La richiesta del rito abbreviato elimina la possibilità di farsi assistere dal legale al momento dell'esame alcolemico
Lo precisa la Cassazione con la sentenza n. 45573/2021 deposita oggi
Il soggetto imputato di omicidio stradale non può chiedere di essere assistito dal legale al momento dell'accertamento alcolemico se ha richiesto e ottenuto il rito abbreviato. E' quanto chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 45573/21.
La vicenda
Venendo ai fatti un automobilista era stato dichiarato responsabile dei reati di omicidio colposo con violazione della disciplina stradale e in stato di ebbrezza (articolo 186, comma 2, del Dlgs 285/1992). A tal proposito era stato accertato un tasso alcoolico pari a 1,56 grammi/litro alla prima prova e 1,54 g/l alla seconda misurazione. Il soggetto, guidando distrattamente un'automobile, in presenza di traffico intenso e in prossimità di un attraversamento pedonale ha investito una donna, procurandone la morte. La polizia giudiziaria, intervenuta sul luogo dell'incidente ha accertato tra l'altro che il conducente guidasse in evidente stato di ebbrezza. L'imputato, dalla sua, ha chiesto che la decisione dei giudici di merito fosse dichiarata nulla in quanto era stato privato della possibilità di farsi assistere da un legale al momento dell'accertamento alcolemico. Secondo la Cassazione, però, la violazione dell'obbligo di dare avviso al conducente da sottoporre all'esame dell'alcool, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta, a norma degli articoli 180 e 182 del cpp, fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado, ma che deve ritenersi sanata ex articolo 183 cpp, qualora l'imputato formuli una richiesta di rito abbreviato.
Mancata sottoscrizione del verbale
Peraltro risulta priva di pregio l'eccezione di nullità dell'accertamento di alcool nel sangue sollevata dalla difesa dell'imputato, per mancata sottoscrizione del verbale di accertamento urgente redatto nell'immediatezza del fatto, essendo sufficiente l'avviso dato oralmente dai verbalizzanti, circostanza questa incontroversa nella vicenda in esame.