La Corte di Cassazione civile - con l’ordinanza n. 5382/2026 - ha chiarito che, in tema di diffamazione, le espressioni ingiuriose rivolte alla memoria di un defunto possono legittimare un’azione risarcitoria autonoma da parte dei congiunti, i quali subiscono una lesione indiretta ma giuridicamente rilevante della propria reputazione. In tali ipotesi, infatti, l’offesa alla memoria del defunto si riflette immancabilmente sui familiari più stretti, incidendo sul loro onore e decoro, e integra pertanto un danno non patrimoniale risarcibile.

Il rispetto della persona anche dopo la morte

La tutela apprestata dall’ordinamento non si esaurisce nella protezione della persona in vita, ma si estende anche alla sua memoria, quale proiezione postuma della dignità individuale. Tale tutela, tuttavia, non opera in via diretta in capo al defunto, bensì attraverso il riconoscimento di una posizione giuridica autonoma in capo ai suoi congiunti, i quali possono agire quando l’offesa sia idonea a riverberarsi sulla loro sfera personale.

Il caso concreto

Nel caso di specie, la controversia trae origine dalla pubblicazione reiterata, su un social network, di espressioni gravemente offensive nei confronti di una figura storica di rilievo.

Il nipote agiva in giudizio lamentando la lesione della propria reputazione personale, chiedendo il risarcimento del danno non patrimoniale subito.

Il convenuto invocava invece il diritto di critica storica e politica, sostenendo che le espressioni utilizzate rientrassero nell’alveo della libertà di manifestazione del pensiero garantita dall’articolo 21 della Costituzione.
Ma la Corte ha respinto tale impostazione, operando una netta distinzione tra critica legittima e offesa gratuita.
Se è vero che la valutazione storica e politica può anche essere aspra e severa, essa deve comunque rispettare i limiti della continenza espressiva e della pertinenza.

Non è quindi consentito travalicare tali limiti mediante l’uso di espressioni meramente insultanti, scollegate da un effettivo giudizio critico sull’operato del soggetto.

Il bilanciamento tra critica, onore e reputazione

In particolare, la Corte evidenzia come il dileggio personale, realizzato attraverso epiteti offensivi, non possa essere giustificato neppure in presenza di un interesse pubblico alla rievocazione di fatti storici.

Si evidenzia che il diritto di critica, pur godendo di copertura costituzionale, non ha carattere assoluto, ma deve essere bilanciato con il diritto all’onore e alla reputazione.

Tale bilanciamento si realizza attraverso i parametri della verità del fatto, dell’interesse pubblico e, soprattutto, della continenza, intesa come correttezza formale e sostanziale del linguaggio utilizzato. Accanto a tali principi, la Corte introduce un ulteriore elemento di interesse, accogliendo il motivo relativo al difetto di motivazione sulla prova del danno.

La prova del danno non patrimoniale

Viene infatti chiarito che il danno non patrimoniale non è mai in re ipsa, ma deve essere allegato e dimostrato, anche mediante presunzioni.

 Il giudice di merito, pertanto, non può limitarsi ad affermarne l’esistenza in modo apodittico, ma deve dar conto delle circostanze concrete da cui desumere la lesione subita e la congruità della liquidazione effettuata.

La decisione si segnala, dunque, per il duplice contributo sistematico:
- da un lato, rafforza la tutela della memoria del defunto quale valore giuridico mediato attraverso i diritti dei congiunti;
- dall’altro, attesta con chiarezza i limiti del diritto di critica, soprattutto nel contesto dei social media, dove il linguaggio tende più facilmente a degenerare in forme di aggressione personale.
Ne emerge un equilibrio che, pur salvaguardando la libertà di espressione, ne impedisce derive lesive della dignità individuale, anche nella sua dimensione postuma.

Il perimetro del risarcimento

Sotto un diverso profilo, la pronuncia offre spunti rilevanti in ordine alla delimitazione dell’area del danno risarcibile, richiamando l’attenzione degli interpreti sulla necessità di evitare automatismi risarcitori.

La lesione della reputazione del congiunto, infatti, pur potendo essere desunta in via presuntiva, richiede pur sempre l’allegazione di elementi concreti idonei a dimostrare l’effettiva incidenza negativa sulla sfera personale del soggetto agente.

In tal senso, il rinvio disposto dalla Corte impone al giudice una rinnovata valutazione, fondata su un accertamento più rigoroso e puntuale delle conseguenze dannose.

La decisione contribuisce così a rafforzare un approccio proporzionato, che da un lato riconosce ampia tutela ai diritti della personalità, anche nella loro dimensione relazionale e familiare, e dall’altro evita che il risarcimento del danno non patrimoniale si trasformi in una forma di sanzione sganciata da un effettivo pregiudizio.

In questa prospettiva, il principio affermato si presta a trovare applicazione in un numero considerevole di controversie, specie alla luce della diffusione dei mezzi di comunicazione digitale, che amplificano la portata offensiva delle espressioni lesive e rendono più frequenti i conflitti tra libertà di espressione e tutela della reputazione. In definitiva, la pronuncia rafforza l’esigenza di un uso responsabile del linguaggio pubblico, evidenziando come anche il giudizio storico debba mantenersi entro i confini della correttezza espressiva, pena la sua trasformazione in fonte di responsabilità.

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