Il disegno di legge di bilancio 2027 cambia le regole per accedere al patrocinio a spese dello Stato, introducendo nuovi obblighi per la presentazione delle domande, rafforzando i controlli dei Consigli dell'ordine degli avvocati e prevedendo ulteriori requisiti formativi per i professionisti iscritti negli elenchi dei difensori abilitati. E apre la strada all’introduzione dell'ISEE come parametro economico per ottenere il beneficio, in sostituzione dell’attuale criterio basato sul reddito. Una revisione che, tuttavia, non sarà immediata: a studiarne le modalità sarà un tavolo tecnico interministeriale. Le novità sono contenute nell’articolo 135, commi 8 e 9, della manovra, nell’ambito delle misure di razionalizzazione della spesa pubblica.A ricostruire la portata delle modifiche è Movimento Forense, che attraverso il proprio Dipartimento Patrocinio a spese dello Stato ha esaminato il testo della manovra e le relazioni che lo accompagnano, individuando una serie di criticità. «Il diritto di difesa non si taglia in legge di bilancio», avverte l’associazione, che chiede lo stralcio delle disposizioni e l’apertura di un confronto parlamentare. Il rischio, secondo Movimento Forense, è quello di introdurre «più filtri, meno garanzie, nessun risparmio», rendendo più difficile l’accesso alla giustizia per i cittadini non abbienti.

Le nuove domande e i controlli. Il primo intervento, ricapitola Mf, riguarda la sottoscrizione dell’istanza, che dovrà essere autenticata dal difensore, salvo i casi in cui la parte possa stare in giudizio personalmente. Si introduce inoltre, a pena di inammissibilità, l'obbligo di illustrare le ragioni poste a fondamento della pretesa o della difesa e l’ammissibilità processuale della domanda. Una previsione inserita nelle disposizioni generali del Testo unico sulle spese di giustizia e dunque, osserva Movimento Forense, applicabile anche ai procedimenti penali. In questo modo, denuncia l’associazione, l’indagato e l’imputato non abbienti sarebbero costretti ad anticipare le ragioni della propria difesa per ottenere un difensore retribuito dallo Stato, con possibili ricadute sulle garanzie costituzionali.
Si rafforza anche il ruolo dei Consigli dell'ordine, chiamati a decidere sull’ammissione entro dieci giorni. La verifica della non manifesta infondatezza della domanda dovrà comprendere anche il rispetto dei termini processuali, quando previsti dalla legge. L’ammissione continuerà ad avere carattere anticipato e provvisorio. Ma proprio su questo punto Movimento Forense segnala un’ulteriore criticità: la sostituzione integrale dell’articolo 126 del Testo unico non riproduce gli attuali commi 2 e 3, che prevedono la comunicazione del provvedimento e la possibilità di ripresentare al magistrato competente l'istanza respinta dal Consiglio dell'ordine. Una soppressione non spiegata dalla relazione illustrativa e che, secondo l’associazione, rischia di eliminare una garanzia essenziale per il cittadino.

Nuovi requisiti per gli avvocati. Per l’iscrizione negli elenchi dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato viene introdotto un ulteriore requisito: l’attestata partecipazione a «corsi di aggiornamento altamente qualificati per specifiche materie». La disposizione si aggiunge ai requisiti professionali e formativi già previsti. Movimento Forense osserva che la norma non chiarisce chi debba organizzare e accreditare i corsi, né con quale periodicità, e non prevede un regime transitorio per i professionisti già iscritti negli elenchi.

Verso l'ISEE. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge dovrà essere istituito, con decreto del ministro della Giustizia di concerto con quello dell’Economia, un tavolo tecnico incaricato di individuare gli strumenti per introdurre l'ISEE come parametro di accesso al patrocinio. L’organismo dovrà inoltre proporre misure per semplificare le procedure, rafforzare i controlli e prevenire gli abusi. La relazione tecnica chiarisce che l’obiettivo è superare il criterio esclusivamente reddituale attualmente previsto dall'articolo 76 del Dpr 115/2002. Non vengono però ancora stabilite nuove soglie economiche. Movimento Forense segnala la necessità di salvaguardare le situazioni nelle quali il reddito personale assume rilievo autonomo rispetto a quello familiare, come nei conflitti con i conviventi, e le deroghe previste per le vittime di violenza. L’associazione lamenta inoltre che non sia espressamente prevista la partecipazione dell’avvocatura al tavolo.

La richiesta di stralcio. Per Movimento Forense, il contrasto agli abusi non può tradursi in un aggravamento degli oneri per chi ha diritto al beneficio. Le false dichiarazioni, ricorda l’associazione, sono già sottoposte a controlli e sanzioni penali. Restano invece irrisolti i problemi delle prassi locali disomogenee, delle procedure di liquidazione e dei tempi di pagamento dei compensi agli avvocati. Da qui la richiesta al Parlamento di stralciare i commi 8 e 9 dell’articolo 135 e affrontare la materia con un provvedimento dedicato, attraverso un esame della Commissione Giustizia. Movimento Forense ha chiesto di essere audito e rivolge un appello al Consiglio nazionale forense, all’Organismo congressuale forense, agli Ordini e alle associazioni perché l’avvocatura esprima una posizione comune.

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Articolo 135 (Norme di revisione e di razionalizzazione della spesa)

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8. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 78, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L’istanza è sottoscritta dall’interessato a pena di inammissibilità e la firma è autenticata dal difensore. Nelle cause in cui la parte può stare in giudizio personalmente l’istanza può essere autenticata anche con le modalità di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»; b) all’articolo 79, comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente: «a-bis) l’illustrazione delle ragioni poste a fondamento della pretesa o della difesa e della ammissibilità processuale della domanda;»; c) all’articolo 81, comma 2, dopo la lettera a), è inserita la seguente: «a-bis) formazione mediante attestata partecipazione a corsi di aggiornamento altamente qualificati per specifiche materie;»; d) l’articolo 126 è sostituito dal seguente: «Art. 126. (Ammissione anticipata da parte del consiglio dell’ordine degli avvocati) – 1. Il consiglio dell’ordine degli avvocati provvede nei dieci giorni successivi a quello in cui l’istanza di ammissione è stata presentata o è pervenuta. 1-bis. L’istanza è accolta se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva di certificazione, ricorrono le condizioni di cui all’articolo 76 e se le pretese che l’interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate. La verifica della non manifesta infondatezza comprende la valutazione del rispetto dei termini quando previsti dalla legge ai fini della ammissibilità dell’atto difensivo. 1-ter. L’ammissione al beneficio è in via anticipata e provvisoria.».

9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è istituito un tavolo tecnico per l’individuazione di misure volte a razionalizzare la spesa pubblica conseguente all’ammissione al patrocinio a carico dello Stato, individuando gli strumenti tecnici necessari a introdurre l’Indicatore della situazione economica equivalente quale parametro per l’accesso al beneficio, a semplificare le relative procedure, ad assicurare controlli efficaci e rafforzare gli strumenti di prevenzione degli abusi e a individuare le eventuali modifiche normative a tali fini necessarie. Per la partecipazione al tavolo tecnico non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

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