Il diritto di domandare al tribunale per i minorenni di poter proseguire, dopo il raggiungimento della maggiore età, il percorso di inclusione sociale fino ai 21 anni, non va esercitato prima dei 18, dal minore straniero già affidato alla tutela dei servizi sociali dopo il suo arrivo in Italia senza essere accompagnato; l’esercizio del diritto deve avvenire per la Cassazione “a ridosso del compimento della maggiore età” cioè prima o anche dopo di esso (Corte di cassazione, sentenza n. 1674/2026)....

Riproduzione riservata Ⓒ