In tema di infortuni sul lavoro, la responsabilità del costruttore, nel caso in cui l’evento dannoso sia provocato dall’inosservanza delle cautele infortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina, non esclude la responsabilità del datore di lavoro, sul quale grava l’obbligo di eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzare tale macchina e di adottare nell’impresa tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori. Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza 20 febbraio 2020 n. 6566.

A questa regola, prosegue la Corte, può farsi eccezione nella sola ipotesi in cui l’accertamento di un elemento di pericolo sia reso impossibile per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio di progettazione, che non consentano di apprezzarne la sussistenza con l’ordinaria diligenza, per esempio, allorquando il vizio riguardi una parte non visibile e non raggiungibile della macchina. In ogni caso, proprio l’obbligo del datore di lavoro di accertare la corrispondenza ai requisiti di legge della macchina utilizzata, non possono valere a escludere la sua responsabilità la mera presenza sulla macchina della marchiatura di conformità “CE” o l’affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore.

Massima di indubbia esattezza, in linea con le norme e con il ruolo del datore di lavoro, quale responsabile primario della sicurezza dell’ambiente di lavoro. In realtà, anche a prescindere dalle espresse indicazioni normative degli articoli 69 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, già dal generale disposto dell’articolo 2087 del codice civile, che costituisce «norma di chiusura» rispetto alle disposizioni della legislazione antinfortunistica, deve desumersi a carico del datore di lavoro l’obbligo di adottare nell’esercizio dell’impresa quelle misure che, sostanzialmente e in concreto, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore.

In questa prospettiva, il datore di lavoro è tra l’altro tenuto a fornire ai lavoratori macchinari sicuri, mentre eventuali concorrenti profili colposi addebitabili al fabbricante non elidono certamente il nesso causale tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo in danno del lavoratore, essendo quindi configurabile la responsabilità del datore di lavoro il quale introduce nell’azienda e mette a disposizione del lavoratore una macchina - che per vizi di costruzione possa essere fonte di danno per le persone - senza avere appositamente accertato che il costruttore, e l’eventuale diverso venditore, abbia sottoposto la stessa macchina a tutti i controlli rilevanti per accertarne la resistenza e l’idoneità all’uso, non valendo a escludere la propria responsabilità la mera dichiarazione di avere fatto «affidamento» sull’osservanza da parte del costruttore delle regole della migliore tecnica (in termini, tra le tante, sezione IV, 3 ottobre 2018, Motta Pelli srl; nonché, in precedenza, sezione IV, 25 novembre 2010, Nemfardi; sezione feriale, 26 agosto 2008, Brescia; sezione IV, 11 dicembre 2007, Mantelli e altri).

In particolare, sull’irrilevanza dell’apposizione del marchio “CE”, cfr. sezione IV, 6 aprile 2011, Pezzino, secondo cui il datore di lavoro è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati e risponde dell’infortunio occorso a un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità “CE” o l’affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano a esonerarlo dalla sua responsabilità; e ciò a prescindere dalla eventuale configurabilità di autonome concorrenti responsabilità del costruttore.

Cassazione – Sezione III penale – Sentenza 20 febbraio 2020 n. 6566

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