Tribunale di Nocera Inferiore, Penale, Sentenza del 06-02-2026, n. 165

L'ANALISI DELLA DECISIONE

Nella nozione di molestia, quale elemento costitutivo del reato, è destinata a rientrare qualsiasi condotta che concretizzi un'indebita ingerenza o interferenza, immediata o mediata, nella vita privata e di relazione della vittima, attraverso la creazione di un clima intimidatorio e ostile, idoneo a comprometterne la serenità e la libertà psichica.

La sentenza si mostra di interesse poiché perviene ad escludere la responsabilità per il reato di cui all'art. 612 bis c.p., sotto il profilo della ritenuta assenza della condotta tipica dell'illecito in esame, laddove il comportamento dell'agente consista in un atteggiamento di "mera presenza" fisica nei luoghi frequentati dalla persona offesa.

Come noto, la fattispecie di atti persecutori è un reato di evento le cui condotte tipiche, sussumibili nell'alveo delle minacce o delle molestie, vanno identificate...

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