La Corte di giustizia dell’Unione europea - con la sentenza sulla causa C-277/25 - ha chiarito che il diritto Ue non osta in materia di assicurazione della responsabilità civile per gli autoveicoli al trasferimento di un credito da risarcimento vantato nei confronti di una compagnia di assicurazioni.
Il caso a quo
In Polonia, diverse persone i cui veicoli erano stati danneggiati in occasione di incidenti stradali hanno ottenuto risarcimenti versati dalle imprese di assicurazione dei responsabili di tali incidenti. Ritenendo che le somme percepite non risarcissero integralmente il danno alle cose subìto, esse hanno ceduto, dietro corrispettivo, i loro crediti risarcitori a società specializzate nel recupero (più precisamente, si tratta della differenza tra, da un lato, il valore stimato del risarcimento integrale dei danni alle cose causati da un incidente stradale e, dall’altro, il risarcimento versato dall’impresa di assicurazione alla persona che ha subìto tali danni.).
Successivamente, tali professionisti hanno intrapreso azioni legali contro gli assicuratori interessati. Investito di tali controversie, un giudice polacco si è rivolto alla Corte di giustizia per chiedere se la direttiva dell’Unione sull’assicurazione autoveicoli osti a una siffatta cessione del diritto al risarcimento. Le norme di cui chiede la legittimità dell’applicazione nel caso specifico il giudice nazionale sono quelle della direttiva 2009/103/Ce sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità.
La decisione della Cgue
La Corte ha risposto in senso negativo al quesito del giudice nazionale. Infatti, essa ricorda che l’obiettivo della direttiva è garantire la tutela delle vittime di incidenti stradali e la copertura obbligatoria della responsabilità civile dei veicoli. La portata di tale tutela si estende quindi alle persone qualificate come «lese» ai sensi di tale direttiva.
Orbene, la Corte dichiara che un professionista che abbia acquisito un credito da risarcimento non può essere considerato una «persona lesa», dal momento che i suoi diritti trovano la loro origine non già nel diritto nazionale della responsabilità civile, bensì in un contratto di cessione concluso con una persona che ha subìto un danno alle cose a seguito di un incidente stradale.
La Corte sottolinea che la direttiva in questione non disciplina né la cessione dei crediti da risarcimento né la legittimazione ad agire delle persone dinanzi ai giudici nazionali per chiedere il pagamento di tali crediti. Di conseguenza, essa non osta a una normativa nazionale che consente il trasferimento di crediti da risarcimento e che autorizza l’acquirente di questi ultimi ad agire in giudizio, in nome e per conto proprio, contro l’impresa di assicurazione, al fine di fare valere tali crediti.

