Comunitario e Internazionale

La risoluzione di pacchetti turistici in caso di circostanze straordinarie dà diritto al rimborso integrale

Se l'operatore non informa il viaggiatore sul diritto alla restituzione senza spese sarà il giudice a doverlo fare d'ufficio

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di Paola Rossi

Il giudice spagnolo ha chiesto alla Corte di giustizia di interpretare la direttiva sui pacchetti turistici, in particolare, sulla possibilità di concedere d'ufficio al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati, se ha risolto il contratto per "circostanze straordinarie".

Il caso riguardava la richiesta avanzata da un consumatore all'operatore turistico di risolvere il contratto di acquisto di un pacchetto turistico di cui non avrebbe potuto fruire in quanto la destinazione futura riguardava parte dell'Asia già travolta dall'emergenza pandemica di inizio 2020.

Nella sua sentenza odierna sulla causa C-83/22 la Corte Ue sottolinea, anzitutto, che la direttiva impone all'organizzatore di viaggi di informare il viaggiatore, in particolare, del suo diritto di risoluzione. E data l'importanza del diritto di risoluzione conferito dalla direttiva (nonché del conseguente diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati), la sua tutela effettiva richiede che il giudice nazionale possa rilevarne d'ufficio la violazione, in particolare quando il viaggiatore non fa valere il suo diritto perché ne ignora l'esistenza. Tale esame d'ufficio è tuttavia subordinato a talune condizioni.

Il giudizio a quo
Nel caso di specie, e fatta salva la valutazione del giudice spagnolo, tali condizioni sembrano essere soddisfatte, tanto più che la Corte ha già dichiarato in via generale che la nozione di «circostanze inevitabili e straordinarie» può comprendere lo scoppio di una crisi sanitaria mondiale, e che la causa dinanzi al giudice spagnolo verte sul rimborso dei pagamenti effettuati dal viaggiatore a seguito della sua decisione di risolvere il contratto - circa un mese prima della partenza fissata - a motivo della propagazione del coronavirus Covid19 all'inizio del 2020.

Il principio affermato
Se si ritiene che il viaggiatore abbia ignorato l'esistenza del suo diritto di risoluzione in quanto non informato al riguardo dall'operatore turistico il giudice è tenuto d'ufficio a fornire tale informazione al viaggiatore che ha azionato la propria domanda in sede giurisdizionale. Con la conseguente possibilità di far valere tale diritto nel procedimento giurisdizionale in corso.
Ma, come chiarisce la Cgue, il giudice nell'ambito di tale esame d'ufficio non è obbligato a risolvere motu proprio il contratto di pacchetto turistico. Spetta quindi al viaggiatore decidere se far valere o meno tale diritto dinanzi al giudice o esercitarlo direttamente.

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