La prodigalità non può essere considerata, di per sé, una causa sufficiente per l’amministrazione di sostegno. Lo ha chiarito la Cassazione, ordinanza n. 5763/2026, accogliendo (con rinvio) il ricorso di una commercialista che in un periodo difficile della propria vita era stata sottoposta alla misura di assistenza ma che ora, tornata al lavoro, con un proprio reddito e priva di patologie psichiatriche, chiedeva di uscirne.

Prima il giudice tutelare e il poi Tribunale però hanno negato la revoca, ritenendo che la donna sia “prodigale”, cioè incline a spese superflue, con il rischio in pochi anni, se non assistita, di perdere interamente il proprio patrimonio fino a diventare indigente. Contro questa decisione la donna ha proposto ricorso in Cassazione, denunciando: l’assenza di una reale condizione di incapacità; l’uso dell’amministrazione di sostegno per finalità solo patrimoniali; la mancata audizione nel procedimento.

E la Prima sezione l’ha accolto ricordando che la misura richiede: una concreta condizione di fragilità, non basta dunque la tendenza a spendere. Inoltre, non può essere usata per controllare le scelte economiche di una persona capace; né si può evitare di ascoltare la persona che ne faccia richiesta.

È vero, argomenta la Corte, che la prodigalità - definita come un comportamento abituale caratterizzato da larghezza nello spendere, nel regalare o nel rischiare in maniera eccessiva ed esorbitante rispetto alle proprie condizioni socio-economiche - configura una autonoma causa di inabilitazione, indipendentemente da una condizione di infermità.

Nel caso concreto, però, il giudice tutelare pur dando atto del reddito percepito – 3.300 euro al mese per l’attività di commercialista in uno studio professionale -, ha ritenuto che la prodigalità fosse desumibile, semplicemente, dalle richieste all’Ads di somme ulteriori rispetto alla “dotazione” personale, per acquistare “beni che sono superflui, voluttuari, non indispensabili”, oppure nella ricerca sempre dell’“oggetto più costoso”, o nei continui anticipi rispetto al mese di competenza. Senza dunque che il Tribunale abbia “adeguatamente accertato se vi fosse una reale vulnerabilità”, se, cioè, la condotta “superasse quel limite di disporre del proprio patrimonio, anche in misura larga e ampia, con il rischio di cadere in uno stato di vera e propria indigenza, tenuto conto dei redditi percepiti e in relazione all’ammontare complessivo delle spese e alla loro eventuale graduazione rispetto alle esigenze dell’amministrata”.

Si tratta, prosegue la Corte, di un accertamento da farsi che “dovrà essere tanto più rigoroso, quanto meno emergano profili d’invalidità, anche parziale, o di fragilità dell’interessata”. Ciò in quanto “le libere scelte di vita di una persona compos sui non possono essere sacrificate in nome di una logica paternalistica o eticizzante dell’ordinamento, finendo con il trasformare uno strumento di solidarietà, finalizzato alla piena partecipazione alla vita della comunità di soggetti fragili, in un istituto rivolto a imporre uno stile di vita per una conservazione patrimoniale a garanzia degli interessi del gruppo familiare, anche quando manchi una anomalia psichica o patologica del beneficiario”.

La Cassazione afferma poi che l’amministrato “deve potersi rivolgere al giudice tutelare anche in modo informale - ad esempio con posta elettronica non certificata - senza che sia necessario che tali comunicazioni costituiscano delle vere e proprie istanze, ma essendo sufficiente che le stesse esprimano il punto di vista dell’interessato, che il giudice tutelare è tenuto a valutare e a tenere in considerazione”. La Corte sottolinea infine l’importanza della audizione della persona, aggiungendo che la sua volontà contraria alla attivazione della misura “non può non essere tenuta in debito conto”.

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