Sotto il profilo soggettivo, la nuova tipologia di beneficio domiciliare potrà essere applicata nei confronti di persona tossicodipendente o alcoldipendente e in rapporto a pene detentive che, anche de residuo o congiunte a pena pecuniaria, non siano superiori a otto anni ovvero a quattro anni se relative a titolo esecutivo comprendente un reato di cui all'articolo 4-bis della legge 2 n. 354/1975, adeccezione delle ipotesi di cui agli articoli 628, terzo comma, e 629, secondo comma, Cp per i quali resta fermo il limite di otto anni.

Legge 5 agosto 2026 n. 140 - Pubblicata sulla "Gazzetta Ufficiale" del 6 agosto 2026 n. 181

Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti

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LEGGE_140

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