Penale

La relazione sentimentale con la prostituta non scagiona dal favoreggiamento

di Andrea Alberto Moramarco

Ai fini della configurabilità del reato di favoreggiamento della prostituzione, è sufficiente una qualsiasi forma di attività che sia idonea a facilitare le condizioni per l'esercizio del meretricio, non assumendo alcuna rilevanza la sussistenza di un sentimento di affetto o amicizia tra il favoreggiatore e le prostitute. Lo ha ribadito la Corte di appello di Perugia con la sentenza 575/2014 confermando la condanna inflitta in primo grado nei confronti di un uomo accusato di aver reclutato cittadine nigeriane al fine di farle prostituire.

La vicenda - L'uomo si occupava di fornire alle donne un supporto logistico-organizzativo, accompagnandole dalla stazione nelle diverse zone dove dovevano prostituirsi e riportandole in stazione al termine del loro lavoro. La particolarità della vicenda sta nel fatto che dalle indagini che erano state condotte dalla Polizia, in particolare dalle intercettazioni telefoniche, era emerso che l'uomo intrattenesse una relazione sentimentale con una delle donne coinvolte, la quale dimorava anche presso la sua abitazione. Proprio facendo riferimento a tale relazione, l'uomo riteneva che la sua attività dovesse essere intesa non come agevolatrice dell'attività di prostituzione delle donne, bensì come un aiuto prestato direttamente alle persone in sé considerate.

Le motivazioni - La relazione sentimentale però non inficia il disvalore penale delle condotte dell'uomo. E sul punto i giudici sono irremovibili: a fronte di qualsivoglia rapporto affettivo emerso dalle indagini, il reato di favoreggiamento della prostituzione è punibile quando ci sia una «qualsiasi forma di attività, anche senza il diretto contatto con il cliente, idonea a facilitare le condizioni per l'esercizio della prostituzione, senza che abbia rilevanza il movente o il fine di tale comportamento, dunque nemmeno se quest'ultimo sia animato da sentimento di affetto o di amicizia».

Corte d'appello di Perugia - Sezione penale - Sentenza 13 agosto 2014 n. 575

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