Civile

La prescrizione del danno ambientale decorre dalla fine delle azioni pericolose

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di Mario Piselli

In materia di danno ambientale, la condotta antigiuridica consiste nel mantenimento dall'ambiente nelle condizioni di danneggiamento e, pertanto, il termine prescrizionale dell'azione di risarcimento inizia a decorrere da quando tali condizioni sono state volontariamente eliminate dal danneggiante o tale condotta è stata resa impossibile dalla perdita incolpevole della disponibilità del bene da parte del danneggiante medesimo. Questo il principio affermato dai giudici della terza sezione civile della Cassazione con la sentenza n. 9012 del 6 maggio scorso.

La responsabilità per danno ambientale - La Cassazione ha affermato che, in materia di responsabilità per danno ambientale, la regola per la quale «nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità personale», mirando a evitare la responsabilità anche per fatti altrui, opera nei casi di plurime condotte indipendenti e non anche in caso di azioni od omissioni concorrenti in senso stretto alla concretizzazione di una unitaria condotta di danneggiamento dell'ambiente, quando siano tutte tra loro avvinte quali indispensabili antefatti causali di questa.

Conseguenze - La conseguenza è che, in tale ultima ipotesi, non soffre limitazioni la regola generale dell'articolo 2055 del Cc in tema di responsabilità di ciascun coautore della condotta per l'intero danno causato.

L'esclusione dell'operatività dell'articolo 2055 del Cc deve avvenire con cautela, integrando quello un principio generale in tema di responsabilità extracontrattuale e rispondendo a esigenze di tutela immediata ed effettiva del danneggiato.

Corte di cassazione – Sezione III civile – Sentenza 6 maggio 2015 n. 9012

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