Civile

La nuova norma che prolunga la prescrizione vale se il termine non è ancora consumato

Mentre non si applica al termine già in atto la novità che riduce la prescrizione

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di Mario Finocchiaro

Qualora sopravvenga una nuova norma che prolunga un termine di prescrizione originariamente previsto, essa è applicabile se il termine risulta già avviato ma non ancora consumato, mentre non lo è al termine già consumato; qualora invece sopravvenga una nuova norma che abbrevia un termine prescrizionale, la sua applicazione a un termine già in atto integra una retroattività non consentita dall'articolo 11 preleggi . Questo il principio enunciato in motivazione, ai sensi dell'articolo 384 Cpc, dalla Sezione III della Cassazione con la sentenza 14 settembre 2022 n. 27015.

I precedenti
Sulla prima parte della massima, nello stesso senso - una norma che prolunghi la durata di un termine prescrizionale, quale già fissata da una precedente norma,e che entri in vigore prima che tale periodo prescrizionale sia già integralmente decorso, cioè prima che si sia verificata l'estinzione del diritto soggetto a prescrizione, esplica la sua efficacia sul rapporto giuridico ancora pendente e perciò, pur non essendo retroattiva vale a prolungare il termine precedente per la nuova durata da essa stabilita - Cassazione, sentenza 8 ottobre 1994, n. 8236, in Archivio civile, 1995, p. 820, resa in margine all'art. 4 del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con legge 29 febbraio 1980 n. 33, in relazione al termine di prescrizione di cui all'articolo 11, secondo comma, del Dpr 30 giugno 1965 n. 1124 e che, di conseguenza, ha ritenuto non retroattiva la norma dell'articolo 12 del decreto legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con legge n. 48 del 1988, che ha disposto l'ulteriore elevazione a dieci anni dello stesso termine.
Sulla seconda parte della massima e, in particolare, per l'affermazione che una nuova norma, che elevi il termine di prescrizione, non ha efficacia retroattiva e quindi non può trovare applicazione per i crediti che al momento della sua entrata in vigore erano già stati colpiti dalla prescrizione, Cassazione, sentenze 22 novembre 1996, n. 10303, in Gazzetta giuridica, 1993, f.3, 4, p. 45 e 30 gennaio 2002, n. 1251 (secondo cui l'articolo 12 del decreto legge n. 536 del 1987, convertito nella legge n. 48 del 1988 - che ha elevato a dieci anni il termine prescrizionale relativo alle azioni dell'Inail volte alla riscossione dei premi di assicurazione e delle somme dovute dai datori di lavoro (termine inizialmente fissato in un anno dall'originario articolo 112 Dpr n. 1124 del 1965, poi elevato a tre anni dall'articolo 4 decreto legge n. 663 del 1979, convertito nella legge n. 33 del 1980 e in seguito sospeso per tre anni in virtù dell'articolo 2, comma diciannovesimo, decreto legge n. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638 del 1983 non trova applicazione per i crediti che al momento della sua entrata in vigore - 31 dicembre 1987 - erano già stati colpiti dalla prescrizione, cioè per i crediti maturati prima del 30 dicembre 1984, salvi gli effetti della suddetta sospensione triennale del termine prescrizionale con riferimento ai crediti maturati in epoca ancora più remota, mentre a tutti i crediti per i quali il precedente termine prescrizionale non era ancora spirato (sempre tenuto conto della suddetta sospensione) al 31 dicembre 1987 è senz'altro applicabile il termine decennale, con decorrenza, per le rate successive alla prima, dal decimo giorno successivo all'inizio di ciascun periodo).
Sempre in questo senso, e sempre in margine all'articolo 12, del decreto legge n. 536 del 1987, convertito nella legge n. 48 del 1988, Cassazione, sentenza 17 novembre 1979, n. 5970, in Rassegna Avv. Stato, 1980, I, 6, p. 408;

Irretroattività della legge
In tema di irretroattività della legge, si è precisato, altresì, in diverse occasioni, che la legge sopravvenuta deve comunque essere applicata quando il rapporto giuridico disciplinato, sebbene sorto anteriormente, non abbia ancora esaurito i suoi effetti, e purché la norma innovatrice non sia diretta a regolare il fatto o l'atto generatore del rapporto, ma gli effetti di esso Cassazione, sentenze 1° ottobre 1976, n. 3202, in Rass. avv. Stato, 1976, I, 5, p, 813 e 29 gennaio 1973, n. 271, ivi, 1973,I, 5, p. 405, con nota di Bafile C., Ancora degli interessi sui tributi complementari e in Giur. agr. it., 1974, II, p. 469, con nota di Colasurdo A., Deducibilita ai fini dell'imposta di successione, del deposito cauzionale per l'affitto di fondo rustico.
In margine alla disposizione sulla quale si è pronunziata la decisione ora in rassegna e, in particolare, all'articolo 24 del decreto legge 25 giugno 2008 n 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, si è precisato, in sede di legittimità, tra l'altro:
- in materia di collocamento dei lavoratori agricoli, la decadenza dall'impugnativa della cancellazione dai relativi elenchi prevista dall'articolo 22 del decreto legge n. 7 del 1970, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 83 del 1970, è stata abrogata dall'articolo 24 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, per essere poi ripristinata dal decreto legge n. 98 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 2011, con decorrenza dal 6 luglio 2011, sicché non è stata operante nel periodo dal 21 dicembre 2008 al 5 luglio 2011, Cassazione, ordinanza 24 dicembre 2021, n. 41469;
- l'articolo 1 della legge n. 379 del 1967 - che ha introdotto il diritto degli assegnatari dei terreni acquistati dagli enti di sviluppo ai sensi della legge n. 230 del 1950 di riscattare anticipatamente le annualità previste dall'atto di assegnazione in deroga al divieto stabilito dal comma 2 dell'articolo 18 della medesima legge - è stato abrogato dall'articol 24 del decreto legge n. 112 del 2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2009), con decorrenza dal 21 febbraio 2009, Cassazione, ordinanza 6 ottobre 2021, n. 27128;
- in materia di collocamento dei lavoratori agricoli, la decadenza dall'impugnativa della cancellazione dai relativi elenchi prevista dall'articolo 22 del decreto legge n. 7 del 1970, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 83 del 1970, è stata abrogata dall'articolo 24 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, che fa salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246 del 2005, ma non del comma 17, la cui lettera e) stabilisce la permanenza in vigore delle disposizioni in materia previdenziale e assistenziale, Cassazione, sentenza 19 dicembre 2016, n. 26161;
- poiché in n forza del regio decreto 23 settembre 1923 n. 2013, entrato in vigore dal primo giorno dell'anno successivo e poi abrogato dall'articolo 24 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, fu previsto che i parroci, avendo svolto attività di ufficiali di stato civile nel periodo 1915-1923, dovevano ritenersi autorizzati, per lo stesso tempo, al relativo rilascio delle corrispondenti certificazioni, ne deriva che, nei territori annessi della ex Jugoslavia, per gli atti formati prima del 1° gennaio 1924, i ministri di culto hanno continuato a curare la custodia degli atti di stato civile conservati negli archivi parrocchiali con l'obbligo, civilmente sanzionato, di rilasciarne copia. Pertanto, anche alla stregua dei principi di irretroattività della legge successiva e di conservazione degli atti giuridici, lo stato di famiglia rilasciato dal locale ufficio parrocchiale con riferimento al certificato conservato nei propri archivi ai sensi del citato regio decreto, costituisce idonea attestazione, le cui risultanze possono essere adeguatamente valutate dal giudice di merito ai fini dell'individuazione della qualità soggettiva dedotta, in funzione della legittimazione alla causa, in un giudizio di successione ereditaria, Cassazione, sentenza 22 marzo 2012, n. 4612.

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