Nutrire i gatti randagi di un quartiere non trasforma chi lo fa in un “custode” penalmente responsabile di ciò che quegli animali combinano una volta sazi. È il principio, tanto semplice quanto atteso da anni dagli operatori del settore, affermato dalla Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale, con la sentenza n. 27109, depositata il 17 luglio 2026, che ha annullato senza rinvio la condanna inflitta dal Tribunale a una donna accusata di aver provocato, attraverso il foraggiamento di una colonia felina, l’accumulo di deiezioni ed esalazioni moleste nel giardino di una vicina di casa.
La vicenda
Una donna dal 2020 in avanti aveva continuato a nutrire i gatti senza padrone che si aggiravano in una zona della cittadina, arrivando persino a modificare il cancello della propria abitazione per consentire agli animali di entrare e uscire liberamente, dopo averli fatti sterilizzare e curare da un veterinario. Il Tribunale, con sentenza dell’ottobre 2025, l’aveva assolta dalla contravvenzione di inosservanza di un’ordinanza sindacale in materia igienico-sanitaria (art. 650 c.p.), tuttavia al contempo l’aveva condannata a un’ammenda di 200 euro, oltre al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, per il reato di getto pericoloso di cose previsto dall’art. 674 c.p.: secondo i giudici di merito, accudendo i felini la donna ne aveva “volontariamente assunto la custodia”, assumendo così una posizione di garanzia che le imponeva di evitare che le deiezioni degli animali arrecassero disturbo alla vita di relazione della vicina.
Ricorso in cinque motivi
Avverso tale impostazione la difesa ha proposto ricorso per cassazione articolato in più motivi. Quello accolto dalla Suprema Corte con effetto assorbente sugli altri relativi alla condanna (tenuità del fatto, sospensione condizionale, spese di parte civile), contestava proprio l’esistenza di una posizione di garanzia in capo a chi si limita ad accudire una colonia felina, oltre a rilevare che il luogo effettivo delle deiezioni, come emerso dall’istruttoria, non era la pubblica via indicata nel capo di imputazione, bensì il giardino privato della persona offesa.
Nessuna posizione di garanzia sulla colonia felina
L’hub della decisione risiede nella qualificazione giuridica del rapporto tra la ricorrente e gli animali. La Corte rammenta che l’art. 674 c.p. può integrarsi anche in forma omissiva, tramite la clausola di equivalenza dell’art. 40, comma 2, c.p., quando il pericolo per l’incolumità pubblica derivi dall’omesso impedimento di un evento che il soggetto aveva l’obbligo giuridico di evitare: un principio consolidato, ma sviluppato dalla giurisprudenza soprattutto nel contesto di attività economico-produttive (impianti industriali, scarichi fognari, emissioni di polveri), dove il garante è tipicamente un imprenditore o un amministratore dotato di poteri di intervento sull’attività pericolosa. Differente, spiega il Collegio, è il caso di chi si occupa volontariamente di una colonia felina. La legge-quadro sul randagismo (l. n. 281/1991) e le leggi regionali, inclusa quella calabrese richiamata in sentenza (l.r. n. 45/2023), definiscono la colonia felina quale gruppo di gatti che “vivono in libertà”: una connotazione che, per sua indole, esclude qualunque rapporto di detenzione, anche solo materiale e di fatto, tra l’animale e la persona che lo nutre. Chi somministra cibo a gatti randagi, rimarca la Cassazione, non diventa per ciò solo “detentore” ai fini dell’art. 40 cpv. c.p., e non può pertanto essere gravato di un obbligo di controllo che presupporrebbe poteri di signoria sull’animale che, nei fatti, egli non possiede. La pronuncia smonta inoltre il richiamo, operato dal Tribunale, alla giurisprudenza formatasi in ambito di responsabilità del proprietario di cani per le aggressioni cagionate a terzi (art. 672 c.p.): un’analogia che la Cassazione giudica non praticabile, perché i felini, a differenza dei canidi, non sono considerati “animali pericolosi” ai fini di quella norma, sicché mancherebbe qui persino il presupposto etologico della fonte di pericolo da neutralizzare. In altre parole: non essendovi alcun pericolo da scongiurare, non può esservi alcuna “presa in carico” del bene protetto, e dunque nessuna posizione di garanzia, né originaria né derivata.
Difetto di tipicità, le deiezioni erano nel giardino privato, non su suolo di uso comune
Accanto a tale profilo la Corte rileva d’ufficio un secondo, autonomo motivo di annullamento, di indole più strettamente strutturale: l’art. 674 c.p. richiede che il getto o il versamento avvenga “in luogo di pubblico transito o in luogo privato ma di comune o di altrui uso”. Un requisito tassativo di “ambientazione” della condotta. Nel caso di specie, però, l’istruttoria dibattimentale aveva accertato che le deiezioni si erano formate non sulla pubblica via, come contestato nel capo di imputazione, bensì nel giardino privato della persona offesa, luogo rispetto al quale nessuno aveva dimostrato l’esistenza di un diritto d’uso comune o di una condiscendenza all’accesso da parte di terzi. Viene in tal modo a difettare, di per sé, un elemento costitutivo tipico del reato, indipendentemente dalla questione della posizione di garanzia.
Correzione anche sul capo assolutorio
Ultimo profilo di interesse, malgrado dichiarato inammissibile per genericità dei motivi difensivi, riguarda il capo relativo alla contravvenzione di inosservanza dell’ordinanza sindacale (art. 650 c.p.). La Cassazione, pur dichiarando inammissibile il ricorso su questo punto, coglie l’occasione per fissare un principio: quando l’ordinanza violata prevede essa stessa una sanzione amministrativa specifica, la natura sussidiaria dell’art. 650 c.p. impone di escludere il reato, e la formula assolutoria corretta non è “il fatto non costituisce reato” (che presuppone un difetto dell’elemento soggettivo), bensì “il fatto non è previsto dalla legge come reato”, da adottarsi in sede di rettifica ai sensi dell’art. 619 c.p.p.
Conseguenze pratiche
La pronuncia offre una bussola destinata a incidere sul trattamento giudiziario, sempre più frequente nelle aule di giustizia, dei conflitti di vicinato collegati al randagismo felino: chi si prende cura, su base volontaria, di colonie di gatti liberi, anche fornendo cibo, ricovero e cure veterinarie, non assume per ciò solo una responsabilità penale per le conseguenze igienico-sanitarie del comportamento spontaneo degli animali, a meno che non sussista un effettivo rapporto di detenzione o proprietà. Resta beninteso ferma, avverte la Corte, la possibilità per le amministrazioni comunali di intervenire con ordinanze mirate a disciplinare le modalità di foraggiamento, la cui violazione potrà eventualmente rilevare sul diverso piano amministrativo o dell’art. 650 c.p., secondo il regime di sussidiarietà appena ribadito.

