Secondo quanto osservato dal Tribunale di Bologna (sez, prot. int., 7 gennaio 2026 n. 96) , seppure l’accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano, da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l’accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa0. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all’incertezza (art. 100 c.p.c.).

La procedura amministrativa

In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l’A.G., è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del Ministero dell’Interno.

È frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato.

Sussiste, tuttavia, l’interesse ad agire, palesandosi una oggettiva situazione di incertezza, tutte le volte in cui l’amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o, comunque, allorquando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa, atteso che la domanda sarebbe senz’altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato della P.A. oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.

La competenza per territorio

È utile poi precisare che la disciplina del foro erariale viene derogata, per effetto di specifiche disposizioni del legislatore, ogni volta che sia manifesto l’intento di determinare la competenza per territorio sulla base di elementi diversi ed incompatibili rispetto a quelli risultanti dalla regola del foro erariale e, perciò, destinati a prevalere su questa.

La norma sull’attribuzione della competenza per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana costituisce, all’evidenza, una deroga alla regola del foro erariale (art. 4, V, n. 13/2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 46/2017).

Tale ultima disposizione individua invero quale unico criterio determinante non il luogo dove ha sede l’Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il Giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie, bensì il luogo di più stretto collegamento con l’attore sul territorio nazionale e dunque quello ove egli dimori oppure, in caso di residenza all’estero, il Comune di nascita del padre, della madre o dell’avo cittadini italiani.

Si tratta, nella sostanza, del Giudice di maggiore prossimità fra l’attore e il Paese di cui egli rivendica (o disconosce) la cittadinanza, individuato in quello del luogo di dimora o, in subordine, del luogo di nascita del genitore da cui egli vanti di aver acquistato la cittadinanza oppure, in ulteriore subordine, del luogo di nascita dell’avo a cui la cittadinanza italiana viene fatta risalire. È evidente che un simile criterio risulta affatto diverso ed incompatibile con quello del foro erariale, che muove da tutt’altri presupposti, dovendosi così escludere che il foro di cui all’art. 4, V, D.L. 13/2017 sia alternativo con quello erariale.

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