Amministrativo

La parte vittoriosa non paga gli oneri tributari compresa l'imposta di registro sulla sentenza

Il regolamento delle spese nel processo amministrativo può riferirsi esclusivamente ai costi per la difesa tecnica

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di Paola Rossi

Nelle spese di lite non rileva l'onere tributario connesso con l'instaurazione del giudizio. Il soggetto vittorioso non può, per legge, sopportare le spese connesse con l'instaurazione del giudizio e non può a maggior ragione essere gravato da quelle afferenti alla registrazione della pronuncia giurisdizionale che ne ha dichiarato fondate le ragioni. Queste le affermazioni che si leggono nella sentenza n. 1495/2021 pronunciata dal Consiglio di Stato.
Nel processo amministrativo, il regolamento delle spese di lite, affidato ad ampia discrezionalità giudiziale, riguarda solo quelle sostenute per la difesa tecnica, e non l'onere tributario connesso all'instaurazione del giudizio, che è invece posto a carico del soccombente. Il Consiglio di Stato risolve la questione applicando il principio di diritto mutuato in materia di contributo unificato, che non può gravare che sul soggetto soccombente della lite. Infatti, per principio generale, il soggetto vittorioso nel processo amministrativo non può - neanche in caso di compensazione delle spese - sopportare il costo tributario connesso con il radicamento dell'azione processuale. E, ugualmente va detto per quanto riguarda l'imposta di registro che viene applicata all'atto che definisce e conclude la lite davanti al giudice amministrativo. Emerge che, se il soggetto vittorioso non può, per legge, sopportare le spese connesse con l'instaurazione del giudizio, non può a maggior ragione essere gravato da quelle afferenti alla registrazione della pronuncia giurisdizionale che ne ha dichiarato fondate le ragioni. La Sezione decidente conclude definendo il concetto di soccombenza e afferma che si tratti di nozione di "schietta natura sostanziale": per cui è soccombente il soggetto che, nelle definizione della controversia si vede rigettate le proprie prospettazioni difensive. Nell'ottica processuale, in conclusione, la ripartizione del peso dell'imposta di registro è anch'essa un effetto della sentenza e, come tale, rientra nell'ambito del giudizio di ottemperanza. Ciò anche in applicazione dell'articolo 24 della Costituzione, che reca il principio della concentrazione delle tutele, secondo cui le norme processuali si devono interpretare in modo tale che la funzione giurisdizionale sia vero e proprio servizio al cittadino con la conseguenza di escludere l'eventuale rimessione della questione ad un successivo giudizio di regresso davanti al giudice ordinario che dice il Consiglio di Stato "non aggiungerebbe nulla dal punto di vista sostanziale, ma, al contrario, si tradurrebbe in un mero aggravio degli oneri processuali, necessari per ottenere la dovuta tutela in giudizio".

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