Il beneficio della non punibilità può essere applicato in presenza di due requisiti: la tenuità dell’offesa e la non abitualità della condotta. Devono coesistere per la concessione, mentre basta che ne manchi uno per il diniego.
L’offesa non può essere considerata di particolare tenuità nelle situazioni previste dall’articolo 131-bis comma 2 (che includono, ad esempio, l’avere agito per motivi futili o l’avere approfittato delle condizioni di minorata difesa della vittima).
Fuori da questi casi, le Sezioni Unite hanno spiegato che la non punibilità può essere riconosciuta a tutti i reati (sentenza 13681/2016). Rimangono esclusi solo i reati di competenza del giudice di pace e del tribunale dei minori - che hanno entrambi un sistema sanzionatorio speciale e di particolare favore - e quelli militari. La tenuità va giudicata in base ai criteri indicati nell’articolo 133 comma 1 del Codice penale. La Cassazione ha chiarito che il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione «complessa e congiunta» di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto «delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo» (sentenza 24970/2020).
In forza di questa regola di giudizio, è stata ritenuta la particolare tenuità per i reati di omessa assistenza in caso di incidenti stradali (sentenza 27241/2020, che ha giudicato un caso in cui le lesioni erano minime), di coltivazione domestica di piante da stupefacente (sentenza 1766/2019) e di omesso versamento di Iva, quanto l’imposta evasa sia di poco superiore alla soglia di punibilità (sentenza 15599/2020).
Il giudice può considerare le precarie condizioni economiche dell’imputato se incidono sull’intensità del dolo (sentenza 38744/2020); nei delitti contro il patrimonio rileva la valutazione del bene su cui cade la condotta criminosa (sentenza 19548/2020).
Quanto all’abitualità, il comportamento è abituale quando il reo è stato formalmente dichiarato «delinquente abituale, professionale o per tendenza», oppure se ha commesso più reati della stessa indole - anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità - nonché in presenza di condotte plurime, abituali e reiterate. La presenza di denunce o precedenti di polizia non è ostativa (sentenza 51526/2018), a meno che il giudice abbia verificato gli elementi di fatto sottostanti, le allegazioni difensive e l’eventuale avvio di procedimenti penali (sentenza 10796/2021).
Generalmente, in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, si ravvisa un’ipotesi di abitualità che impedisce il beneficio (sentenza 13107/2020); la regola non vale se le azioni sono state commesse nelle stesse circostanze di tempo e di luogo e non siano in numero tale da manifestare «serialità, progressione criminosa o inclinazione a delinquere» (sentenza 30434/2020). Infine, per la Cassazione la misura non è applicabile alle persone giuridiche incolpate di illeciti amministrativi in base al decreto legislativo 231/2001, per la differenza tra i due tipi di responsabilità e la natura autonoma della responsabilità dell’ente rispetto a quella penale della persona fisica che realizzi il reato presupposto (sentenza 1420/2020).

