Civile

No alla negoziazione assistita obbligatoria: il giudice sceglie la mediazione demandata

Il Tribunale di Roma respinge l’eccezione di improcedibilità in una lite in materia di danni da circolazione stradale

di Marco Marinaro

La negoziazione assistita, quando è prevista come obbligatoria per legge, può essere sostituita dalla mediazione, anche se può eventualmente svolgersi in un momento successivo all’avvio del processo e per ordine del giudice. È la decisione contenuta nell’ordinanza del 12 aprile 2021 con la quale il Tribunale di Roma (estensore Moriconi) ha respinto l’eccezione di improcedibilità sollevata in un processo nel quale la negoziazione assistita costituiva condizione di procedibilità della domanda giudiziale, riservandosi di disporre la mediazione se necessario nel corso del giudizio. La ragione? Per il giudice l’inefficienza della negoziazione assistita e, per contro, le migliori chance di raggiungere un accordo garantite dalla mediazione.

Negoziazione e mediazione a confronto

Nel caso in esame, la causa aveva per oggetto una domanda di risarcimento di danni alla persona derivanti dalla circolazione stradale e l’attore non aveva preventivamente esperito la negoziazione assistita. Il ministero proprietario della vettura aveva dunque sollevato l’eccezione di improcedibilità, che però non è stata accolta dal giudice.

Secondo il Tribunale occorre in primo luogo rilevare che proprio la disciplina in materia di negoziazione assistita (articolo 3 decreto legge 132/2014) prevede che, nei casi in cui sono previste sia la mediazione sia la negoziazione assistita come condizioni di procedibilità, a prevalere debba essere la mediazione, così che chi agisce in giudizio è tenuto a proporre solo la domanda di mediazione e la negoziazione perde il carattere dell’obbligatorietà (Corte d’appello di Napoli, 22 giugno 2018, ma già Tribunale di Torre Annunziata, 23 marzo 2018 e Tribunale di Verona, 23 dicembre 2015).

Sulla scia di questo rilievo, l’ordinanza chiarisce come si possa pervenire anche alla conclusione per cui la mediazione possa essere efficacemente esperita (con assolvimento della condizione di procedibilità prevista in materia di negoziazione assistita) anche nei casi in cui la legge non disponga l’esperimento obbligatorio della mediazione (Tribunale di Napoli, 28 maggio 2018). E il tribunale capitolino giunge a queste conclusioni anche sulla base dell’autorevole insegnamento della Corte costituzionale, secondo cui «la presenza di un terzo del tutto indipendente rispetto alle parti giustifica, infatti, le maggiori possibilità della mediazione, rispetto alla negoziazione assistita, di conseguire la finalità cui è preordinata e, pertanto, la scelta legislativa di rendere obbligatoria solo la prima, e non la seconda, anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo» (sentenza 97/2019).

In questa prospettiva, secondo il Tribunale di Roma, è possibile utilmente esperire la mediazione sia per le liti in materia di circolazione di veicoli e natanti per le quali è prevista l’obbligatorietà della negoziazione assistita, sia per le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50mila euro in materie non assoggettate alla mediazione obbligatoria.

La mediazione demandata dal giudice

Peraltro, se la legge ha voluto far prevalere, nel caso di cumulo (che si può dare non nelle cause Rca, ma per le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50mila euro) fra negoziazione assistita obbligatoria e mediazione obbligatoria ex lege, quest’ultima, ne consegue che eguale preminenza deve avere, in ogni caso e quale che sia la materia interessata, anche la mediazione demandata dal giudice.

Occorre precisare quindi che nel caso esaminato la compagnia di assicurazioni convenuta aveva già a suo tempo manifestato l’indisponibilità a partecipare al procedimento di negoziazione assistita e le probabilità di pervenire «a una conciliazione sulla base di un percorso di negoziazione assistita senza la presenza del soggetto (assicurazione) che dovrebbe garantire il debitore (in questo caso il ministero) sono pari a zero»; inoltre, l’eccezione appare «del tutto formale e priva di un retroterra sostanziale, come dimostra la universalmente nota circostanza che proprio le amministrazioni pubbliche statali sono quelle meno propense a conciliare le controversie» e «la conclamata notoria inefficienza dell’istituto della negoziazione assistita che secondo le statistiche del Consiglio nazionale forense ha prodotto, al di fuori della materia delle separazioni e dei divorzi, risultati imbarazzanti quanto a conciliazioni, induce a ritenere l’eccezione puramente formale e procedurale, in assenza di una reale volontà del ministero di conciliare la causa».

Per cui, sussistendo «l’assoluta necessità di evitare perdite di tempo inutili nel contesto di una giustizia civile già ampiamente gravata da lungaggini», il Tribunale supera l’eccezione garantendo «che nel corso della causa sarà attivato, se e quando ritenuto utile e fruttuoso, un percorso conciliativo di maggiore e migliore efficacia consistente per l’appunto nella mediazione demandata dal giudice ex articolo 5, comma 2, decreto legislativo 28/2010, istituto assorbente, come il più contiene il meno, la negoziazione assistita, essendo obbligatoria in entrambi gli istituti - in particolare nella mediazione obbligatoria e demandata, come nella negoziazione assistita - l’assistenza degli avvocati, ma solo nella mediazione essendo prevista la fattiva presenza di un soggetto terzo, autonomo e imparziale, il mediatore che attribuisce un evidente vantaggio aggiuntivo a tale istituto) di talché, da una parte sarà soddisfatta la condizione di procedibilità della causa, dall’altra potrà essere soddisfatta (e testata) la sussistenza della eventuale (e sperata) reale volontà conciliativa da parte del ministero».

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