Penale

La mancata esibizione delle scritture contabili porta alla bancarotta fraudolenta documentale

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a cura della Redazione PlsuPlus24 Diritto

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta documentale - Società di capitali - Amministratore unico - Mancata produzione e distruzione delle scritture contabili - Chiamata per testimoni - Inammissibilità - Fattispecie.
Risponde del reato di bancarotta fraudolenta documentale l'amministratore unico della società a responsabilità limitata che, anziché produrre le scritture contabili, chiama a testimoniare terzi estranei alla società in merito alla distruzione delle stesse. (Nella fattispecie, l'imputato, condannato a 2 anni di reclusione per bancarotta fraudolenta documentale, aveva citato a testimoniare l'incaricato di un trasloco, che aveva gettato nei cassonetti dell'immondizia alcuni scatoloni contenenti carte ritenute prive di importanza, ma che verosimilmente corrispondevano alle scritture contabili mai rinvenute).
• Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 2 novembre 2016 n. 45998

Bancarotta fraudolenta - Bancarotta documentale - Elemento soggettivo - Dolo generico - Irregolare tenuta delle scritture contabili - Impossibilità della ricostruzione del patrimonio - Consapevolezza della probabilità - Sufficienza.
Il delitto di irregolare tenuta delle scritture contabili richiede il dolo generico, consistente nella consapevolezza da parte del soggetto attivo che la disordinata tenuta della contabilità può rendere impossibile la ricostruzione dei movimenti patrimoniali dell'attività economica. Per aversi bancarotta fraudolenta documentale il dolo generico richiesto è costituito dalla consapevolezza nell'agente che la confusa tenuta della contabilità potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio, non essendo, per contro, necessaria la specifica volontà di impedire quella ricostruzione.
• Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 18 ottobre 2016 n. 44100

Bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale - Qualifica di amministratore di fatto – Distrazione di beni in favore di terzi – Responsabilità dell'amministratore – Fattispecie.
Qualora l'amministratore di fatto abbia distratto risorse della società fallita in favore di terzi e non di se stesso, commette in ogni caso il reato di bancarotta patrimoniale. Tutte le volte che le somme incassate siano state impiegate per scopi estranei a quelli sociali, l'amministratore ne è responsabile anche se è stato strumento di altri. Sebbene i pagamenti tra imprese siano di regola tracciabili, la circostanza non è sintomatica dell'assenza di intento distrattivo. (Nel caso di specie, i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale erano contestati all'amministratore di fatto di una s.r.l., che gestiva attività di stoccaggio e riciclaggio di rifiuti non pericolosi, per avere incassato gli assegni consegnatigli da vari clienti della società a pagamento di conferimenti effettuati o da effettuare nell'impianto gestito dalla fallita, omettendo di consegnare i libri contabili al commercialista della società).
• Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 12 ottobre 2016 n. 42983

Bancarotta fraudolenta patrimoniale - Insindacabilità della sentenza dichiarativa di fallimento – Presupposti oggettivi e soggettivi - Insussistenza della violazione dell'art. 7 Cedu – Riforma delle procedure concorsuali (D.lgs. 5/2006) – Principio di retroattività della norma più favorevole al reo - Fattispecie.
Accertato che il giudice penale, investito del giudizio relativo a reati di bancarotta, non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa ed ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore, i ricorsi e le procedure fallimentari pendenti al momento della entrata in vigore della riforma delle procedure concorsuali (D.lgs. 5/2006) continuano ad essere definiti secondo la legge anteriore operando il principio di retroattività della norma più favorevole. (Nel caso di specie, i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale relativa alla distrazione di un escavatore, un autocarro e, successivamente, di un altro automezzo erano commessi dall'amministratore di diritto e di fatto di una s.r.l., il quale veniva peraltro assolto dal reato di bancarotta documentale senza che gli fosse riconosciuta l'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta).
• Corte di Cassazione, sezione V , sentenza 12 ottobre 2016 n. 42982

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - Concorrente “extraneus” nel reato proprio dell'amministratore - Requisiti – Fattispecie.
È configurabile il concorso nel reato di bancarotta fraudolenta da parte di persona estranea al fallimento soltanto qualora la condotta realizzata in concorso col fallito sia stata efficiente per la produzione dell'evento e il terzo concorrente abbia operato con la consapevolezza e la volontà di aiutare l'imprenditore in dissesto a frustrare gli adempimenti predisposti dalla legge a tutela dei creditori dell'impresa. Per configurare il delitto non è richiesto che l'agente abbia consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa dato che il dolo generico richiesto dalla norma incriminatrice per il perfezionamento del reato consiste esclusivamente nella consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte. (Nella specie, il trottatore e amministratore di una s.r.l., poi dichiarata fallita, aveva distratto alcuni cavalli appartenenti alla società, impegnati nelle competizioni di trotto, simulando gli acquisti dei cavalli, cedendo gli stessi, omettendo di versare nelle casse societarie l'ammontare dei premi vinti).
• Corte di Cassazione, sezione V , sentenza 10 ottobre 2016 n. 42758

Reati fallimentari - Bancarotta documentale – Ostruzionismo – Mancata produzione in giudizio delle scritture contabili - Fattispecie.
È punibile per bancarotta documentale il socio amministratore anche quando il co-amministratore abbia ostacolato il ritiro delle scritture che non siano state per questo motivo prodotte in giudizio. (Nella fattispecie, il commercialista, che aveva rimesso il mandato, non era riuscito a ritirare le scritture contabili della società a causa dall'ostruzionismo opposto dal co-amministratore, peraltro risultato assolto dal tribunale).
• Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 5 settembre 2016 n. 36823

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta per distrazione - Bancarotta documentale - Coesistenza - Lesione patrimoniale modesta - Attenuante della particolare tenuità del fatto - Ammissibilità.
La contemporanea sussistenza delle ipotesi di bancarotta per distrazione e documentale non rende inapplicabile la concessione dell'attenuante della particolare tenuità del fatto, se la lesione al patrimonio è comunque modesta. In presenza di più comportamenti di rilievo penale, ciascuno dei quali produttivo di una modesta lesione al bene tutelato, il giudice può ritenere le due circostanze equivalenti oppure considerare prevalente quella favorevole al reo.
• Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 5 settembre 2016 n. 36816

Bancarotta fraudolenta patrimoniale – Distrazione dei pagamenti effettuati in favore della società – Pagamenti in contanti – Risultanze delle scritture contabili – Violazione delle norme contro il riciclaggio D.L. 43/1991 – Irrilevanza – Fattispecie.
I pagamenti effettuati in favore della società fallita, pur in violazione della normativa sulla circolazione del denaro contante, devono ritenersi pienamente efficaci sul piano dell'adempimento dell'obbligazione assunta dai debitori della società, per cui le somme di denaro che ne costituiscono l'oggetto vanno considerate a pieno titolo una delle componenti del patrimonio sociale, la cui distrazione integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, a nulla rilevando che i pagamenti siano stati effettuati in contanti e siano stati iscritti a bilancio come ancora esigibili trattandosi di un mero artificio contabile, che non incide minimamente sull'avvenuta consumazione del delitto.
In tema di reati fallimentari, il reato di bancarotta fraudolenta non è escluso dal fatto che i beni distratti o dissipati appartenenti alla società, poi dichiarata fallita, derivino da un'attività “contra legem”, in quanto, a tal fine, deve aversi riguardo alla consistenza obiettiva del patrimonio, prescindendo dai modi della sua formazione, con la conseguenza che detti beni, una volta entrati nel patrimonio della società, diventano cespiti sui quali i creditori possono soddisfare le loro ragioni. (Nel caso di specie, l'amministratore e liquidatore di una s.r.l., dichiarata fallita, distraeva la somma di oltre 200 mila euro relativa a pagamenti a mezzo di denaro contante, in violazione della normativa antiriciclaggio allora vigente, D.L. 43/1991, effettuati dai clienti della società a fronte di forniture di legname).
• Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 18 agosto 2016 n. 35000

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta per distrazione - Società di persone - Stato di insolvenza dell'impresa - Condotta distrattiva - Cessione dei diritti reali sugli immobili della società - Reato di pericolo - Fattispecie.
Realizzano i delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione e di bancarotta semplice documentale la cessione dei diritti reali sugli immobili della società, in grave situazione di dissesto, ceduti in assenza di corrispettivo, poiché comporta l'alterazione della “par condicio creditorum” e la diminuzione della garanzia dei creditori, e la irregolare tenuta delle scritture contabili. (Nel caso di specie, il socio-amministratore di fatto di una s.a.s. distraeva la nuda proprietà della quota di beni immobili di proprietà della società, ceduti ai propri figli in assenza di corrispettivo, asseritamente ad estinzione di parte di un debito che la cedente aveva contratto nei confronti dei figli e dell'amico e socio, omettendo la tenuta del libro giornale, del libro degli inventari e la redazione dell'inventario annuale).
• Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 18 agosto 2016 n. 34991

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta per distrazione - Società di persone - Condotta distrattiva - Reato di pericolo - Dolo generico – Consapevolezza di compiere atti potenzialmente in danno ai creditori.
Il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo a dolo generico, per la cui sussistenza non è necessario che l'agente abbia consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né che abbia agito allo scopo di recare pregiudizio ai creditori. Occorre piuttosto che la condotta distrattiva, idonea a determinare uno squilibrio tra attività e passività - ossia un pericolo per le ragioni creditorie - risulti assistita dalla consapevolezza di dare al patrimonio sociale, o ad alcune attività una destinazione diversa rispetto alla finalità dell'impresa e di compiere atti che possano cagionare danno ai creditori: occorre che l'agente, pur non perseguendo direttamente tale danno, sia quantomeno in condizione di prefigurarsi una situazione di pericolo.
• Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 18 agosto 2016 n. 34991

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - Inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale – Durata fissa e inderogabile della pena accessoria.
La pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa prevista per il delitto di bancarotta fraudolenta ha la durata fissa ed inderogabile di dieci anni, diversamente dalle pene accessorie previste per il reato di bancarotta semplice, che devono essere commisurate alla durata della pena principale, in quanto, essendo determinate solo nel massimo, sono soggette alla regola di cui all'articolo 37 c.p.
• Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 18 agosto 2016 n. 34991

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta documentale - Società di persone - Condotta distrattiva - Responsabilità dell'amministratore di diritto – Compatibilità e conciliabilità degli istituti della recidiva e della continuazione
L'amministratore di diritto risponde del reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili, anche laddove sia investito solo formalmente dell'amministrazione dell'impresa fallita (cosiddetta “testa di legno”), atteso il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture. Gli istituti della recidiva e della continuazione sono tra loro compatibili e conciliabili.
• Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 18 agosto 2016 n. 34991

Reati fallimentari - Bancarotta patrimoniale e documentale - Bancarotta impropria - Amministratore di fatto - Circostanze aggravanti - Pluralità di atti di bancarotta - Dichiarazioni di fallimento plurime e autonome - Continuazione tra reati.
La circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità è applicabile anche all'ipotesi di bancarotta impropria, cosicché agli amministratori di società dichiarate fallite possono infliggersi pene determinate calcolando non solo minimi e massimi edittali ma anche attenuanti e aggravanti speciali. L'amministratore di fatto, poi, risponde negli stessi termini dell'amministratore di diritto, atteso che le norme fallimentari si riferiscono non tanto alla persona investita formalmente della carica, quanto a colui che gestisce realmente il patrimonio sociale compiendo attività proprie degli amministratori.
• Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 17 febbraio 2016 n. 6459

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