La notifica della cartella esattoriale al familiare convivente
Tributi - Riscossione - Residenza fiscale - Notifica della cartella al familiare convivente - Residenza del contribuente in un altro immobile - Nullità dell'intimazione di pagamento.
È nulla la notifica della cartella di pagamento consegnata al padre del destinatario dichiaratosi convivente se il contribuente risiede in realtà in un altro immobile. La Corte ha affermato che non basta che la persona cui sia stata consegnata la copia sia in rapporti di parentela con il destinatario dell'atto dovendo, invece, trattarsi di persona di famiglia o addetta alla casa, di persona cioè a lui legata da un rapporto di convivenza che, per la costanza di quotidiani contatti, dà affidamento che l'atto sia portato a sua conoscenza. Pertanto, il certificato di residenza rilasciato dal Comune rende irrilevante la dichiarazione di convivenza attestata dall'agente postale.
•Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza 15 aprile marzo 2019 n. 10543
Procedimento civile - Notificazione - Rapporto di convivenza del ricevente con il destinatario.
Per ritenere la ritualità della notificazione ex art. 139 cod. proc. civ. non basta che la persona cui sia stata consegnata la copia sia in rapporti di parentela con il destinatario dell'atto, dovendo, invece, trattarsi di persona di famiglia o addetta alla casa, di persona, cioè, a lui legata da un rapporto di convivenza, né è sufficiente che nella relata di notifica il ricevente sia indicato come persona convivente. Infatti, non tutte le attestazioni contenute nella relata di notifica dell'ufficiale giudiziario sono destinate a far fede fino a querela di falso, ma soltanto quelle riguardanti attività svolte da lui medesimo o fatti avvenuti in sua presenza o dichiarazioni a lui rese, limitatamente al loro contenuto estrinseco, mentre non sono assistite da pubblica fede tutte le altre circostanze che non sono frutto di diretta percezione del pubblico ufficiale, ma piuttosto di indicazioni da altri fornitegli o di semplici informazioni assunte.
•Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 11 aprile 1996 n. 3403
Procedimento civile - Notificazione - Relazione di notifica - In genere - Attestazione in relata su parentela e convivenza tra destinatario dell'atto e consegnatario - Valore probatorio - Limiti - Fondamento.
Ai fini della validità della notificazione, la parentela e la convivenza tra destinatario dell'atto e consegnatario (quest'ultimo dichiaratosi, nella specie, "nipote convivente") non possono presumersi dall'attestazione dell'agente postale, che fa fede solo delle dichiarazioni a lui rese, non anche dell'intrinseca veridicità del relativo contenuto, sicché il destinatario, che abbia prodotto a confutazione di tale veridicità un certificato storico di residenza, non è tenuto a un'ulteriore, impossibile, prova del fatto negativo circa l'assenza di ogni relazione di parentela e convivenza col consegnatario dell'atto.
•Corte di cassazione, sezione VI, ordinanza 20 febbraio 2014 n. 4095
Procedimento civile - Notificazione - Alla residenza, dimora, domicilio - Consegna a persona di famiglia - Rapporto di parentela - Indicazione nella relata di notifica - Contestazione da parte del destinatario - Ammissibilità - Onere della prova - Produzione di stato integrale di famiglia - Inidoneità - Fondamento.
In tema di notificazioni, la dimostrazione dell'insussistenza del rapporto di parentela tra il destinatario dell'atto e la persona che risulti indicata come consegnataria nella relata di notifica può essere offerta mediante prova documentale, riguardando un'attestazione che non è frutto della diretta percezione dell'ufficiale giudiziario procedente, ma di notizie a questo fornite, e non è, quindi, assistita da fede privilegiata; tuttavia, non è sufficiente, al fine di negare validità alla notificazione, la produzione di uno stato integrale di famiglia, il cui contenuto non esclude il rapporto di parentela.
•Corte di cassazione, sezione VI, ordinanza 12 marzo 2012 n. 3906