il Legislatore non ha introdotto una responsabilità civile autonoma (o speciale) per i danni provocati dall'intelligenza artificiale, ma - in realtà - ha predisposto un complesso insieme di strumenti processuali destinati a rendere concretamente esercitabili le azioni risarcitorie (comunque riconducibili ai modelli generali dell'ordinamento), nel tentativo di superare l'asimmetria nel settore dell'intelligenza artificiale, ovvero quel tratto della tecnologia che indica lo squilibrio di potere, di dati, di risorse o di competenze tra chi sviluppa o possiede i sistemi avanzati e chi li subisce o li utilizza.

Decreto legislativo 9 settembre 2026 n. 160

Il Capo II del Titolo II del decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160, intitolato «Strumenti processuali civili per il risarcimento dei danni cagionati dall'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale», comprende gli articoli 16-20, che ospitano norme la cui prima lettura ha messo in dubbio i canoni che caratterizzano l'impianto sistematico della disciplina dell'ordinamento in materia di responsabilità civile.

Come noto, l'impostazione classica di responsabilità, basata su condotta umana, ...

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