Quando l’amministrazione finanziaria, sulla base di elementi indiziari, contesta l’effettività e inerenza di un costo (di sponsorizzazione), spetta al contribuente l’onere della prova in ordine all’esistenza, effettività e inerenza del costo stesso.

I costi di sponsorizzazione e l’inerenza

Inoltre, in tema di costi per sponsorizzazione, la Cassazione (ordinanza n. 3157/26) ha precisato che la presunzione, ai fini della deducibilità integrale del costo di sponsorizzazione, quale spesa di pubblicità, è comunque “condizionata” dalla simultanea compresenza di determinati elementi. E a questo punto i Supremi giudici hanno enunciato il principio di diritto secondo cui “In tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui all’articolo 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002, sono assistite da una presunzione legale assoluta circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, a condizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine e i prodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale”.

La presunzione di legge

Ne consegue che la presunzione di legge è pur sempre condizionata dall’idonea dimostrazione che le asserite attività di sponsorizzazione siano destinate alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante e che sia riscontrata, a fronte dell’erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima, presupposti che i giudici di appello, con accertamento fattuale, hanno ritenuto non provati.

Conclusioni

Proprio per questo la Cassazione ha rigettato l’appello del contribuente. Al tempo stesso la Cassazione ha condannato il ricorrente a pagare all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 1.400 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

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