Qualora una parte assuma di essere stata erroneamente dichiarata contumace dal giudice di appello, avendo questi dichiarato che non si era costituita, mentre la costituzione vi era stata, e sostenga che non essendo state in conseguenza le sue difese esaminate, si è verificata la violazione dell'articolo 112 del Cpc, il motivo di ricorso deve dichiararsi inammissibile perché la sua vera sostanza è quella di dedurre l'errore di fatto, circa l'affermazione della mancata costituzione, nonostante che il fatto della costituzione si fosse verificato. Così la Cassazione con la sentenza 30171/2025
LE MASSIME
Procedimento civile - Contumacia - Erronea dichiarazione - Denunciata conseguente violazione dell'articolo 112 del Cpc - Lamentata nullità del procedimento - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Errore di fatto revocatorio - Revocazione - Esperimento - Necessità. (Cpc, articoli 112, 171, 291, 360 e 395)
Qualora una parte assuma di essere stata erroneamente dichiarata contumace dal giudice di appello, avendo questi dichiarato che non si era costituita, mentre la costituzione vi era stata, e sostenga che non essendo state in conseguenza le sue difese esaminate, si è verificata la violazione dell'articolo 112 del Cpc, il motivo di ricorso deve dichiararsi inammissibile perché la sua vera sostanza è quella di dedurre l'errore di fatto ai sensi dell'articolo 395, n. 4, del Cpc, circa l'affermazione della mancata costituzione, nonostante che il fatto della costituzione si fosse verificato.
Responsabilità e risarcimento - Responsabilità civile - Responsabilità per cose in custodia - Diligenza del custode - Irrilevanza - Prova del nesso causale tra cosa in custodia e danno - Prova liberatoria del custode - Caso fortuito - Fatto naturale - Condotta di un terzo - Condotta del danneggiato - Criteri di valutazione della condotta del danneggiato - Misura della colpa del danneggiato. (Cc, articoli 1227, 2051; Cp, articolo 41)
Il danneggiato ha l'onere di provare gli elementi costitutivi della responsabilità per i danni da cose in custodia, cioè la derivazione del danno dalla cosa e la custodia. Sul custode, la cui diligenza è assolutamente irrilevante, grava, invece, la prova (liberatoria) o della sussistenza del "caso fortuito" (quale fatto impeditivo del diritto al risarcimento, che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita, da intendersi quale fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione di custodia, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res) o della dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte vuoi colpevoli del danneggiato, vuoi imprevedibili e non prevenibili di un terzo. Ove, peraltro, il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, la responsabilità del custode può essere esclusa dalla prova del "caso fortuito", che può consistere in un fatto naturale, in una condotta d'un terzo, oppure in un comportamento del danneggiato; se il caso fortuito è consistito nella condotta del danneggiato, al fine di stabilire se esso escluda in tutto od in parte la responsabilità del custode, debbono applicarsi i seguenti criteri: a) valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno; b) valutare se il danneggiato ha rispettato il «generale dovere di ragionevole cautela»; c) escludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza «irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale»; d) considerare irrilevante, ai fini del giudizio, la circostanza che la condotta del danneggiato fosse astrattamente prevedibile.
Con l'ordinanza n. 30171/2025, la III Sezione della Suprema corte enuncia due principi di diritto di grande interesse, che vanno però considerati separatamente, non soltanto perché hanno a oggetto questioni proprie del diritto, rispettivamente, processuale e sostanziale, ma anche e soprattutto perché, mentre il secondo principio si limita a ribadire, coordinandoli tra loro, orientamenti già espressi in precedenza in tema di responsabilità per cose in custodia ed è pienamente condivisibile, il primo...


