In tema di compensi professionali, il termine di prescrizione decennale del credito dell’avvocato non decorre dalla scadenza del termine biennale per la presentazione dell’istanza di prosecuzione nel processo amministrativo, poiché tale scadenza non determina automaticamente l’estinzione del giudizio né la cessazione del rapporto professionale. L’estinzione deve essere dichiarata con decreto del giudice, che costituisce il provvedimento definitorio dell’affare e segna il momento dal quale il diritto può essere fatto valere. L’articolo 2957 del Codice civile, pur riferito alla prescrizione presuntiva, contiene criteri utili anche per individuare il dies a quo della prescrizione ordinaria, poiché entrambi gli istituti richiedono l’accertamento del momento in cui il credito diviene esigibile. Il rapporto professionale si considera concluso solo con l’adozione del decreto di perenzione, che rientra tra gli eventi idonei a far cessare il mandato. Ne consegue che la prescrizione decennale decorre dalla data del decreto di perenzione e non dall’ultima attività difensiva o dalla mera inattività processuale. È pertanto erronea la decisione che anticipa il dies a quo alla scadenza del termine biennale, ritenendo maturata la prescrizione prima dell’emissione del decreto.

Questo è il principio affermato dalla Corte di cassazione con ordinanza del 16 maggio 2026 n. 14563.

Preliminarmente, al fine di comprendere meglio l’esito della Cassazione, sul punto è necessario comprendere la disciplina della decorrenza della prescrizione del credito professionale dell’avvocato nei giudizi amministrativi soggetti a perenzione ai sensi del Codice civile italiano.

La decorrenza della prescrizione del credito professionale dell’avvocato

La questione della decorrenza della prescrizione del credito professionale dell’avvocato, quando l’attività è svolta in un giudizio amministrativo soggetto alla perenzione ex articolo 9 della legge n. 205/2000, rappresenta un nodo interpretativo di grande rilievo pratico. Il problema nasce dal fatto che il processo amministrativo non si estingue automaticamente con la mera inattività delle parti o con il decorso del termine biennale per la presentazione dell’istanza di prosecuzione: è necessario un decreto del giudice che dichiari la perenzione. Tale decreto, pur essendo emesso in forma semplificata, ha natura decisoria e definisce il rapporto processuale, segnando il momento in cui l’affare può dirsi concluso ai sensi dell’articolo 2957 del Codice civile.

La prescrizione decennale del credito professionale decorre quindi non dall’ultima attività difensiva, né dalla scadenza del termine biennale, ma dalla data del decreto di perenzione, poiché solo da quel momento il diritto al compenso diventa esigibile. La ratio è duplice: evitare che il professionista sia penalizzato da un’estinzione non ancora formalizzata e garantire un criterio certo e verificabile per individuare il dies a quo. La giurisprudenza più recente conferma che il rapporto professionale permane fino al provvedimento definitorio e che la prescrizione non può decorrere in assenza di un atto che chiuda il mandato in modo inequivoco.

Il caso esaminato

La controversia nasce dalla richiesta delle eredi di un avvocato di ottenere il pagamento dei compensi professionali maturati per l’attività svolta in un giudizio amministrativo poi dichiarato perento. Il Comune debitore si opponeva al decreto ingiuntivo, sostenendo che il credito fosse prescritto.

In primo grado, il Tribunale territorialmente competente respingeva l’opposizione, ritenendo che la prescrizione decennale non fosse maturata poiché il termine decorreva dalla data del decreto di perenzione, intervenuto nel 2001, e che la successiva richiesta di pagamento del 2004 avesse interrotto la prescrizione.

La Corte d’appello territorialmente competente ribaltava la decisione: riteneva che il rapporto professionale si fosse esaurito con l’ultima attività difensiva del 1987 e che la prescrizione decennale fosse già maturata alla data del decreto di perenzione, non essendo quest’ultimo equiparabile a una decisione idonea a far decorrere il termine. Le eredi ricorrevano sostenendo che il rapporto professionale perdura fino al provvedimento che definisce il giudizio e che la prescrizione decorre solo da tale momento.

Il giudice di legittimità accoglie il ricorso: chiarisce che, nei giudizi amministrativi soggetti alla disciplina della perenzione, il rapporto professionale non si estingue automaticamente con la scadenza del termine biennale, ma solo con il decreto che dichiara la perenzione. Tale decreto costituisce il provvedimento definitorio dell’affare e segna il dies a quo della prescrizione. Poiché il decreto ingiuntivo era stato notificato entro dieci anni dalla perenzione, la prescrizione non era maturata. La sentenza d’appello viene quindi cassata con rinvio.

La decisione della Cassazione

La Corte di cassazione, con ordinanza del 16 maggio 2026, n. 14563, affronta il tema della prescrizione del credito professionale dell’avvocato nei giudizi amministrativi soggetti alla perenzione, censurando in modo netto l’impostazione seguita dalla Corte d’appello. Quest’ultima aveva anticipato il dies a quo della prescrizione decennale all’ultima attività difensiva svolta nel 1987, ritenendo che il rapporto professionale fosse già esaurito prima della dichiarazione di perenzione del giudizio amministrativo. Tale ricostruzione viene giudicata erronea, poiché ignora che, nei procedimenti amministrativi regolati dall’articolo 9 della legge n. 205/2000, l’estinzione del processo non si verifica automaticamente per mera inattività, ma richiede un decreto formale di perenzione, avente natura decisoria e idoneo a definire l’affare. Solo tale provvedimento segna la cessazione del rapporto professionale e il momento in cui il credito diventa esigibile ai sensi dell’articolo 2935 del Codice civile.

La Corte di cassazione chiarisce che l’articolo 2957 del Codice civile, pur riferito alla prescrizione presuntiva, contiene criteri utili anche per individuare il dies a quo della prescrizione ordinaria, poiché entrambi gli istituti richiedono l’accertamento del momento in cui il diritto può essere fatto valere. Il rapporto tra avvocato e cliente permane fino alla pronuncia del decreto di perenzione, che rientra tra gli eventi idonei a far cessare il mandato. Ne consegue che la prescrizione decennale decorre dalla data del decreto e non dalla scadenza del termine biennale né dall’ultima attività difensiva. Applicando tale principio al caso concreto, il credito non risultava prescritto, poiché il decreto ingiuntivo era stato notificato entro dieci anni dalla perenzione dichiarata nel 2001. 

La sentenza d’appello viene quindi cassata con rinvio, affinché il giudice territoriale riesamini il merito attenendosi ai criteri indicati.

Riproduzione riservata Ⓒ