Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO - Roma, Sezione 1-bis, Sentenza del 14-03-2024, n. 5223

L’ANALISI DELLA DECISIONE

I provvedimenti di trasferimento d’autorità sono qualificabili come ordini, rispetto ai quali l’interesse del militare a prestare servizio in una sede piuttosto che in un’altra assume, di norma, una rilevanza di mero fatto, che non abbisogna di una particolare motivazione né di particolari garanzie di partecipazione preventiva, come, del resto, espressamente prevede il d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, che li sottrae all’applicazione della legge generale sul procedimento amministrativo.

LA VICENDA PROCESSUALE

Nell’estate del 2023, un Maggiore dell’Arma dei Carabinieri riceveva comunicazione di avvio del procedimento per il suo trasferimento in altra sede.

Immediatamente, il militare riferiva all’Amministrazione procedente di abitare presso la madre, al fine di occuparsi di lei, in quanto gravemente invalida, e di usufruire dei benefici previsti dalla Legge 104/1992. Nella propria nota, quindi, egli domandava al Comando d’appartenenza di rivalutare la sede del trasferimento.

Nel mese di agosto, il carabiniere...

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