La sentenza di appello che riqualificando il reato rilevi l’assenza di querela e prosciolga l’imputato, cancellando le statuizioni civili, non è impugnabile dalla parte civile solo sul punto delle statuizioni relative al danno risarcibile.

Il presupposto della condanna

In tal caso di fatto la cancellazione delle statuizioni civili è conseguenza del venir meno del presupposto della condanna. Quindi, la parte civile in una tale evenienza si ritrova a essere sprovvista di interesse all’impugnazione sul solo specifico punto. L’interesse a ricorrere contro il proscioglimento per assenza di querela a seguito di riqualificazione del reato consiste proprio nell’impugnare la riqualificazione stessa.

Come afferma la Cassazione penale - con la sentenza n. 35760/2026 - tale soluzione non è illegittima in quanto non priva la persona danneggiata dal reato del suo diritto al risarcimento del danno che è comunque azionabile in sede civile. Tra l’altro, come suggerisce la Cassazione, ricostruendo gli orientamenti sulla questione, il giudice civile - anche in caso di proscioglimento per la carenza procedurale rilevata - può attingere a tutti gli elementi di prova emersi nel processo penale al fine di contornare la responsabilità dell’imputato prosciolto ai fini dell’accertamento delle conseguenze del fatto illecito inflitto alla parte civile.

Il principio dettato

Per risolvere la questione interpretativa - nonostante il rigetto del ricorso - la Cassazione ha dettato comunque uno specifico principio di diritto: “la parte civile non ha interesse a proporre ricorso per cassazione nei confronti della sentenza di appello che, a seguito di riqualificazione giuridica del fatto di reato, abbia prosciolto l’imputato per improcedibilità dell’azione penale dovuta a mancanza di querela e revocato le statuizioni civili, qualora non contesti la riqualificazione compiuta, poiché può far valere la sua pretesa nel processo civile di danno, senza subire alcun apprezzabile pregiudizio, in quanto in detto processo le decisioni pronunciate nel giudizio penale costituiscono documentazione utilizzabile dal giudice ai fini della formazione del proprio convincimento, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all’ammissione e all’assunzione della prova”.

La vicenda decisa

Nel caso risolto la ricorrente, figlia della vittima del reato (omicidio preterintenzionale poi riqualificato in percosse), sosteneva che la morte del padre comunque verificatasi dopo la violenza fisica subita dall’imputato, non avrebbe trovato il riconoscimento - da parte del giudice penale - del giusto ristoro del danno morale dalla stessa patita per aver assistito al decesso del proprio genitore.

Ma è proprio questo che chiarisce la Cassazione: il danno trova la sua giusta riparazione proprio nella sede civile dove tutti gli eventi anche se collegati a una diversa qualificazione del reato che ha comportato il proscioglimento per assenza di una condizione di procedibilità sono offerti alla cognizione del giudice civile anche come prove atipiche.

Non sussiste quindi un interesse a rimuovere la decisione del giudice penale a meno di voler attaccare proprio la riqualificazione in un reato meno grave rispetto a quello inizialmente imputato al responsabile dell’illecito risarcibile per aumentare la valutazione della gravità dello stesso in chiave di risarcimento del danno.

Ma come detto in tal caso la parte civile non ha attaccato il ragionamento del giudice della cognizione proprio sul punto della riqualificazione del fatto-reato da procedibile d’ufficio a perseguibile su querela di parte.

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