La disciplina economica e normativa prevista dai contratti collettivi per i dirigenti amministrativi si applica al personale dell'amministrazione penitenziaria solo dal 18 novembre 2004 e non per il periodo di vacanza contrattuale del 2001. Lo chiarisce la Cassazione con l'ordinanza 24784/20.

La vicenda. I Supremi giudici sono arrivati a questa conclusione prendendo in esame un ricorso sollevato dal ministero della Giustizia contro la Corte d'appello di Catania. I giudici di merito avevano riconosciuto a un dipendente una somma di circa 18mila euro a titolo di differenze economiche dovute dal 23 ottobre 2001 al 15 agosto del 2005 tra la retribuzione percepita quale dipendente inquadrato nella categoria C3 e quella propria di seconda fascia in relazione all'intervenuto espletamento da parte dell'impiegato delle superiori mansioni di direttore di istituti penitenziari riconosciuti di livello dirigenziale con Dm 28 novembre 2000. Tuttavia la Cassazione afferma che la disciplina normativa ed economica previste dai contratti collettivi dalla dirigenza dell'area Ministeri si applica al personale dirigente e direttivo dell'amministrazione penitenziaria solo a decorrere dal 18 novembre 2004, e non anche nel periodo di vacanza contrattuale successivo al ccnl del 18 novembre 2001. Pertanto sino al 17 novembre 2004 a tale personale continua a essere riservato il trattamento retributivo previsto per i dirigenti di polizia di Stato ex articolo 40 della legge 395/1990.

Il principio di diritto. Di qui il principio di diritto secondo cui "La disciplina normativa ed economica prevista dai contratti collettivi della dirigenza dell'area Ministeri si applica al personale dirigente e direttivo dell'Amministrazione penitenziaria solo a decorrere dal 18 novembre 2004 e non anche nel periodo di vacanza contrattuale successivo al ccnl del 5 aprile 2001".

Riproduzione riservata Ⓒ