Anche qui, si vedano linee guida e protocolli adottati da alcuni Tribunali, tra cui quelli di Palermo e Udine. In giurisprudenza, Trib. Bologna, sez. II civ., 20 marzo 2024).

Se la prima interpretazione garantisce maggiore certezza circa l’effettivo svolgimento delle verifiche preliminari e circa l’effettiva decorrenza dei termini ex 171 ter c.p.c., la seconda risulta sicuramente più in linea con la ratio di concentrazione e speditezza del procedimento, posta alla base della riforma.

Ciò detto, pare che ogni perplessità sia destinata ad essere superata con l’entrata in vigore del decreto cd. correttivo” della riforma, ad oggi ancora in fase di approvazione: il nuovo comma 5 dell’art. 171 bis c.p.c., dovrebbe specificare che i “termini di cui all’articolo 171-ter iniziano a decorrere quando è pronunciato il decreto previsto dal terzo comma e si computano rispetto all’udienza fissata nell’atto di citazione o a quella fissata dal giudice istruttore a norma del presente articolo”.

Sebbene l’auspicata modifica dell’art. 171 bis c.p.c. possa potenzialmente costituire un argomento a favore della prima interpretazione, anche dopo l’approvazione dello schema di decreto cd. “correttivo” da parte del Consiglio dei Ministri, si segnala almeno una pronuncia che, valorizzando l’art. 171 bis c.p.c. “nella sua attuale formulazione, ha ritenuto che “quei termini a ritroso decorrono ex lege, ossia anche se il giudice non si pronuncia sull’esito delle verifiche preliminari o lo fa tardivamente” (Trib. Bologna, sez. II civ., 20 marzo 2024).

Per scongiurare il rischio di vedersi dichiarare decaduti, nel vigore della formulazione vigente sembra quindi ancora prudente - in caso di omessa o tardiva pronuncia del decreto ex art. 171 bis c.p.c. da parte del Giudice - provvedere al deposito delle memorie calcolando i termini a ritroso dalla data d’udienza indicata in citazione, specie se si considera che, là dove dovesse concretizzarsi il rischio paventato, è tendenzialmente da escludersi che possa essere utilmente invocato l’istituto della rimessione in termini (in tema, v. Cass., S.U., 12 febbraio 2019, n. 4135).

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*A cura di Silvia Morandi, Partner e Filippo Perelli, Associate - Studio legale Giuseppe Iannaccone Associati

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