Se il fallimento del socio viene inizialmente revocato per un vizio del contraddittorio e successivamente dichiarato su iniziativa del curatore del fallimento della società, la nuova sentenza produce effetti retroattivi dalla data del fallimento della società.

Questa l’affermazione della Cassazione civile contenuta nella sentenza n. 22685/2026 che ha deciso il ricorso contro l’acquisizione alla massa fallimentare di due immobili donati dal fallito di una Snc alla figlia.

La vicenda

Il fallimento del socio veniva inizialmente revocato per difetto di notifica e poi rinnovato su istanza del curatore fallimentare. La beneficiaria della donazione dei due immobili ha proposto reclamo ex articolo 36, comma 1, della legge fallimentare per far valere l’illegittimità dell’avviso di vendita all’incanto dei beni. La ricorrente riteneva sussistere la violazione dell’articolo 64 della legge fallimentare, trattandosi di donazione anteriore di oltre due anni alla data della seconda dichiarazione di fallimento del donante, avente effetti ex nunc e non ex tunc.

La decisione del giudice delegato sul reclamo lo definiva inammissibile perché tardivo, e comunque perché la reclamante non aveva previamente diffidato il curatore a provvedere alla cancellazione della trascrizione della prima sentenza di fallimento sui propri immobili.

Proposto nuovamente reclamo da parte della ricorrente il tribunale pur ritenendolo ammissibile, lo ha rigettato, sul rilievo che la decorrenza ex tunc degli effetti della dichiarazione di fallimento vale solo per il socio occulto che sia “scoperto” in un momento successivo alla dichiarazione di fallimento della società, mentre, in caso di fallimento in estensione del socio palese, il principio della unitarietà del procedimento e le esigenze di tutela della par condicio creditorum tornano ad avere un ruolo preminente rispetto alla esigenza di tutela della buona fede dei terzi, ai quali sarebbero noti sin dall’inizio - e, cioè, dalla data stessa di apertura della prima procedura fallimentare - i soggetti potenzialmente sottoposti al fallimento, in esito a quella, secondo un automatismo ex lege.

Il ricorso per cassazione

La ricorrente ha contestato fino in sede di legittimità il rigetto del proprio reclamo deciso dal giudice fallimentare con la motivazione secondo cui i beni immobili potevano considerarsi legittimamente acquisiti al patrimonio del fallimento proprio in forza della trascrizione della prima sentenza dichiarativa di fallimento della Snc alla quale devono essere fatti retroagire gli effetti della dichiarazione di fallimento del socio che li aveva donati e che non fosse necessaria un’autonoma trascrizione di quest’ultima, ai fini della produzione degli automatici effetti acquisitivi.

La Cassazione fa rilevare che il principio invocato dalla ricorrente si applica solo in relazione all’ipotesi del fallimento successivo del socio occulto cioè dalla sua scoperta e non come nella fattispecie decisa in caso di fallimento precedentemente instaurato a carico degli altri soci. E gli eventuali errori procedurali non incidono sulla decorrenza della dichiarazione di fallimento della società e dei soci palesi illimitatamente responsabili. Come dice la Cassazione si determina un effetto ex lege del fallimento della società di cui lo stesso socio fa parte, in forza di un vincolo societario esternato e pubblicizzato, che non richiede perciò, alcun accertamento suppletivo rispetto ai presupposti del fallimento della società e appunto, in ripercussione, dei suoi soci palesi.

Da cui va detto che non sussiste alcuna “autonomia” della dichiarazione di fallimento del socio palese avvinta ex lege a quello della società.

Quindi gli effetti del fallimento nei confronti del fallito, dei creditori e dei terzi si producono dalla data di dichiarazione del fallimento, va in tal caso ancorata alla data del fallimento della società, anche qualora, per un accidente procedurale, la dichiarazione di fallimento del socio intervenga in un secondo momento, nel qual caso i suoi effetti devono perciò decorrere “ex tunc”.

Il principio di diritto

La sentenza reiettiva del ricorso conclude dettando il seguente specifico principio di diritto: “Qualora la sentenza dichiarativa del fallimento in ripercussione del socio palese di società di persone (nella specie s.n.c.), pronunciata ai sensi dell’art. 147, comma 1, l.fall., venga dichiarata nulla per vizio del contraddittorio, con conseguente revoca del fallimento del socio senza rimessione degli atti al tribunale, e successivamente il fallimento del medesimo socio venga dichiarato, su istanza proposta dal curatore del fallimento della società, ai sensi dell’art. 147, comma 4, l.fall., gli effetti della nuova sentenza di fallimento del socio retroagiscono alla data del fallimento della società”.

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