Rassegne di Giurisprudenza

La manifestazione indebita del proprio convincimento è rilevante come causa di ricusazione del giudice

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a cura della Redazione Diritto

Giudice - Incompatibilità - Atti compiuti nel procedimento - Ricusazione - Manifestazione del convincimento del giudice sui fatti oggetto di imputazione - Requisiti.
In tema di ricusazione, costituisce indebita manifestazione del proprio convincimento da parte del giudice, rilevante ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'anticipazione di valutazioni sul merito della "res iudicanda", ovvero sulla colpevolezza o innocenza dell'imputato in ordine ai fatti oggetto del processo, compiuta, sia all'interno del medesimo procedimento che in un procedimento diverso, senza che tali valutazioni siano imposte o giustificate dalle sequenze procedimentali previste dalla legge o allorché esse invadano, senza necessità e senza nesso funzionale con l'atto da compiere, l'ambito della decisione finale di merito, anticipandone in tutto o in parte gli esiti.
• Corte di Cassazione, Sezione 2, Penale, Sentenza 17 febbraio 2023, n. 7002

Ricusazione - Indebita manifestazione del proprio convincimento da parte del giudice - Anticipazione di valutazioni sul merito della res iudicanda.
Il G.i.p. o il componente del Tribunale del riesame che, nell'adottare o confermare una misura cautelare reale, abbia espresso una valutazione di merito tale da risultare pregiudicante rispetto ad una successiva fase di "giudizio", ha l'obbligo di astenersi e, qualora non lo faccia, può essere ricusato dalle parti in forza del disposto dell'articolo 37, lettera b) che, appunto, prevede che il giudice possa essere ricusato se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza abbia manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione.
• Corte di Cassazione, Penale, Sezione 6, Sentenza 11 ottobre 2022, n. 38344

Giudice - Ricusazione - Casi - Giudice - Valutazioni di merito sulla responsabilità formulate in diversa fase procedimentale - Obbligo di astensione - Sussistenza - Violazione - Ricusazione - Ammissibilità.
Sussiste l'obbligo di astensione ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. h), cod. proc. pen. nell'ipotesi in cui il giudice, in un provvedimento emesso in una specifica fase procedimentale si sia espresso in concreto con valutazioni in ordine alla responsabilità dell'indagato o imputato, e la sua inosservanza costituisce motivo di ricusazione ex art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
• Corte di Cassazione, Penale, Sezione 2, Sentenza 17 dicembre 2020, n. 36250

Giudice - Ricusazione - Casi - Decisione incidentale su questioni processuali - Manifestazione indebita del convincimento - Esclusione - Fattispecie.
Non costituisce motivo di ricusazione l'avere il giudice deciso un'eccezione di carattere processuale purché non sia stata espressa alcuna ingiustificata valutazione anticipata in ordine alla responsabilità dell'imputato. (Nella specie, il giudice aveva rigettato un'eccezione di nullità dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. e la richiesta di revoca della custodia cautelare).
• Corte di Cassazione, Penale, Sezione 4, Sentenza 14 settembre 2017, n. 42024

Giudice penale - Incompatibilità - Atti compiuti nel procedimento - Ricusazione.
L'indebita manifestazione del convincimento da parte del giudice espressa con la delibazione incidentale di una questione procedurale, anche nell'ambito di un diverso procedimento, rileva come causa di ricusazione solo se il giudice abbia anticipato la valutazione sul merito della res iudicanda, ovvero sulla colpevolezza dell'imputato, senza che tale valutazione sia imposta o giustificata dalle sequenze procedimentali, nonché quando essa anticipi in tutto o in parte gli esiti della decisione di merito, senza che vi sia necessità e nesso funzionale con il provvedimento incidentale adottato. (La S.C. ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva respinto l'istanza di ricusazione, in una fattispecie in cui il richiedente deduceva che il giudice avesse espresso valutazioni sul merito del processo, negando l'ammissione d'ufficio di nuove prove per superfluità delle medesime).
• Corte di Cassazione, Penale, Sezione U, Sentenza 15 novembre 2005, n. 41263