Attraverso il complesso regime predisposto dagli articoli 75, 75-bis, 75-ter e 75-quater, l'Ufficio per l'IA - grazie al regolamento (UE) 2026/1744 - diventa titolare di poteri molto intesi, con possibilità di ispezioni, richieste di informazioni, ordini correttivi, impegni vincolanti e sanzioni, applicate secondo i criteri generali dettati dall'articolo 99 dell'AI Act
Come noto, il regolamento (UE) 2024/1689 ha introdotto fin dalla sua prima formulazione una struttura di governance particolarmente articolata, progettata appositamente per garantire un livello uniforme ed elevato di protezione nell’intera Unione, evitando divergenze nazionali che potrebbero minare la libera circolazione dei sistemi di IA e dei relativi servizi nel mercato interno.
L'architettura prevista dal Legislatore dell'Unione risponde a una precisa logica su cui si regge l'ecosistema...


