Società

La prededucibilità dei crediti nelle procedure concorsuali

La prededuzione attua un meccanismo satisfattorio destinato a regolare tutte le obbligazioni della massa (ovvero sia quelle sorte al suo interno che quelle interferenti con l'amministrazione concorsuale e influenti sugli interessi del ceto creditorio)

di Rossana Mininno

L'istituto della prededuzione è stato codificato in occasione dell'intervento di riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali risalente all'anno 2006: l'articolo 99 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 ha modificato l'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ponendo i crediti prededucibili al vertice della gerarchia da seguire nella distribuzione delle somme di denaro ricavate dalla liquidazione dell'attivo e definendo ‘debiti prededucibili', rectius ‘crediti prededucibili' (anche detti ‘crediti della massa') «quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge» (comma 2).

L'originaria dicitura «debiti prededucibili» è stata sostituita con l'attuale dicitura «crediti prededucibili» dal decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169: la sostituzione è stata effettuata per una mera esigenza di precisione lessicale (cfr. relazione illustrativa).

Quanto alla ratio legis della disposizione i Giudici di legittimità hanno precisato che il secondo comma dell'articolo 111 del regio decreto n. 267 del 1942 «detta un precetto di carattere generale che, per favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d'impresa, introduce un'eccezione al principio della par condicio creditorum» (Cass. civ., Sez. I, 17 aprile 2014, n. 8958. Conformi ex multis Cass. civ., Sez. I, 18 aprile 2013, n. 9489; Cass. civ., Sez. I, 8 aprile 2013, n. 8533).

Il rango prededucibile comporta il soddisfacimento del credito con precedenza, rectius «con preferenza» rispetto ai creditori concorrenti (sia privilegiati che chirografari).

Ne consegue un effetto derogatorio rispetto al principio della par condicio creditorum sancito dall'articolo 2741 del codice civile, il quale - sotto la rubrica "Concorso dei creditori e cause di prelazione" - stabilisce che i creditori «hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione», intendendosi tali i privilegi, il pegno e le ipoteche.

La causa legittima di prelazione, intesa «quale eccezione alla "par condicio creditorum", riconosce una preferenza ad alcuni creditori e su certi beni, nasce fuori e prima del processo esecutivo, ha natura sostanziale e si trova in rapporto di accessorietà con il credito garantito poiché ne suppone l'esistenza e lo segue» (Cass. civ., Sez. I, 11 giugno 2019, n. 15724).

La prededuzione, a differenza della causa legittima di prelazione, «attribuisce non una causa di prelazione ma una precedenza processuale, in ragione della strumentalità dell'attività, da cui il credito consegue, agli scopi della procedura, onde renderla più efficiente […] attribuisce una precedenza rispetto a tutti i creditori sull'intero patrimonio del debitore e ha natura procedurale, perché nasce e si realizza in tale ambito e assiste il credito di massa finché esiste la procedura concorsuale in cui lo stesso ha avuto origine, venendo meno con la sua cessazione» (Cass. civ., Sez. I, 11 giugno 2019, n. 15724).

Ferme restando le ipotesi tipiche di prededucibilità (previste dagli articoli 79, 80, 161, comma 7, 182-quater, comma 1 e articolo 182-quinquies, comma 1, del regio decreto n. 267 del 1942), per poter beneficiare della collocazione prededuttiva un credito, stando alla littera legis, deve soddisfare un duplice criterio: cronologico («in occasione») e teleologico («in funzione»).

In sede di esegesi dei detti criteri i Giudici di legittimità hanno chiarito che al fine del riconoscimento del rango prededucibile costituisce presupposto indefettibile che la genesi dell'obbligazione sia temporalmente connessa alla pendenza della procedura nell'ambito della quale il credito è sorto, rectius sia collocabile all'interno della procedura (Cass. civ., Sez. I, 12 luglio 2018, n. 18488).

Il riferimento al dato cronologico deve essere, però, integrato da un ulteriore - benché non esplicitato - elemento, consistente nella riferibilità del credito all'attività degli organi della procedura: al fine della qualificabilità del credito come prededucibile il necessario collegamento con la procedura concorsuale è «da intendersi non soltanto con riferimento al nesso tra l'insorgere del credito e gli scopi della procedura, ma anche con riguardo alla circostanza che il pagamento del credito, ancorché avente natura concorsuale, rientri negli interessi della massa e dunque risponda agli scopi della procedura stessa, in quanto utile alla gestione fallimentare, attuando, così, la prededuzione un meccanismo satisfattorio destinato a regolare non solo le obbligazioni della massa sorte al suo interno, ma anche tutte quelle che interferiscono con l'amministrazione fallimentare ed influiscono sugli interessi dell'intero ceto creditorio» (Cass. civ., Sez. I, 7 marzo 2013, n. 5705. Conforme ex multis Cass. civ., Sez. I, 5 marzo 2012, n. 3402).

Il rapporto tra i due criteri (id est, cronologico e teleologico) fissati ex lege si pone in termini di reciproca integrazione: «in difetto di una tale integrazione il criterio in questione [cronologico, n.d.r.] sarebbe palesemente irragionevole in quanto porterebbe a considerare prededucibili, per il solo fatto di essere sorti in occasione della procedura, i crediti conseguenti ad attività del debitore non funzionali ad esigenze della stessa. D'altro canto, la funzionalità alle esigenze della procedura non può costituire un criterio integrativo di quello cronologico, poiché tale funzionalità è autonomamente considerata come causa della prededucibilità dei crediti. In conclusione, in virtù del primo criterio l'attività degli organi della procedura dà luogo a crediti prededucibili indipendentemente dalla verifica in concreto della funzionalità rispetto alle esigenze della procedura mentre, in virtù del secondo criterio, l'attività del debitore, ammesso alla procedura di concordato preventivo, dà luogo alla prededuzione quando sia funzionale alle predette esigenze» (Cass. civ., Sez. I, 24 gennaio 2014, n. 1513).

Diversamente opinando, potrebbero essere considerati come prededucibili, per il semplice fatto di essere il relativo momento genetico temporalmente collocabile all'interno della procedura, crediti rivenienti da attività del debitore de facto non funzionali a esigenze della stessa, essendo la funzionalità autonomamente considerata come causa di prededucibilità del credito.

In altri termini, l'attività degli organi della procedura genera crediti prededucibili indipendentemente dalla verifica in concreto della loro funzionalità rispetto alle esigenze della procedura stessa (Cass. civ., Sez. VI, 7 ottobre 2016, n. 20113).

Il secondo criterio (id est, quello teleologico) è stato declinato nel senso di funzionalizzazione del credito in termini di utilità per la massa: il carattere prededucibile è riconoscibile «ai debiti della massa, contratti cioè per le spese e dunque a causa dello svolgimento e della gestione della procedura, nell'interesse dei creditori» (Cass. civ., Sez. I, 25 luglio 2007, n. 16426).

Il necessario collegamento funzionale con la procedura concorsuale, prescritto ex lege, deve essere valutato non soltanto con riferimento al nesso tra l'insorgere del credito e gli scopi della procedura, ma anche quale strumentalità alla prosecuzione dell'attività aziendale o, almeno, alla conservazione dei beni aziendali: il ceto creditorio deve ricavare un vantaggio, rectius un'utilità dalla spesa sostenuta (ex multis Cass. civ., Sez. I, 13 giugno 2016, n. 12119; Cass. civ., Sez. VI, 22 marzo 2017, n. 7392; Cass. civ., Sez. I, 19 ottobre 2017, n. 24687), da sottoporre ad apposita valutazione (Cass. civ., Sez. I, 5 dicembre 2016, n. 24791).

Al fine del riconoscimento della prededucibilità non è sufficiente che il credito sia maturato durante la pendenza di una procedura concorsuale, dovendo essere connotato da entrambi gli aspetti (id est, quello di natura cronologica e quello relativo alla funzionalità) intrinsecamente connessi tra loro.

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