L’obbligazione alternativa – osserva in sentenza il Tribunale di Salerno (sezione lavoro, sentenza 30 giugno 2026 n. 1234) - presuppone l’originario concorso di due o più prestazioni, poste in posizione di reciproca parità e dedotte in modo disgiuntivo, nessuna delle quali può essere adempiuta prima dell’indispensabile scelta di una di esse; scelta rimessa alla volontà di una delle parti e che diventa irrevocabile con la dichiarazione comunicata alla controparte (artt. 1285 ss. c.c.). Tale obbligazione (alternativa) nasce come oggettivamente complessa perché ha ad oggetto ab origine due prestazioni mentre ad una delle parti spetta solo la facoltà di scelta tra queste.
Il diritto potestativo
Detta scelta costituisce, peraltro, espressione di un diritto potestativo il cui esercizio unilaterale determina la concentrazione dell’obbligazione e la sua trasformazione in obbligazione oggettivamente semplice. Non v’è pertanto, in questo schema, alcuno scambio di proposta ed accettazione, né la stipula di un accordo. A ciò si aggiunga che alla configurabilità come alternativa di una obbligazione osta la circostanza che la prestazione diversa non sia in origine né definita, né definibile.
L’obbligazione facoltativa, invece, postula un’obbligazione semplice, avente ad oggetto una prestazione principale, unica e determinata fin dall’origine, nonchè, accanto a questa, una prestazione facoltativa - della cui effettiva ed attuale esigibilità il creditore optante abbia piena consapevolezza - dovuta solo in via subordinata e secondaria qualora venga preferita dal creditore stesso e costituisca, quindi, l’oggetto di una sua specifica ed univoca opzione, opzione che, peraltro, può essere esercitata solo fino al momento in cui non vi sia stato l’adempimento della prestazione principale.
Nell’obbligazione alternativa (con scelta del creditore), poiché è dedotta una pluralità di prestazioni, l’adempimento presuppone che la prestazione (da adempiere) diventi unica: è pertanto condizionato ad una scelta e al relativo termine (di ciò è riscontro l’art. 1287, II, c.c., che presuppone questo termine) e non è ipotizzabile prima della relativa scadenza.
L’obbligazione facoltativa
Diversamente, nell’obbligazione facoltativa. Poiché questa ha per oggetto una sola prestazione, l’oggetto dell’adempimento è definito. E pertanto, la pendenza e la scadenza del termine di adempimento, e lo stesso adempimento, non presuppongono e non sono condizionati al preventivo esercizio della “facoltà creditoria” (di sostituire la prestazione); simmetricamente, è l’adempimento, e solo l’adempimento, a condizionare la facoltà, precludendone l’esercizio.
Di ciò è esterno riscontro l’art. 1286, II, c.c.; nell’obbligazione alternativa, come visto, la scelta diviene irrevocabile, e l’oggetto della prestazione resta irreversibilmente definito, attraverso l’esecuzione di una delle due prestazioni ovvero la dichiarazione di scelta.
A maggior ragione, attraverso questi atti, l’oggetto si definisce in modo irreversibile, ove fin dall’inizio sia unitario: nell’obbligazione facoltativa. In questa, l’irreversibile definizione è pertanto determinata dalla dichiarazione di scelta (esercizio della facoltà) o dall’esecuzione della prestazione (mancato esercizio della facoltà), assumendo in questa seconda ipotesi l’aspetto della preclusione (dell’esercizio).
Conclusioni
In conclusione, può dirsi che l’obbligazione facoltativa (o con facoltà alternativa) è quella obbligazione in cui è dovuta una prestazione, ma il debitore ha la facoltà di liberarsi eseguendone una diversa, e si distingue dall’obbligazione alternativa che è quella in cui sono dovute due o più prestazioni ma un solo adempimento.

