Il cuore politico della riforma risiede nell'articolo 2, comma 1, lettera a), che pone come principio generale la tutela della libertà e dell'indipendenza dell'avvocato, riconoscendone il ruolo essenziale per il rispetto dello Stato di diritto e per la corretta amministrazione della giustizia. Su questo impianto valoriale si innesta una ridefinizione delle attività riservate agli iscritti all'albo, che segna una discontinuità significativa rispetto al testo del 2012

Legge 28 luglio 2026 n. 137 - Pubblicata sulla "Gazzetta Ufficiale" del 1° agosto 2026 n. 177

Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense

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